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Offerta di lavoro congrua e perdita Naspi: definizione, normativa e criteri Anpal

Secondo i decreti del Jobs Act, il lavoratore disoccupato in Naspi o Dis-Colla perde l’indennità di disoccupazione se rifiuta una offerta di lavoro congrua senza un giustificato motivo. Dalla retribuzione superiore almeno al 20% della Naspi, al contratto a tempo indeterminato o a termine di almeno 3 mesi, fino alla distanza da lavoro massimo di 50 o 80 km, vediamo la definizione di offerta di lavoro congrua secondo il D. Lgs. n. 150/2015 e i criteri definiti dall’Anpal anche per la normativa sull’assegno di ricollocazione.
A cura di Antonio Barbato
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offerta di lavoro congrua assegno di ricollocazione

Da qualche anno è stata riformata la normativa sull’indennità di disoccupazione attraverso il lancio della ormai famosa Naspi, la prestazione a sostegno del reddito più importante in Italia. Molti disoccupati percettori di Naspi hanno sentito parla di rischio di perdita Naspi in caso di offerta di lavoro congrua. E questo indipendentemente dalla richiesta di erogazione dell'assegno di ricollocazione.

Siccome tale prospettiva incute un grosso timore nei lavoratori disoccupati, occorre affrontare per bene l’argomento, tracciando quelle che sono le linee guida sull’offerta di lavoro congrua, così come quella che è la normativa sulla Naspi in riferimento ai meccanismi di condizionalità introdotti dal Jobs Act di Renzi proprio in materia di indennità di disoccupazione Naspi e nuovo lavoro.

La prima cosa da sapere è che il lavoratore disoccupato percettore di Naspi ha una serie di obblighi previsti dalla legge, ha in realtà anche una serie di assistenze per la ricollocazione (una su tutte l’assegno di ricollocazione Anpal) ed ha anche una serie di norme che prevedono misure di condizionalità durante la Naspi, ivi compreso l’offerta congrua di lavoro.

E proprio la definizione di offerta di lavoro congrua, con tutti i criteri, è stata data dall'Anpal in vista della piena applicazione della normativa sulla Naspi e l'assegno di ricollocazione. Vediamo nel dettaglio.

Adempimenti e obblighi del lavoratore in Naspi e misure di condizionalità

Il Governo Renzi attraverso il Jobs Act ha rafforzato l’interazione tra le politiche attive e le politiche passive del lavoro, per consentire un più rapido reinserimento del lavoratore disoccupato in Naspi nel mondo del lavoro. Prevedendo dei meccanismi di condizionalità.

Detta così, è difficile capirne il significato. Semplificando, è bene che il lavoratore in Naspi sappia che, pur se l’attuazione è a rilento, l’intenzione ormai fattiva del Governo è quella di mettere a disposizione politiche attive (sarebbero tutte quelle politiche che favoriscono la creazione di un posto di lavoro, come l’assegno di ricollocazione) durante le politiche passive (sarebbero tutte quelle politiche a sostegno del reddito del lavoratore, la cui principale misura è appunto l’erogazione dell’indennità di disoccupazione Naspi da parte dell’Inps. Ma analoga misura è anche la DIS-COLL).

Ebbene, il Governo Renzi nel riformare la normativa sull’indennità di disoccupazione Naspi ha inserito nei decreti del Jobs Act anche il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 che riordina i servizi per il lavoro e le politiche attive appunto.

Tale decreto prevede le misure di condizionalità quali la stipula del Patto di servizio personalizzato.

 

Il Patto di servizio personalizzato e l’offerta di lavoro congrua

 

I disoccupati che godono delle prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, Dis-Coll), dopo aver presentato la domanda, devono recarsi, presso il competente centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato, confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione.

Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare:

  • ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione,
  • nonché all'accettazione di congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.

La violazione del patto stabilisce precise responsabilità e il disoccupato rischia da una riduzione dell'indennità fino alla decadenza dall'ammortizzatore sociale (Naspi o Dis-Coll) e dallo stato di disoccupazione.

Senza soffermarci sulle sanzioni che riguardano la riduzione dell’indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll che vanno da un quarto di una mensilità della Naspi o Dis-Coll fino alla perdita della prestazione, in caso di comportamento reiterato, affrontiamo il meccanismo di condizionalità che riguarda l’offerta di lavoro congrua.

Perdita Naspi in caso di rifiuto di una offerta di lavoro congrua

L’intera normativa sull’indennità di disoccupazione Naspi, così come quella della Dis-Coll, prevede la perdita della prestazione in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua.

La normativa prevede però la possibilità di rifiutare un’offerta di lavoro congrua in presenza di un giustificato motivo. In mancanza, scatta sia la decadenza della prestazione erogata dall’Inps che la perdita dello stato di disoccupazione (quest’ultimo anch’esso importante per essere destinatari di incentivi all’assunzione spettanti ai datori di lavoro interessati ad una eventuale assunzione).

Offerta di lavoro congrua: la definizione secondo il Jobs Act

A questo punto tutto ruota attorno alla definizione di offerta di lavoro congrua e quali sono i giustificati motivi che consentono di rifiutare una eventuale offerta di lavoro congrua.

La definizione di offerta di lavoro congrua non c’è, ma ci sono una serie di parametri approvati dall’Anpal, che ora vedremo e che si basano sempre sulla legge.

