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Visite fiscali dei dipendenti pubblici: normativa sulle assenze per malattia

La normativa sulle visite fiscali di dipendenti pubblici è stata completata dal nuovo Regolamento sullo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Le fasce di reperibilità per dipendenti pubblici, compreso scuola, escluso forze di polizia, restano dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Sono consentite visite fiscali sistematiche, ripetitive e in prossimità dei giorni festivi, ma il datore di lavoro deve valutare la condotta complessiva del dipendente. Vediamo la normativa sul certificato medico telematico, sull’indirizzo di reperibilità, sui poteri e obblighi del dipendente in malattia e del medico di controllo e cosa succede in caso di assenza alla visita di controllo.
A cura di Antonio Barbato
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Negli ultimi anni è cambiata la normativa sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici ed è stato emanato il nuovo Regolamento che disciplina le Visite fiscali dei dipendenti pubblici. L'orario di reperibilità resta sempre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La novità più famosa riguarda la possibilità di visite fiscali sistematiche, ripetitive e in prossimità dei giorni festivi.

Ma nel nuovo regolamento, così come nella nuova normativa sui controlli delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, vi sono tanti aspetti che i dipendenti pubblici devono sapere, in primis il fatto che la nuova regolamentazione riguarda tutti i dipendenti pubblici, compreso le scuole, ma escluso il personale militale e delle Forze di polizia di Stato.

Non solo, esistono poteri e obblighi sia del dipendente in malattia, che del medico di controllo, anche riguardo al fatto che la normativa ha come obiettivo di prevenire e contrastare l'assenteismo ma non dà la facoltà al datore di lavoro pubblico di abusare delle visite fiscali, ma deve valutare la condotta complessiva del dipendente.

Vediamo quindi tutta la nuova normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici.

La normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici

Con la Legge 7 agosto 2015, n. 124, all’art. 17 comma l), è stata attribuita al Governo la delega a riorganizzare le amministrazioni pubbliche, ed in particolare riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamenti medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all’Inps della relativa competenza e delle risorse”.

Da quel momento è partita l’iter che ha portato poi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della nuova normativa sui controlli delle visite fiscali dei dipendenti pubblici.

La normativa sui controlli delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici è contenuta nell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è il decreto contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

In attuazione della delega del Governo, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 all’art. 18 ha modificato e integrato l’art. 55-septies, ossia la normativa sui controlli delle assenze, e all’art. 22 ha disposto che la nuova normativa che attribuisce il potere di controllo all’Inps in via esclusiva si applica dal 1 settembre 2017 e per la scuola a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018.

L’art. 55-septies modificato, che si riporta in calce a questo articolo, al comma b-bis prevede che il Governo, e più precisamente il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali debba emanare un regolamento contenente le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e modalità di svolgimento delle visite di controllo per malattia dei dipendenti pubblici.

Tale regolamento è stato emanato. E’ entrato in vigore il 13 gennaio 2018, infatti, il Decreto n. 2016 del 17 ottobre 2017 contenente il nuovo "Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Visti tutti i cambiamenti che sono intervenuti, è giunto quindi il momento di fare una panoramica sulla normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici, tra il D. Lgs. 165/2001 opportunamente modificato e il nuovo regolamento sulle visite fiscali.

Visite fiscali: dipendenti pubblici interessati

La base di partenza per capire la normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici è prima di tutto chiarire per quali amministrazioni pubbliche si applica la normativa di cui al D. Lgs. n. 165/2001. E quindi quali amministrazioni pubbliche sono interessate dalla normativa sui controlli sulle assenze.

L’art. 1, comma 2 del Decreto stabilisce che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi:

  • gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
  • le istituzioni universitarie,
  • gli Istituti autonomi case popolari,
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
  • le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
  • l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
  • e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”.

Visite fiscali: forze di polizia, militari e magistrati esclusi

Dalla normativa sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici sono escluse quindi le forze dell’ordine e ciò perché il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, dal quale tra origine il regolamento stesso, all'art. 3 stabilisce proprio che: "1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti:

  • i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
  • gli avvocati e procuratori dello Stato,
  • il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,
  • il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia
  • nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287″.

Pertanto militali e poliziotti devono attenersi ai regolamenti sulle visite fiscali emanate dal proprio ministero di competenza.

