Inps: legge 407/90 preferita agli incentivi della riforma Fornero
La Riforma Fornero ha introdotto un interessante incentivo per le assunzioni di donne e lavoratori over 50. Si tratta di una riduzione al 50% dei contributi dovuti all’Inps per 12 o 18 mesi sulle assunzioni. Destinatarie sono le donne di qualsiasi età, i lavoratori di età superiore a 50 anni e disoccupati da 12 mesi. Tale agevolazione contributiva è valida per le assunzioni a partire dal 1 gennaio 2013. L’entità della riduzione è similare a quella storicamente prevista dalla legge 407 del 1990, che prevede 36 mesi di durata. L’Inps entrando nella fase operativa su questi assunzioni agevolate, tra i tanti aspetti chiarisce appunto la compatibilità tra le due riduzioni.
La circolare n. 111 del 24 luglio 2013 dell’Inps chiarisce gli aspetti relativi alla compatibilità tra l’articolo 4, commi 8, 9 e 10, della Legge n. 92/2012 (riforma Fornero), che ha previsto degli incentivi per l’assunzione o trasformazioni di contratti a tempo indeterminato, o la stipula di contratti a tempo determinato, incentivo pari al 50% di riduzione contributiva per 12 o 18 mesi, e l’articolo 8, comma 9, legge n. 407 del 1990, che da venti anni prevede una riduzione per 36 mesi, al 50% o al 100%, quindi in misura superiore.
L’Inps ha chiarito che “nell’eventualità in cui sussistano anche i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 8, comma 9, della legge 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati di qualunque età disoccupati da almeno 24 mesi, si applicherà quest’ultimo”. Ricordiamo ora quali sono gli incentivi previsti dalla legge n. 407 del 1990.
Legge 407/90: Riduzione contributi al 50% per 36 mesi. L’art. 8 comma 9 prevede gli incentivi per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto (quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi). Gli incentivi riguardano i contributi previdenziali ed assistenziali, i quali, a norma dell’art. 8 comma 9 della Legge 407/1990 sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.
Legge 407/90 nel Mezzogiorno: riduzione contributi al 100% per 36 mesi. Continua l’art. 8 comma 9: “Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi".
L’Inps però precisa che “ricorrendo particolari condizioni è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato”.
Infatti spetta l’incentivo previsto dalla legge 407/1990, nell’ipotesi in cui si trasformi a tempo indeterminato un rapporto a termine agevolato ai sensi dell’articolo 4, comma 8, a condizione, tra l’altro, che, al momento della trasformazione , il lavoratore avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto di lavoro fosse cessato invece di essere trasformato a tempo indeterminato; non spetta se il lavoratore ha maturato nel frattempo il diritto di precedenza all’instaurazione del rapporto a tempo indeterminato. L’incentivo spetta per 36 mesi dalla data di decorrenza della trasformazione. L’Inps per spiegare questo possibile scenario, fornisce degli esempi, vediamoli.
Alfa assume a tempo determinato per 3 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma il rapporto a tempo indeterminato. Spetta ad Alfa l’incentivo illustrato con la presente circolare per il rapporto a tempo determinato di tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato spetta ad Alfa l’incentivo previsto dalla legge 407/1990, poiché, se non fosse intervenuta la trasformazione, Tizio sarebbe tornato ad essere disoccupato con l’anzianità di 24 mesi.
Alfa assume a tempo determinato per 7 mesi Tizio, ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato. Spetta ad Alfa l’incentivo della Riforma Fornero (per assunzioni di donne e lavoratori over 50) per il rapporto a tempo determinato di sette mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge). Per la trasformazione a tempo indeterminato non spetta l’incentivo previsto dalla legge 407/1990, perché, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 quater, del Decreto Legislativo n. 368 del 2001, Tizio ha maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. Per la trasformazione spetta l’incentivo previsto dall’art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92 del 2012 (Riforma Fornero), poiché la speciale espressa previsione dell’incentivo per la trasformazione deroga alla condizione ostativa generale, di cui all’art. 4, co. 12, lett. a).
La durata della condizione di mancanza di lavoro è computata in modo diverso in relazione alle varie categorie di lavoratori. Per applicare l’incentivo per le assunzioni di donne e lavoratori over 50, previsto dall’articolo 4, commi 8-11, l. 92/2012 è necessario che:
- il lavoratore cinquantenne sia disoccupato da oltre 12 mesi (quindi da almeno 13 mesi);
- la donna residente in aree svantaggiate ovvero appartenente ad una professione o ad un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- la donna infracinquantenne, che risiede in un area non svantaggiata, che non eserciti una professione né sia impiegata in un settore economico caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
- Per applicare l’incentivo previsto dall’articolo 8, co. 9, l. 407/1990 il lavoratore deve essere disoccupato da almeno 24 mesi.
Compatibilità con le agevolazioni per le assunzioni di lavoratori in mobilità. Anche in questo caso, per quanto riguarda la compatibilità tra l’articolo 4, commi 8, 9 e 10, della legge 92/2012 e gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della 223/1991, prevale l’applicazione di questi ultimi.