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La successione dei contratti di somministrazione a termine: dalla proroga all’indeterminato

Nella somministrazione di lavoro a tempo determinato possibili 6 proroghe in 36 mesi. Ma anche in 42 mesi, superati i quali c’è la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto con l’Agenzia per il lavoro. La disciplina della proroga e della trasformazione del contratto segue il CCNL dei lavoratori somministrati e non la normativa sul contratto a termine. Vediamo tutti gli aspetti.
A cura di Antonio Barbato
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trasformazione contratto con agenzia per il lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro è quella particolare forma contrattuale prevista dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 che prevede il coinvolgimento di tre parti: l’Agenzia di somministrazione di lavoro, il datore di lavoro utilizzatore ed il lavoratore. Si tratta di una doppia stipula contrattuale: il contratto di somministrazione di lavoro tra l’Agenzia ed il datore di lavoro ed il contratto di lavoro stipulato tra il somministratore (sempre l’Agenzia per il lavoro) ed il lavoratore. Il lavoratore presta la propria opera presso l’impresa utilizzatrice, il datore di lavoro.

Sulla base di queste premesse, la disciplina della proroga dei contratti nella somministrazione, così come la disciplina riguardante la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, seguono dei criteri specifici rispetto a quelli previsti per il contratto a temine. E ciò tenuto conto proprio del doppio rapporto lavorativo che ha il lavoratore: con l’Agenzia in termini contrattuali e con il datore di lavoro in termini di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.

Nella somministrazione di lavoro la proroga e la trasformazione di contratti a tempo determinato, ossia con l’apposizione di un termine, di una data di fine rapporto, sono disciplinate dal CCNL dei lavoratori somministrati e non dalla normativa relativa ai contratti a termine in termini di proroga, rinnovi e limite dei 36 mesi. Vediamo ora quali sono le regole nella somministrazione di lavoro a tempo determinato.

La proroga nella somministrazione

La proroga deve essere giustificata da ragioni oggettive e la cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria esigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero come risultante dal contratto di somministrazione relativamente all’organizzazione dell’utilizzatore.

La proroga nella somministrazione a tempo determinato è disciplinata dall’art. 22 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003. La norma esclude l’applicazione della disciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo del contratto. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore, quindi il CCNL dei lavoratori somministrati.

L’art.42 del CCNL Somministrazione recita: “Con riferimento al dettato previsto all’art. 22, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs 276 del 2003, il  periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell’arco di 36 mesi. Il periodo temporale dei 36 mesi si intende comprensivo del periodo iniziale di missione, fermo  restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione”.

Quando è possibile fare 6 proroghe in 42 mesi. Qualora, nell’ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, vengono utilizzate al massimo due proroghe nell’arco dei primi 24 mesi comprensivi  del periodo iniziale, le proroghe residue, in deroga a quanto previsto al comma precedente, potranno prevedere il raggiungimento di una durata complessiva del contratto fino a 42 mesi.

Necessario l’atto scritto. Il periodo iniziale può essere prorogato con il consenso del lavoratore e, ai soli fini probatori, deve essere formalizzato con atto scritto. Le proroghe sono da intendersi continuative, senza alcuna soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Resta inteso che, nei casi di somministrazione per la sostituzione di lavoratori assenti, il periodo iniziale della missione può essere prorogato fino alla permanenza delle ragioni che hanno causato le assenze.

La trasformazione del contratto a tempo indeterminato

Il contratto di somministrazione ha delle proprie regole anche per la trasformazione del contratto tra Agenzia e lavoratore in un contratto a tempo indeterminato, oppure della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro utilizzatore. A disciplinare la trasformazione del contratto a tempo indeterminato è l’art. 43 del Contratto nazionale dei lavoratori somministrati (CCNL Somministrazione).

42 mesi per la somministrazione a tempo indeterminato con l’agenzia. Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione a tempo determinato ha diritto ad essere assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato dalla Agenzia di Somministrazione qualora abbia prestato attività lavorativa anche presso diverse imprese utilizzatrici, in esecuzione di due o  più contratti di lavoro in somministrazione stipulati con la medesima Agenzia, per un periodo complessivo pari a 42 mesi, anche non consecutivi.

