La deduzione Irap sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato nel 2014
La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto una nuova deduzione Irap per l’incremento occupazionale. E’ previsto che il costo del personale assunto a tempo indeterminato che comporta un aumento dell’occupazione è deducibile ai fini Irap per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun dipendente assunto. Considerato che l’Irap è al 3,90% si tratta di un risparmio superiore a 500 euro per lavoratore.
E’ stato quindi sostituito il comma 4-quater dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Tale Decreto istituisce l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta a carico delle imprese proporzionale al fatturato. Il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni dello Stato Italiano, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
L’art. 11 comma 4-quater del Decreto che ha istituito l’Irap tratta la deduzione d’imposta spettante per gli incrementi della base occupazionale. Ossia la deduzione che spetta in caso di assunzioni di nuovi lavoratori a tempo indeterminato. La Legge di Stabilità 2014 ha sostituito tale comma 4-quater, introducendo nuove possibilità di deduzione, vediamole.
Il nuovo comma 4-quater introdotto dalla Legge di Stabilità 2014: “A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta”.
Elenco dei soggetti passivi imposta IRAP. L’art. 3, lettere da a) ad e) del D. Lgs. n. 446 del 1997 elenca i soggetti passivi: “Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciato all'esonero a norma dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 88, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma”.
Decadenza della deduzione Irap. Continua il nuovo comma 4-quater dell’art. 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997 introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 riguardo la nuova deduzione fino a 15.000 euro: “La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta”.
Il rapporto d’impiego deve essere lo stesso: deve esserci un incremento della base occupazionale. La deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Modalità di individuazione della base occupazionale. La base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Tale articolo 10 tratta la determinazione del valore della produzione netta. Ed il comma 2 tratta i soggetti che esercitano anche attività commerciali.
Incrementi occupazionali esclusi dal computo. Il comma 4-quater dell’art. 11 introdotto continua specificando che “non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali (che devono verificarsi per il bonus Irap) i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita”.