Lo stesso D. Lgs n. 150 del 14 settembre 2015, all’art. 3, ha previsto che è tra le competenze del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro stabilire, su proposta dell’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive), occuparsi della “definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione”.

E l’art. 25 del D. Lgs n. 150 del 14 settembre 2015 ha trattato l’offerta di lavoro congrua nel seguente modo:

“Art. 25 – Offerta di lavoro congrua

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL, sulla base dei seguenti principi:

a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;

b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;

c) durata della disoccupazione;

d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014.

Pertanto, il lavoratore deve sapere che viene ritenuta congrua una offerta di lavoro durante la Naspi, con tutte le conseguenze del caso anche se ad esempio ha optato per dotarsi dell’assegno di ricollocazione, solo se c’è coerenza tra l’offerta e le esperienze e competenze maturate dal lavoratore durante la vita lavorativa.

Poi conta la distanza dall’eventuale posto di lavoro, la durata della disoccupazione (e in questo caso ciò è attestato dalla Dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per Impiego o al momento di presentazione della domanda di Naspi), nonché un parametro relativo alla retribuzione, che deve essere minimo superiore del 20% rispetto alla Naspi che si sta percependo.

Offerta di lavoro congrua: criteri nella delibera Anpal

 

Ma la definizione di offerta di lavoro congrua come abbiamo visto è affidata al Ministero del Lavoro e all’Anpal. Quest’ultima con la delibera del 20 febbraio 2018 ha dettagliato ancora meglio i requisiti e la definizione di offerta di lavoro congrua.

L’Anpal ha approvato la proposta di definizione di lavoro congrua sulla base proprio dei principi di legge riguardo la coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze maturate dal disoccupato, la distanza del luogo del lavoro dal domicilio del disoccupato e dei tempi di trasferimento utilizzando i mezzi pubblici e la durata del periodo di disoccupazione (che decorre dalla presentazione della DID – Immediata Disponibilità al Lavoro).

Un quarto principio riguarda esclusivamente i percettori di indennità ed è relativo all’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro che deve superare del 20 % l’indennità percepita nell’ultimo mese senza considerare l’eventuale integrazione del fondo di solidarietà.

Vediamo i chiarimenti Anpal più nel dettaglio.

Durata dello stato di disoccupazione

La durata dello stato disoccupazione viene calcolata a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), esclusi i periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui viene proposta l’offerta di lavoro.

La durata della disoccupazione viene considerata in relazione agli intervalli di tempo stabiliti in:

  • da zero fino a sei mesi;
  • da più di sei fino a dodici mesi;
  • oltre dodici mesi.

Coerenza con le esperienze maturate e profili professionali

Nel patto di servizio personalizzato, per individuare una o più attività professionali, esperienze e competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali.

Le esperienze e le competenze maturate vengono rilevate automaticamente nell’ambito di una apposita procedura informatica guidata, all’interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che sono a disposizione dei Centri per l’Impiego:

  • per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro congrua è corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
  • per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento, o in aree di attività afferenti altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio;
  • per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua, purché rientri in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.

Offerta di lavoro congrua: contratto di almeno 3 mesi

 

Uno dei criteri più importanti riguarda la tipologia contrattuale offerta. Quindi il contratto di lavoro oggetto dell'offerta di lavoro congrua.

 L’offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

  • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione, comunque di durata non inferiore a tre mesi;
  • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015.

Contenuto dell’offerta di lavoro congrua

L’offerta di lavoro deve contenere, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:

  •  le mansioni/qualifica da ricoprire;
  • i requisiti richiesti;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • la tipologia contrattuale;
  • la durata del contratto di lavoro;
  • la retribuzione prevista ovvero i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

La distanza da lavoro: massimo 50 km (80 km disoccupati oltre 12 mesi)

 

In merito alla distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento con i mezzi di trasporto pubblico, l'Anpal fornisce i seguenti criteri suddivisi in base alla durata dello stato di disoccupazione.

Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fino a dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da più di dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%.

Offerta di lavoro congrua: stipendio superiore alla Naspi del 20%

 

 

L'Anpal definisce anche l'entità della retribuzione per percettori di misure di sostegno al reddito che viene ritenuta congrua nell'offerta di lavoro.

L’offerta di lavoro, per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito, è congrua quando l’entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore (quindi retribuzione imponibile fiscale Irpef), sia superiore di almeno il 20 per cento alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà.

Questo criterio non varia con l’aumentare della durata dello stato di disoccupazione.

L’Inps mette a disposizione dei centri per l’impiego, attaverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni sulle indennità erogate dall’Istituto per il calcolo della retribuzione .

Giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua

La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua in assenza senza un giustificato motivo comporta l’applicazione dei meccanismi di

condizionalità (disposti dagli articoli 21 e 23 del D.lgs. n. 150/2015) e le conseguenti sanzioni.

L’offerta di lavoro congrua può essere rifiutata con un giustificato motivo solo nel caso in cui:

  • sia documentato lo stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile e richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

Il giustificato motivo dovrà essere comunicato e documentato entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua, pena l’applicazione delle sanzioni previste.

Collocamento mirato

L’offerta di lavoro congrua per le persone con disabilità tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale, ossia della valutazione bio-psicosociale dei servizi competenti e della relazione funzionale della

commisione medica.

Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le proprie minorazioni.

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