Incentivi della Legge di Stabilità 2015: niente incremento occupazione (calcolo ULA)
Arrivano importanti chiarimenti da parte dell’Inps sull’esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015. L’ente previdenziale esclude questo nuovo incentivo all’assunzione dal campo d’applicazione della normativa comunitaria. Ciò comporta minori restrizioni per i datori di lavoro interessati ad assumere con uno scontro sui contributi previdenziali da versare fino a 8.060 euro annui per 3 anni.
Com’è ormai noto, il Governo Renzi nel Jobs Act ha previsto il lancio del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, ed accanto alle modifiche riguardanti soprattutto la tutela contro il licenziamento dei lavoratori, nella Legge di Stabilità 2015 sono stati previsti dei forti incentivi all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro che assume qualsiasi lavoratore, indipendentemente dall’età e dallo stato di disoccupazione, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, può beneficiare di una riduzione dei contributi da versare fino a 8.060 euro annui per 3 anni.
Per poter fruire di questa agevolazione contributiva è necessario rispettare una serie di requisiti e condizioni stabilite dalla legge e dall’apposita circolare dell’Inps.
L’Inps nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, la prima circolare esplicativa su tutta la normativa riguardante l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, si pronuncia su un aspetto importante riguardante la natura dell’esonero contributivo stesso.
Sotto il profilo soggettivo, la misura di esonero contributivo introdotta dai commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 è rivolta all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, secondo l’Inps, essa assume la natura tipica di incentivo all’occupazione.
L’ente previdenziale in tal senso si pronuncia in maniera importante comunicando nella circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’esclusione dell’esonero contributivo dalla normativa comunitaria che vincola i datori di lavoro ad assicurare un incremento occupazionale netto (U.L.A.), valutato dopo un anno, per ogni unità lavorativa inserita in organico con un’assunzione agevolata.
Esclusione dalla normativa comunitaria. L’ente previdenziale infatti sottolinea: “In relazione alla normativa comunitaria, il suddetto esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La sua applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta quindi idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene pertanto che non sia inquadrabile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali)”.
Si tratta di una importante precisazione, infatti la mancanza di un criterio selettivo di imprese o produzioni previsto dal richiamato art. 107 del Trattato, esclude il beneficio anche dal campo di applicazione del Regolamento Comunitario n. 651/2014 e dunque non trovano applicazione le condizioni fissate dal citato Regolamento, ossia che
- il beneficio non può superare il 50% dei costi ammissibili che corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore;
- e che l'assunzione deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata (criterio ULA) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.
Pertanto l’esonero contributivo della legge di Stabilità non deve rispettare la normativa sull’incremento occupazionale netto, ossia l’Unità lavoro Annua (ULA). Ossia quel meccanismo di calcolo che prevede la creazione di un posto di lavoro in più come condizione di spettanza degli incentivi all’assunzione. Ossia che il numero di lavoratori aumenti di una unità.
Tale incremento occupazione netto valutato secondo il calcolo ULA è stato per esempio previsto per l’incentivo fino a 650 euro sulle assunzioni e trasformazioni con contratto a tempo determinato in favore di giovani di età tra 18 e 30 anni. Per maggiori informazioni vediamo l’incremento occupazionale netto.
Il Ministero del lavoro in un interpello in materia di calcolo dell’ULA (Unità lavoro annua) ha anche precisato che la verifica dell’incremento occupazionale netto va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi (quindi dopo un anno) e non la forza stimata al momento dell’assunzione. Per maggiori informazioni vediamo l’interpello sul calcolo ULA.
E’ chiaro che la precisazione dell’Inps in materia di esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015, laddove esclude dalla normativa comunitaria e, di conseguenza, dal calcolo ULA tutte le assunzioni a tempo indeterminato 2015 effettuate con incentivo all’assunzione, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi fino a 8.060 euro, rappresenta un’ottima notizia per i datori di lavoro. Il sistema di calcolo dell’ULA che prevedeva la necessità di verificare dopo un anno di aver incrementato la forza occupazionale avrebbe creato non pochi problemi, dovendo il datore di lavoro assicurare un anno dopo l’assunzione a tempo indeterminato, la permanenza di un aumento di una unità della forza lavoro aziendale.
L’incentivo previsto dalla Legge di Stabilità è invece legato, secondo quanto comunicato dall’Inps ad altri principi, quali i principi previsti dalla Legge Fornero nonché le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria. Una su tutte, la condizione di avere una regolarità contributiva, ossia un DURC regolare per poter fruire dell’esonero contributivo.