Qualora l’assunzione a tempo indeterminato avvenga ab initio o nell’arco dei primi 21 mesi di lavoro, alle Agenzie di Somministrazione sarà riconosciuto un contributo pari ad 1/3 dell’indennità di disponibilità per 3 mesi in ragione di anno e fino alla concorrenza dei 42 mesi di anzianità.

36 mesi se è lo stesso datore di lavoro utilizzatore. Nel caso in cui il lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa Agenzia di Somministrazione, in esecuzione di un unico contratto di somministrazione eventualmente prorogato con la stessa impresa utilizzatrice, il periodo di 42 mesi è ridotto a 36 mesi. La disposizione si applica anche nel caso in cui il lavoratore presti attività di lavoro in favore della stessa Agenzia, in esecuzione di diversi contratti di somministrazione con  la stessa impresa utilizzatrice, ove i contratti siano rinnovati senza interruzione tra l’uno e l’altro e prevedano le stesse mansioni.

Computo dei 42 mesi. Ai fini del computo dei 42 mesi, di cui al primo comma, sono considerati utili:

  • i periodi di infortunio coperti da prestazioni Ebitemp e dallo stesso certificati;
  • i periodi di congedo obbligatorio per maternità, fino ad un massimo di 5 mesi, anche nel caso di cessazione del contratto di lavoro durante tale periodo;
  • il periodo di formazione propedeutico all’avvio in missione;
  • tutti i periodi di non lavoro tra una missione e l’altra con le stesse mansioni presso lo stesso utilizzatore, fino ad un massimo di 40 giorni, in occasione di periodi coincidenti con i periodi convenzionali di ferie o festività;
  • il periodo di formazione per aggiornamento professionale, riqualificazione o reinserimento a seguito della impossibilità di avviamento al lavoro conseguente alla richiesta di precedenza in caso di maternità.

Ai soli fini di tale computo i mesi si intendono composti ognuno di 30 giorni.

L’azzeramento del computo se il lavoratore rifiuta una proposta di lavoro congrua. Ove tra un contratto di lavoro ed il successivo  con la stessa Agenzia di Somministrazione intercorra un periodo di non lavoro pari a 12 mesi continuativi, ed il lavoratore abbia rifiutato una  proposta di lavoro congrua, i periodi di lavoro già maturati, utili al computo, sono azzerati e il computo successivo ripartirà con il nuovo contratto.

Per proposta congrua si intende l’offerta di lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di tale requisito, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia relativa ad un inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 10 o 15% rispetto alla media relativa ai tre migliori trattamenti retributivi percepiti nelle missioni svolte nei 12 mesi precedenti, e che sia in un luogo distante non più di 50 Km o comunque raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.  Il lavoratore, entro 30 giorni dall’offerta di  lavoro da parte dell’Agenzia, può richiedere l’accertamento della congruità della proposta alla Commissione Sindacale Territoriale.

La proposta di stipula di un indeterminato e l’accettazione del lavoratore. Allo scadere dei 36 o 42 mesi come sopra definiti l’Agenzia di somministrazione propone al lavoratore la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato recapitando tale proposta per raccomandata R/R all’ultimo domicilio conosciuto nel caso di impossibilità di consegna a mano, in modo tempestivo e comunque non oltre i 15 giorni. La mancata accettazione della proposta di assunzione da parte del lavoratore, nell’arco dei 30 giorni dalla pervenuta comunicazione, comporta la  decadenza dal diritto alla nuova assunzione a tempo indeterminato. Il rifiuto dell’assunzione da parte del lavoratore comporta la decadenza del diritto stesso.

In caso di mancata comunicazione da parte dell’Agenzia, al lavoratore che eserciti il suo diritto alla trasformazione nel nuovo contratto a tempo indeterminato nell’arco dei 90 giorni successivi alla scadenza dei termini, il contratto a tempo indeterminato è attivato a far data dal giorno successivo alla scadenza dei 36 o 42 mesi, con diritto alla erogazione della indennità di disponibilità per il periodo intercorso qualora non lavorato.

Divieto di licenziamento per 12 mesi dopo l’indeterminato. In caso di assunzione da parte dell’Agenzia di  Somministrazione a tempo indeterminato, il lavoratore non potrà essere licenziato per un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione stessa, salvo il caso in cui il lavoratore rifiuti la proposta di una missione congrua, come definita nel precedente comma 9. In ogni caso il lavoratore potrà essere licenziato  ove ricorrano gli estremi del licenziamento per  giusta causa e per giustificato motivo soggettivo.

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