Orari visite fiscali dipendenti pubblici

Le fasce orarie per le visite fiscali dei dipendenti pubblici sono state stabilite a suo tempo dal Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 – “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”. Tale Decreto è stato abrogato. Ed è stato sostituito dall’art. 3 del Regolamento sulle visite fiscali contenuto nel Decreto n. 2016 del 17 ottobre 2017 entrato in vigore dal 13 gennaio 2018. La normativa sugli orari però non cambia, restano le stesse le fasce orarie:

Fasce orarie di reperibilità

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

2. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

Visite fiscali sistematiche, ripetitive e nei giorni festivi

Trattiamo subito la notizia che ha allarmato molto i dipendenti pubblici, quella afferente alle modalità di effettuazione delle visite fiscali dopo l’entrata in vigore dal 13 gennaio 2018 del nuovo Regolamento.

La base di partenza è sempre la stessa. Il D. Lgs n. 165/2001 all’art. 55-septies, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017 va a stabilire al comma 5 la ratio dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e al comma 5-bis rinvia ad un Regolamento (poi approvato ed in vigore dal 13 gennaio 2018) la disciplina dei controlli delle visite fiscali.

L’obiettivo è descritto dal comma 5: “Le pubbliche  amministrazioni  dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi  all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative".

E a tal fine, l’art. 2 del Regolamento disciplina lo svolgimento delle visite fiscali: "Le  visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimita' delle giornate festive e di riposo settimanale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-septies, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165″.

Il riferimento al comma 5 dell'articolo 55-septies non è casuale. Infatti, non è detto che la pubblica amministrazione datore di lavoro del dipendente debba attuare una richiesta automatica di visite fiscali sistematiche e ripetitive o nei giorni festivi nei confronti del dipendente. Ciò deve avvenire sempre con le finalità del comma 5 quindi valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi  all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e  prevenire l'assenteismo”.

Però poi il comma 5 della Legge stabilisce comunque un paletto importante: “Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

In altre parole, se il dipendente pubblico cade in malattia il venerdì o sabato che precedono un giorno non lavorativo, o comunque se la malattia cade prima di un giorno festivo, il controllo deve essere richiesto da parte dell’amministrazione pubblica datore di lavoro.

E' altresì consentita la doppia visita di controllo nello stesso giorno o comunque le visite di controllo in più giorni ravvicinati.

Giustifica assenze per malattia: quando è necessario il certificato medico

Abbiamo capito quindi che sussiste una concreta stretta governativa sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici. Vediamo ora come va giustificata l’assenza per malattia.

A chiarire ai dipendenti pubblici quando è obbligatorio giustificare l’assenza per malattia esclusivamente attraverso il certificato medico telematico è l’art. 55-septies “Controlli sulle assenze” del D. L.gs. n. 161/2001 come modificato dal D. Lgs n. 75 del 25 maggio 2017.

Il comma 1 stabilisce infatti che “Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”.

Questa normativa specifica quando scatta l’obbligo di giustificare l’assenza per malattia esclusivamente attraverso certificato medico di una struttura pubblica o medico convenzionato. Tale obbligo scatta se la malattia supera i 10 giorni oppure se è il secondo periodo di malattia nell’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Ma è lo stesso comma 2 che precisa che i dipendenti pubblici sono tenuti ad inviare la certificazione medica telematica in tutti i casi di assenza per malattia. E devono farlo secondo le modalità stabilite dall’Inps.

2.  In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata  per via  telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza  sociale, secondo  le  modalita'  stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa  vigente,  e  in  particolare  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri  previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto  dall'art.  1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto  e' immediatamente resa disponibile, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei  dati riferiti  alla diagnosi.  

I relativi certificati devono contenere anche  il  codice nosologico.  Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un  valido indirizzo”.

Quindi il lavoratore dipendente pubblico ha il diritto a ricevere via email il certificato medico, se fa espressa richiesta e se, ovviamente, fornisce al medico un indirizzo di posta elettronica valido.

Sanzioni per mancato invio certificato medico telematico. L’art. 55-septies del D. Lgs n. 161/2001, come modificato dal D. Lgs n. 75/2017, al comma 4 prevede che:

4. L'inosservanza degli obblighi  di trasmissione per via  telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori  per  malattia  di cui  al comma 2  costituisce illecito disciplinare e, in caso   di reiterazione, comporta l'applicazione  della sanzione del  licenziamento  ovvero,  per  i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie  locali,  della decadenza dalla  convenzione,  in  modo  inderogabile dai contratti o accordi collettivi.  Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del  dolo o della colpa.  Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento".

