Lavoro domestico: guida al versamento dei contributi all’Inps
(UPDATE 2015) – Sempre più famiglie italiane stipulano un contratto di lavoro domestico, per avvalersi di personale addetto alle pulizie, all’assistenza degli anziani o alle persone non autosufficienti, e per avvalersi di colf, badanti e baby sitter. Il rapporto di lavoro è regolato da un apposito contratto collettivo, il CCNL per i lavoratori domestici, e comporta sia la necessità di comunicazione dell’assunzione che il versamento dei contributi previdenziali all’Inps. Approfondiamo questo ultimo aspetto: il versamento dei contributi.
I versamenti del contributi all’Inps sono effettuati con cadenza trimestrale e più precisamente entro i seguenti termini:
- dal 1 al 10 aprile, per il primo trimestre gennaio – marzo;
- dal 1 al 10 luglio, per il secondo trimestre aprile – giugno;
- dal 1 al 10 ottobre, per il terzo trimestre luglio – settembre;
- dal 1 al 10 gennaio, per il quarto trimestre ottobre – dicembre.
Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Cioè ad esempio se il 10 luglio è domenica, la scadenza sarà lunedì 11 luglio). L’Inps segnala che il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati in precedenza (quindi non prima del 1 luglio e non dopo l’11 luglio).
I mav cartacei dal 2014. L’ente previdenziale con un messaggio del 18 marzo 2014 ha comunicato che a partire dal 2014 sarà inviata, a tutti i datori di lavoro con rapporti attivi (quindi con colf, badanti e lavoratori domestici regolarmente in forza e denunciati all’Inps), un’unica comunicazione contenente i quattro MAV da pagare. Per maggiori informazioni vediamo la comunicazione con i bollettini MAV anno 2014.
Come rinunciare all’invio carteceo dei MAV. Le famiglie datori di lavoro nel settore domestico, che sono in possesso di un codice PIN con il quale accedono alla propria posizione, possono rinunciare all’invio dei mav cartacei al proprio indirizzo. La rinuncia può essere effettuata in fase di iscrizione del nuovo rapporto di lavoro oppure in caso di variazione. Per le modalità vediamo la rinuncia ai MAV cartacei Inps.
Contributi per gli anni 2015, 2014 e 2013: aliquote Inps
L’Inps comunica ogni anno gli importi dei contributi dovuti per l’anno:
- Per l’anno 2015 la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015;
- Per l’anno 2014 la circolare n. 23 del 10 febbraio 2014;
- mentre per i contributi che erano dovuti per l’anno 2013 la circolare Inps n. 25 dell’8 febbraio 2013.
La misura dipende dalla variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, è risultata dello 0,2% per la determinazione dei contributi per l’anno 2015, dell’1,10% per la determinazione dei contributi per l’anno 2014, mentre nel 2013 era del 3,00%. Di conseguenza a queste variazioni sono state determinate dall’Inps le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici. Ed anche per l’anno 2013.
Le fasce di contributi orari da versare indicano anche la quota a carico del lavoratore e sono basate sulla retribuzione oraria effettiva che, come vedremo in seguito, viene calcolata tenendo conto della retribuzione oraria concordata dalle parti (o secondo il CCNL), della quota oraria della tredicesima e dell’eventuale vitto e alloggio, quest’ultima calcolata sulla base di valori convenzionali comunicati dallo stesso ente previdenziale. Una volta ottenuta la retribuzione oraria effettiva ed aver ricavato con essa, nella tabella, la contribuzione oraria dovuta all’Inps, per ottenere l’importo dei contributi trimestrali da versare vanno moltiplicate le ore retribuite durante il trimestre per l’importo della contribuzione oraria dovuta secondo la tabella.
Novità: l’Aspi ed il contributo addizionale per contratti a termine. L’Inps nella circolare indica, a partire dal 1 gennaio 2013, due tipologie di contribuzione: quella per i contratti a tempo indeterminato e quella per i contratti a termine. La novità della riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2012, riguarda infatti l’introduzione dell’Assicurazione sociale per l’Impiego (Aspi), al posto dell’indennità di disoccupazione, sia ordinaria che con requisiti ridotti.
A partire dal mese di gennaio 2013, i datori di lavoro del settore domestico, sono tenuti al versamento del contributo addizionale per i contratti a termine. Quindi chi ha un lavoratore domestico (colf, badante, baby sitter) con un contratto a tempo determinato, è tenuto, già dalla mensilità di gennaio 2013, al versamento di un contributo addizionale dell’1,4% per finanziare l’Aspi. Tenendo conto di questo contributo, l’Inps nella circolare n. 25 del 2013, ha provveduto ad aggiornare la contribuzione dovuta nel settore domestico, dividendo in due tabelle, quella con e senza contributo addizionale.
