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Limite uso contante elevato a 3.000 euro (Legge di Stabilità 2016)

Sale da € 1.000 a € 3.000 il limite d’uso del contante a partire dal 1 gennaio 2017: lo prevede la Legge di Stabilità 2016. Stessa cifra anche per gli assegni bancari, circolari e postali privi di clausola di non trasferibilità, per il saldo dei libretti deposito al portatore ed anche per i pagamenti frazionati in contanti. Vediamo nel dettaglio tutte le operazioni consentite e vietate.
A cura di Antonio Barbato
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limite pagamenti in contante

Con la Legge di Stabilità 2016 il limite di uso del contante sarà elevato a 3.000 euro. Tutti i cittadini avranno quindi questa nuova soglia riguardo ai pagamenti in contanti. L’attuale limite è invece di 1.000 euro. Lo ha confermato il premier Renzi nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima legge di Stabilità.

Il Premier Renzi ha dichiarato ai microfoni di Radio 24: “Noi abbiamo il limite al contante più basso d’Europa. Solo il Portogallo lo ha basso come il nostro, a mille euro. I dati dimostrano che non è stato il limite al contante a ridurre l’evasione, ma l’utilizzo dei sistemi informatici”.

Limite di 1.000 euro fino al 31 dicembre 2015. L’attuale soglia di pagamenti in contanti fino ad un massimo di 999,999 euro della normativa antiriciclaggio è stata introdotta dal cosiddetto Decreto Salva Italia e più precisamente dall’art. 12 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Entro la stessa cifra anche l’emissione di assegni privi della clausola di non trasferibilità ed il saldo dei libretti deposito al portatore.

Quindi per importi pari o superiori a mille euro (tre mila euro dal 2017) è vietato il trasferimento, anche frazionato, di contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite delle banche, di istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa.

Dalle prime indiscrezioni, l’innalzamento a 3.000 euro dei limiti ai pagamenti in contanti per le operazioni sopra descritte scatterà dal 1 gennaio 2017.

La normativa prevede inoltre che gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari (inclusi i vaglia della Banca d’Italia) devono essere emessi con la clausola di non trasferibilità, mentre i libretti di deposito al portatore devono essere estinti, oppure il loro saldo ridotto al di sotto della soglia di 1.000 euro sopra descritta (che diventerà 3.000 euro dal 1 gennaio 2017).

Si può pagare in contanti in modo frazionato ma superiore al limite? No, il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. La limitazione infatti riguarda complessivamente la somma oggetto di trasferimento.

Le operazioni frazionate, ossia quando si suddivide volutamente il pagamento in più trasferimenti sotto la soglia dei 1.000 euro (3.000 euro dal 2017) non sono consentite. Il D.lgs 231/2007 definisce frazionata l'operazione “posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni), ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad es. la vendite a rate). Attualmente, l’acquisto di un bene per € 5.000 può essere rateizzato in 10 tranche in contanti da € 500 cadauna, ma non in 5 rate da 1.000 euro. Dal 2017 ciò sarà consentito.

Operazioni consentite. Sono consentiti:

  • i prelievi personali per qualsiasi somma dal proprio c/c;
  • i versamenti personali per qualsiasi somma sul proprio c/c per mezzo di assegni con clausola “non trasferibile”;
  • versamenti di molteplici assegni privi della clausola “non trasferibile’ unitariamente sotto i 1000 euro (dal 2017 salirà a 3.000 euro) ma nel loro complesso superiori alla soglia;
  • I pagamenti superiori a 1000 euro (3.000 euro dal 2017) nella stessa giornata ma a destinatari diversi;
  • I prelievi bancomat anche nella stessa giornata superiori a 1000 euro (3.000 euro dal 2017).

Operazioni vietate. Sono invece vietati:

  • I pagamenti per estinzione di prestiti sopra i 1000 euro (3.000 dal 2017);
  • I versamenti su c/c di un altro soggetto superiori a 1000 euro (3.000 euro dal 2017);
  • incasso di assegni senza clausola di non trasferibilità girati da terzi;
  • consegna a terzi di libretti al portatore sopra i 1000 euro (3.000 euro dal 2017) per l’incasso.

Le sanzioni previste. La violazione del limite per l’utilizzo di denaro contante (1.000 euro fino al 31 dicembre 2016 e 3.000 euro dal 1 gennaio 2017) comporta una sanzione che sarà diversa a seconda dell’entità dell’importo trasferito. Se l’importo trasferito è inferiore a 50.000 euro la sanzione andrà dall’1% al 40% di questo importo; se l’importo trasferito è superiore a 50.000 euro la sanzione andrà dal 5% al 40% di questo importo. La violazione comporta il potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione non può comunque essere inferiore a € 3.000 o, nel caso di violazioni che hanno ad oggetto libretti al portatore che riportano un saldo inferiore a 3.000 euro, la sanzione massima sarà pari al saldo del libretto medesimo.

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