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Incentivo occupazione NEET Garanzia giovani 2019: decreto, circolare Inps, codici

L’Incentivo occupazione NEET 2019 è l’incentivo all’assunzione di giovani iscritti al programma Garanzia giovani. Ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante i giovani NEET (che non studiano e non lavorano) spetta l’esonero contributivo del 100% fino a 8.060 euro per 12 mesi. L’agevolazione può essere triennale in caso di cumulo con l’incentivo giovanile strutturale della Legge di Bilancio 2018 ma non del Decreto Dignità. Vediamo tutte le informazioni utili su normativa, decreti, circolare Inps, codici uniemens ed ex DM10.
A cura di Antonio Barbato
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Incentivo occupazione garanzia giovani

L'Incentivo occupazione NEET 2019 è l'incentivo occupazione giovani nell'ambito del programma nazionale Garanzia giovani. Si tratta quindi dell'incentivo per l'assunzione di giovani under 30 con lo status di NEET (che non studiano e non lavorano) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.

L'incentivo occupazione NEET di Garanzia giovani, prorogato per l'anno 2019, consiste in un esonero contributivo al 100% fino a 8.060 euro annui, fruibile nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro.

L'assunzione agevolata è con un contratto a tempo indeterminato o un contratto di apprendistato professionalizzante. Ed è cumulabile con l'incentivo strutturale della Legge di Bilancio 2018.

Incentivo occupazione Neet: decreti attuativi e circolare Inps

Vediamo in primis la normativa dell'incentivo. I decreti attuativi dell’incentivo occupazione NEET di Garanzia giovani sono in ordine:

Per la piena fruizione dell’Incentivo occupazione NEET Garanzia giovani 2019 è stata pubblicata la circolare Inps n. 54 del 17 aprile 2019.

La circolare Inps n. 54 del 17 aprile 2019, che contiene anche due allegati, è il tassello fondamentale perché contiene il finanziamento effettivo delle assunzioni con l’incentivo occupazione NEET e le modalità di fruizione sul portale Inps delle agevolazioni.

Vediamo ora il contenuto di tutte queste normative e come funziona l’incentivo di Garanzia giovani per l’anno 2019.

 

Incentivo occupazione NEET cosa è e come funziona

L’incentivo per l’assunzione dei giovani iscritti a Garanzia giovani consiste in un esonero contributivo o sgravio contributivo totale o al 100% dei contributi dovuti all’Inps per il primo anno di rapporto di lavoro con il giovane under 30 e solo per la quota a carico del datore di lavoro.

In sostanza, per il giovane iscritto al programma Garanzia giovani l’agevolazione consiste nella possibilità di essere assunto (e quindi preferito) dal datore di lavoro con un minor costo del lavoro, un minor cuneo fiscale. Il datore di lavoro infatti risparmi fino a 8.060 euro, o per meglio dire la quota di contributi a proprio carico.

I contributi a carico del giovane assunto, sia con contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi, che soprattutto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, sono dovuti, devono essere regolarmente trattenuti in busta paga e versati all’Inps (secondo il meccanismo del sostituto d’imposta). Pertanto, il giovane lavoratore si troverà accreditati i contributi in misura piena e validi sia per il diritto che per la misura della pensione, anche se il datore di lavoro non versa contributi a proprio carico.

Sostanzialmente per il giovane a livello contributivo, ma anche a livello retributivo, non cambia nulla, se non la circostanza (fondamentale) che il datore di lavoro può essere incentivato ad assumere il giovane per effetto del risparmio o del minor costo del lavoro, che è una leva fondamentale per consentire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani under 30.

Chi sono i NEET e perché tirocinanti e studenti universitari sono esclusi da Garanzia giovani. NEET è l'acronimo inglese di (Young people) neither in employment nor in education and training, o anche "not (engaged) in education, employment or training", in italiano anche indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione. Tra i NEET non possono rientrare gli studenti, gli studenti universitari, i tirocinanti e chi ovviamente già lavora. Possono rientrare tra i NEET per l’iscrizione a Garanzia giovani solo gli under 30 (anni non compiuti) che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in corsi di formazione. Per maggiori informazioni ecco chi sono i NEET di Garanzia giovani.

Incentivo occupazione NEET 2019: decreto, proroga e dote di 60 milioni

Con il Decreto Direttoriale Anpal n. 581 del 28 dicembre 2018 è stata ufficializzata la proroga per l'anno 2019 dell'incentivo occupazione NEET nell'ambito del programma Garanzia giovani che era già stato approvato con il Decreto n. 2 del 2 gennaio 2018.