Modalità di pagamento dei contributi nel lavoro domestico
A partire dal 1 aprile 2011, le modalità sono cambiate. Il pagamento può essere effettuato, a scelta, con uno dei seguenti mezzi comunicati dall’Inps:
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente.
Il pagamento è disponibile, senza necessità di supporto cartaceo, presso:
– le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps” ;
– gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
– tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
– il pagamento senza bollettino può essere effettuato anche presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.
- online sul sito Internet www.inps.it nella sezione “Servizi Online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi lavoratori domestici”, utilizzando la carta di credito;
- utilizzando il bollettino MAV – Pagamento mediante avviso – inviato dall’Inps a tutti i datori di lavoro domestico, oppure generato dalla famiglia stessa attraverso il sito Internet www.inps.it, nella sezione “Servizi Online/Per tipologia di utente/Cittadino/Pagamento contributi lavoratori domestici”;
- telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. Questa modalità di pagamento può essere utilizzata con la carta di credito.
È possibile effettuare il pagamento online dei contributi dei lavoratori domestici dal sito Internet dell'Inps con il Pos Virtuale del gruppo bancario Intesa San Paolo. Con il Pos Virtuale di Intesa San Paolo il pagamento può avvenire: dalle 00:00 alle 24:00 con carte di credito Visa, MasterCard e Moneta. Per il servizio è dovuto a Intesa SanPaolo un importo a titolo di Costo dell'Operazione. Nel caso di pagamento di un singolo rapporto di lavoro, l’operazione può essere effettuata con l'utilizzo del codice fiscale del datore di lavoro e il codice del rapporto di lavoro. Nel caso di pagamento di uno o più rapporti di lavoro, l’operazione può essere effettuata tramite codice fiscale del datore di lavoro e il PIN.
Qualunque sia la modalità scelta per il pagamento dei contributi all’Inps, utilizzando il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro, è proposto l’importo complessivo per il trimestre in scadenza, calcolato in base ai dati comunicati all’assunzione o successivamente variati con l’apposita comunicazione.
Prima di confermare l’importo, si può chiedere all’operatore del circuito “Reti Amiche” o del Contact Center, oppure alla procedura nel caso di utilizzo delle altre modalità la modifica di elementi che determinano il calcolo e automaticamente verrà rideterminato il nuovo importo complessivo da versare.
La doppia copia, una per il lavoratore. Questi sistemi di pagamento consentono in tempi brevi di verificare l’esecuzione dei versamenti e di accreditare i contributi sulla posizione del lavoratore. Per ciascuna modalità è prevista la possibilità di avere la doppia copia della ricevuta in modo da poterne consegnare una al lavoratore. Nel caso di pagamento tramite MAV, che non consente la doppia quietanza, è prevista una attestazione situata nella parte superiore del bollettino che il datore di lavoro dovrà completare con l’inserimento della data e della propria firma. Se si effettua il pagamento al Contact Center, la ricevuta sarà inviata direttamente dalla banca affidataria, all’indirizzo email del datore di lavoro del servizio, il quale successivamente riceverà, all’indirizzo di residenza una doppia copia della ricevuta analitica.
Calcolo contributi da versare nel lavoro domestico
L’importo dei contributi dovuti per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento (ore retribuite nel trimestre). Per determinare il contributo orario si individua, in base alle tabelle allegate, la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva ed il contributo orario corrispondente a tale fascia.
Esempio per l’anno 2014 e l’anno 2013: prendendo a riferimento la retribuzione oraria effettiva di 8,66 euro (comprensiva della quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2014 un contributo orario di 1,56 euro, se il contratto è a tempo indeterminato, oppure di 1,57 euro, se il contratto è a termine (è compreso il contributo addizionale). Per l’anno 2013 gli importi scendono di un centesimo, ossia rispettivamente 1,55 euro e 1,56 euro. L’importo del contributo orario va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre. Per vedere le aliquote contributive vediamo i contributi 2014 e 2013 nel lavoro domestico FATTO. Vediamo ora come si calcolano le ore retribuite nel trimestre e la retribuzione oraria effettiva.
Calcolo ore retribuite nel trimestre. Per ottenere le ore retribuite nel trimestre bisogna moltiplicare le ore retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento. Va considerato che la settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Ovviamente, le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo. Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore.
Si precisa che ogni trimestre non è sempre composto da 13 settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane) ma dipende dal numero dei sabato compresi nel trimestre. Questo numero indica le settimane cui fare riferimento per il versamento dei contributi.
