L’assunzione con esonero dai contributi segue i principi della Riforma Fornero
Una importante circolare dell’Inps sull’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 chiarisce quali sono le condizioni che i datori di lavoro devono rispettare per poter fruire dell’incentivo consistente nella possibilità di fruire di uno sconto sui contributi da versare fino a 8.060 euro annui sulle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015.
Il Governo Renzi ha molto pubblicizzato questo esonero contributivo, questa possibilità di assumere lavoratori di qualsiasi età, anche privi di un’anzianità di disoccupazione (presso i Centri per l’Impiego), con un contratto a tempo indeterminato usufruendo di un esonero contributivo fino a 8.060 euro all’anno per 3 anni. L’incentivo è operativo sulle assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.
La normativa inserita nella Legge di Stabilità 2015 riguardante l’incentivo contiene però delle condizioni da rispettare, dei vincoli, che è necessario valutare per capire se è possibile usufruire dell’esonero oppure no.
La circolare dell’Inps n. 17 del 29 gennaio 2015 fornisce importanti indicazioni operative per i datori di lavoro che intendono valutare un’assunzione con contratto a tempo indeterminato con l’esonero contributivo triennale. L’ente previdenziale infatti, accanto alle condizioni previste dalla legge appena descritte, lega la spettanza dell’esonero al rispetto dei principi introdotti dalla Riforma Fornero, ossia le condizioni di spettanza di qualsiasi incentivo all’assunzione.
Vediamo prima le condizioni previste dalla Legge di Stabilità e poi quelle richiamate dall’Inps nella sua importante circolare.
Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo triennale fino a 8.060 euro annui, lo stesso articolo 1, commi 118 e seguenti della Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015), introduce alcune condizioni da rispettare riguardo ai precedenti rapporti di lavoro del lavoratore. L’incentivo all’assunzione a tempo indeterminato consistente nella riduzione dei contributi da versare fino a 8.060 euro annui per 3 anni infatti spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato.
Inoltre è altresì esclusa l’applicazione dell’esonero medesimo laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, quindi dal 1/10/2015 al 31/12/2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Quindi in sostanza, il lavoratore non deve aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti o comunque, nei 3 mesi precedenti, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro che intende assumerlo a tempo indeterminato usufruendo dell’esonero triennale dal versamento dei contributi previsto dalla Legge di Stabilità. Nulla osta invece in caso di una presenza di contratti a tempo determinato (contratti a termine) anche tra le parti nei mesi precedenti l’assunzione.
La circolare dell’Inps chiarisce che per avere diritto all’esonero, il datore di lavoro deve rispettare i principi stabiliti dalla legge n. 92 del 2012.
L’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
Considerato che la fruizione all’esonero contributivo della legge 190 del 2014 si può ritenere operante, ferme le altre condizioni, anche laddove il lavoratore venga utilizzato mediante contratto di somministrazione, la violazione del predetto diritto di precedenza sussiste anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione ad un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine.
- il datore di lavoro ovvero l’utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. Il rispetto della presente condizione interessa esclusivamente le assunzioni riferite all’unità produttiva interessata dai sopra citati interventi di integrazione salariale;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore somministrato, nell’arco dei sei mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l’utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro (agenzia di somministrazione) non può fruire dell’esonero contributivo triennale. Anche in questo caso, la nozione di datore di lavoro va intesa tenendo in considerazione gli elementi di relazione, controllo e collegamento sopra illustrati, che vanno opportunamente riferiti al datore di lavoro effettivo, coincidente con l’utilizzatore.
- l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al D.M. 30.10.2007 (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l’assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge.
In tal caso, la perdita dell’esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell’inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria.
Fra i principi di carattere generale che regolano, in una visione di sistema, il diritto alla fruizione degli incentivi si ricorda l’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n. 92/2012, in base al quale l’incentivo all’assunzione non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo che scaturisce da norme di legge o del contratto collettivo di lavoro. Ma in questo caso l’Inps nella circolare ritiene che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nella circolare, fruiscano dell’esonero contributivo di cui all’articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
L’esonero spetta anche se con il lavoratore ci sono stati contratti a termine. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
Allo stesso modo, ha diritto all’esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze.
L’esonero spetta anche per le assunzioni di lavoratori disabili. La condizione ostativa dell’art. 4, comma 12, lett. a), della legge n. 92/2012 non si applica alle norme speciali che regolano l’assunzione dei lavoratori disabili ai sensi dell’art. 3, della legge n. 68/1999, per cui, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che riguarda dette assunzioni, l’esonero contributivo della Legge di stabilità 2015 può ritenersi valido anche in queste fattispecie.