Il Decreto ufficializza la proroga dell'incentivo dell'anno 2018 anche per il 2019, sempre nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) andando ad aumentare i fondi di 60 milioni di euro.

La gestione della misura da parte dell’INPS avverrà nel limite della dotazione finanziaria complessiva, pari a 160 milioni. Chiaramente se sul portale vi è una dotazione finanziaria drasticamente ridotta, bisogna considerare che sono compresi nei 160 milioni anche i quasi 100 milioni di euro di finanziamento, goduto dalle imprese, per l'anno 2018.

Il Decreto si limita a prevedere che l'incentivo vada fruito entro il 28 febbraio 2021, a pena di decadenza, ma poi richiama la normativa contenuta dei decreti relativi all'edizione 2018 dell'incentivo.

Perché fino al mese di marzo 2019 i datori di lavoro hanno versato i contributi in misura piena. L'effettiva fruizione dell'incentivo può avvenire, come vedremo, solo per effetto della istanza di prenotazione dell'incentivo stesso sul portale delle agevolazioni (ex Diresco) nell'ambito del portale Inps. E quindi come per tutti gli incentivi per l'ufficiale possibilità di beneficiare dell'incentivo è stato necessario attendere l'emanazione della circolare Inps n. 54 del 17 aprile 2019.

Questa consueta emanazione della circolare con un "vuoto agevolativo" dal 1 gennaio al 17 aprile 2019 comporta l'obbligo per i datori di lavoro di versare i contributi in misura piena dalla data di assunzione del giovane fino a tutto il mese di marzo 2019, salvo poi recuperare i contributi versati in eccesso, con un conguaglio contributivo nel DM10 e quindi poi nel modello F24 da pagarsi entro il 16 di ogni mese.

E infatti la circolare Inps prevede di poter beneficiare dell'agevolazione solo da aprile in poi e di poter conguagliare i contributi versati in eccesso in attesa di emanazione della circolare.

Chiarito questo aspetto fondamentale per i datori di lavoro interessati, vediamo tutte le informazioni utili sull'incentivo.

Incentivo occupazione NEET 2019: requisiti

L'incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (30 anni non compiuti), che abbiano aderito al programma Garanzia giovani sul portale della loro regione. Nel caso di giovani di età inferiore a 18 anni devono aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Quindi i requisiti sostanzialmente sono gli stessi degli anni scorsi, ossia che il giovane non deve essere studente, neanche universitario, deve avere lo status di disoccupato, quindi aver presentato la DID online o al Centro per Impiego, e deve essere iscritto a Garanzia giovani sul portale regionale di riferimento. In questo caso, il giovane è beneficiario dell'incentivazione, che consente ai datori di lavoro di non pagare i contributi previdenziali nel primo anno di assunzione.

L'incentivo è a carattere nazionale, quindi spetta per le assunzioni effettuate presso le sedi di lavoro ubicate su tutto il territorio nazionale, con l'esclusione della sola provincia autonoma di Bolzano.

Assunzioni agevolate

L'art. 4 del Decreto Anpal n. 2/2018 che ha istituito le nuove versioni dell'incentivo occupazione NEET per l'anno 2019, così come per l'anno 2018, stabilisce che "l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante.

L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale (part-time).

Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente".

Importo incentivo occupazione NEET e fruizione

L'articolo 5 del Decreto Anpal stabilisce che "l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile".

Inoltre stabilisce che "In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto" e che l'incentivo deve essere fruito a pena di decadenza entro il termine del 29 febbraio 2020 (per l'edizione 2018) ed entro il termine del 28 febbraio 2021 (per l'edizione 2019 dell'incentivo).

Ebbene, la norma quindi indica l'incentivo spettante come un esonero contributivo al 100% sui contributi previdenziali dovuti per il primo anno di assunzione. Un esonero che nel caso del contratto part-time è sempre totale ma parametrato alla percentuale del part-time.

La fruizione mensile dell'esonero è pari ad un massimo di 671,66 euro mensili (8.060 diviso 12) e un massimo di 22,08 euro per ogni giorno di fruizione dell'agevolazione contributiva.

Cumulabilità con altri incentivi

L'incentivo occupazione NEET 2019, in base a quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Anpal n. 2/2018 "è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205″.

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, quindi, per l’incentivo previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

Nei casi in cui sussistono i requisiti per accedere ad entrambe le agevolazioni "l'incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile".