Esempio calcolo ore nel trimestre. se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana. Allora avremo: 24 ore x 13 sabato (13 settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre). Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.
Calcolo retribuzione oraria effettiva. Come abbiamo visto, è utile per determinare in quale fascia di aliquote si rientra e quindi per determinare il contributo all’Inps dovuto per ogni ora retribuita nel trimestre. La retribuzione effettiva oraria si ottiene sommando alla retribuzione, mensile o oraria, un dodicesimo per il rateo di tredicesima. La retribuzione da indicare al momento dell’assunzione, secondo il CCNL del lavoro domestico, è costituita dalla somma del valore erogato in denaro e del valore convenzionale del vitto e alloggio, quando dovuto.
Esempi di calcolo della retribuzione oraria. L’Inps fornisce una serie di esempi:
- con paga oraria comprensiva soltanto di tredicesima mensilità. Se il lavoratore percepisce una retribuzione di 8 euro all’ora, la quota oraria di tredicesima è data dalla retribuzione oraria (sempre 8 euro) diviso 12. Si ottiene così un importo di 0,66 euro (quota di tredicesima) che va sommato alla paga oraria di 8,00 euro. L’importo ottenuto, di 8,66 euro, è quello da prendere a riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare;
- con paga oraria comprensiva anche di vitto e alloggio: Se un lavoratore domestico, che percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, ha lavorato 26 giorni nel mese, per un numero complessivo di 170 ore, si moltiplica 5,31 euro (indennità giornaliera totale di vitto e alloggio per l’anno 2013) x 26 giorni ed il risultato si divide per 170 ore; l’importo ottenuto (in questo caso 0,81 euro) rappresenta la quota oraria dell’indennità di vitto e alloggio da aggiungere alla retribuzione oraria. Dividendo per 12 la somma di queste due voci (paga oraria e indennità di vitto e alloggio) si ottiene la quota oraria di tredicesima (in questo caso 0,73, cioè 8,81 diviso 12). Riassumendo, la retribuzione oraria effettiva di riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare, corrisponderà a 8 euro (paga oraria) + 0,81 (vitto e alloggio) + 0,73 (13^) = 9,54 euro.
Gli esempi sono riferiti ad una paga oraria, in quanto per legge il contributo da versare all’Inps è esclusivamente orario. Pertanto nei casi in cui la retribuzione sia settimanale, quindicinale o mensile, il datore di lavoro deve sempre ricondurre la retribuzione all’importo orario, dividendo la paga erogata nel periodo per il numero di ore retribuite nello stesso arco temporale.
Cessazione del rapporto di Lavoro e contributi da versare. In caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all’attività lavorativa. Il versamento eseguito in ritardo, come vedremo, comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.
Comunicazione di cessazione online. Come tutti i datori di lavoro, anche nel lavoro domestico, va effettuata la comunicazione obbligatoria di cessazione, che va effettuata on-line, , entro cinque giorni, sul sito dell’Inps, seguendo il percorso Servizi Online>Per tipologia di utente>Cittadino>Lavoratori Domestici, oppure telefonando al Contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
Contributi per fondo bilaterale. Contestualmente ai contributi previdenziali il datore di lavoro può versare i contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari di CCNL. Occorre indicare il codice di riferimento e l’importo dovuto all’organizzazione, a cui rivolgersi per qualsiasi problema relativo al pagamento.
Versamento tardivo o parziale
Nel caso di un versamento tardivo dei contributi, l’Inps applica una sanzione pecuniaria che è calcolata al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Il tasso di interesse vigente attuale è del 6,5 per cento su base annua.
L’applicazione di questo tasso di interesse è a condizione che il datore di lavoro effettui il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e prima di contestazioni o richieste da parte dell’Inps. In caso contrario, si ricade nell’evasione contributiva, che viene sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.
Mancato versamento dei contributi all’Inps
Nel caso di un lavoratore assunto senza la comunicazione e la relativa iscrizione all’Inps, con il mancato versamento dei contributi all’Inps, la legge prevede che la sanzione civile per l’omesso pagamento dei contributi, per ogni lavoratore, è del 30% in base annua. La sanzione viene calcolata sull’importo dei contributi oggetto di evasione, fino ad un massimo del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa.
Ne consegue che anche per una sola giornata di lavoro in nero del lavoratore domestico, di colf o badante, il datore di lavoro può essere punito con la sanzione di 3.000 euro, che è la minima applicabile. Questa sanzione civile è cumulabile poi con la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione dell’assunzione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini previsti.