Tre anni di agevolazione se il giovane NEET è al primo contratto a tempo indeterminato. In altre parole, laddove il giovane NEET candidato all'assunzione con contratto a tempo indeterminato possiede anche i requisiti dell'incentivo nazionale, ossia è al primo contratto a tempo indeterminato nella vita, allora il potenziale datore di lavoro può beneficiare dell'esonero contributivo del 50% fino a 3.000 euro, elevato ad un esonero contributivo al 100% fino a 8.060 euro per il primo anno di assunzione e poi può beneficiare per ulteriori due anni dell'esonero contributivo del 50% fino a 3.000 euro.

L'articolo 9 del Decreto esclude la cumulabilità con altri incentivi all'assunzione di natura economica e contributiva, ivi compreso l'incentivo occupazione Mezzogiorno, che è stato approvato per le assunzioni nelle regioni del SUD dal 1 maggio 2019.

Nessuna cumulabilità con incentivo assunzione Decreto Dignità

Il Decreto Anpal n. 581 del 28 dicembre 2018 non ha previsto alcun riferimento ad eventuale cumulabilità dell'incentivo occupazione NEET con l'incentivo previsto dall'art. 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 96/2018 recante "Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese".

La circolare Inps n. 54/2019 al punto 7 conferma tale circostanza confermando la cumulabilità esclusivamente con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, precisando anche che "Tale disposto (l'art. 8 del Decreto Anpal n. 2/2018), infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore". E che "la cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri".

Cumulabilità: modalità di fruizione

La circolare n. 54/2019 indica anche come fruire in maniera combinata l'incentivo.

"Pertanto, se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di
accedere anche all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere
riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, come già chiarito nella circolare n. 48/2018, la soglia
massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l’incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l’importo
massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12)
e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo".

Compatibilità con gli aiuti di stato

Il Decreto tratta anche la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato. In tal senso, vincola l’incentivo al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Tali incentivi possono essere fruiti oltre il limite di aiuti del “de minimis” solo “qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 17 giugno 2014″.

Tale condizione dell’incremento occupazionale netto, da realizzarsi in caso di assunzione con l’incentivo occupazione NEET 2018, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

A controllare il rispetto di tale normativa in materia di aiuti di Stato sarà l’Inps.

Incremento occupazionale netto

L’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’agevolazione, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE) 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Aziende oltre il de minimis: requisiti per giovani da 25 a 29 anni

Il Decreto consente l'assunzione del giovane NEET under 30 senza particolari requisiti se l'azienda non supera il limite del de minimis degli aiuti di stato. Nel caso di superamento, abbiamo visto che è necessario che l'azienda determini con l'assunzione un incremento occupazionale netto. Ma se il giovane ha un'età tra i 25 e i 29 anni, occorrono determinati requisiti, stabiliti dall'art. 7, comma 6 del Decreto Anpal.

In particolare, "per i giovani di età compresa tra 25 e 29 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta all'incremento occupazionale netto, ricorra una delle seguenti condizioni:

  • il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 dicembre 2017;
  • il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lettera f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Il Decreto che modifica l'incentivo il 5 marzo 2018 richiama i nuovi principi del Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017, che definisce "il non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 917/1986″.

Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto:

  • una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi;
  • ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro;
  • o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Incentivo occupazione NEET: prenotazione

Così come avveniva negli anni scorsi con gli altri incentivi, anche l'incentivo occupazione NEET 2019 va richiesto con istanza, anche preliminare, sul cassetto previdenziale dell'Inps.

Attraverso la prenotazione preliminare, l'Inps accantona le risorse per il datore di lavoro richiedente, comunica l'accoglimento dell'istanza preliminare e dà un lasso di tempo di 10 giorni per comunicare la conferma della prenotazione dell'incentivo inserendo i riferimenti della comunicazione di assunzione unilav.

La prenotazione dell'incentivo può essere effettuato anche a rapporto di lavoro in corso, sempre nel limite della retribuzione annua lorda indicata in sede di presentazione dell'istanza, unitamente all'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Incentivo occupazione NEET: codici uniemens e DM10

Premettendo che è possibile fruire dell’incentivo solo a partire dal mese di aprile 2019 (paghe di aprile 2019), i codici uniemens sono i seguenti:

  • “NE19”avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • “NEDE”avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
  • “NEGE”avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • “NEC9” avente il significato di “Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

I codici ex DM10 sono i seguenti:

  • codice “L510”avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L511”avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L512”avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L513”avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L514”avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L515”avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L516”avente il significato di “conguaglio incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581 /2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
  • codice “L517”avente il significato di “arretrati gennaio, febbraio e marzo 2019 incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”.
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