Richiesta della visita di controllo

Vediamo come avviene la richiesta della visita di controllo da parte dell’amministrazione pubblica.

L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165 del 2001 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 al comma 2-bis contiene una norma generale che sostanzialmente stabilisce che “Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps  d'ufficio o su richiesta con oneri a carico  dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite  delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di  medicina fiscale e' disciplinato invece da apposite convenzioni,  stipulate dall'Inps con  le  organizzazioni  sindacali  di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale".

Dall’altro lato il nuovo regolamento sulle visite fiscali e l’accertamento delle assenze per malattia, sempre ai sensi dell’art. 55-septies, comma 5-bis del D. Lgs n. 165 del 2001, in vigore dal 13 gennaio 2018, all’art. 1 prevede le modalità di richiesta della vista dal singolo datore di lavoro pubblico:

"1. La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di  lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.   

2.  L'INPS  procede, conseguentemente,  mediante  appositi  canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai  medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.   

3. La visita puo' essere  disposta nei confronti dei  dipendenti pubblici anche  su  iniziativa dell'INPS,  nei  casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2″. 

Ossia L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione  per  lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche  mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia  telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del  lavoratore  qualora  il medesimo ne faccia espressa richiesta  fornendo  un valido indirizzo.

Malattia giustificata in caso di visite, terapie, esami diagnostici

Il comma 5-ter dell’art. 55-septies del D. Lgs n. 165/2001 indica i casi in cui l’assenza per malattia è giustificata, anche in caso di assenza alla visita medica di controllo. 

"5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Esclusioni dall'obbligo di reperibilità

Esistono poi delle esclusioni dall'obbligo di reperibilità quando ci sono determinate patologie.

L'art. 4 del nuovo Regolamento stabilisce che:

"Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilita' della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Poteri e obblighi del medico di controllo

Il dipendente non può ovviamente rifiutare la visita medica di controllo, ma anche il medico ha alcuni obblighi, in primis redigere il verbale di visita fiscale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento:

"Nell'assolvimento del controllo affidatogli il medico e' tenuto a redigere, nelle modalita' telematiche indicate dall'INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacita' o incapacita' al lavoro riscontrata.

Il verbale e' trasmesso telematicamente all'INPS per le attivita' di competenza e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall'INPS.

L'esito del verbale e' reso tempestivamente disponibile, mediante il servizio presente sul Portale dell'Istituto, al datore di lavoro pubblico.

Le attivita' di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalita' indicate dall'INPS nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196″.

Visita fiscale: poteri e obblighi del lavoratore

Il medico è quindi tenuto a redigere il verbale di visita fiscale. Il regolamento all'articolo 8 dà la facoltà al lavoratore dipendente di esercitare il diritto di  "Mancata accettazione dell'esito della visita":

"Qualora il dipendente non accetti l'esito della visita fiscale, il medico e' tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante.

Il medico annota sul verbale il manifestato dissenso che deve essere sottoscritto dal dipendente e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

In caso di rifiuto a firmare del dipendente, il medico fiscale informa tempestivamente l'INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale. Il suddetto invito viene consegnato con modalita' stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196″.

Variazione indirizzo reperibilità visita medica

Vediamo ora alcuni aspetti inerenti alla data della visita medica e all'indirizzo soprattutto.

L'art. 6 del Regolamento disciplina la "Variazione dell'indirizzo di reperibilità":

"Il dipendente e' tenuto a comunicare preventivamente all'amministrazione presso cui presta servizio, che a sua volta ne da' tempestiva comunicazione all'INPS mediante i canali messi a disposizione dall'Istituto, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilita', durante il periodo di prognosi".

Assenza alla visita fiscale: conseguenze

Il Regolamento all'articolo 7 disciplina i casi di "Mancata effettuazione della visita fiscale";

"In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.

Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di reperibilita' fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio medico legale dell'INPS competente per territorio.

Il suddetto invito viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS nel rispetto della riservatezza ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, 196, idonee a garantirne la conoscibilità da parte del destinatario".

Se il dipendente pubblico non si presenta alla visita ambulatoriale, può scattare il sistema disciplinare e sanzionatorio, con il rischio di beccarsi sanzioni disciplinari se non si giustifica l'assenza al datore di lavoro, tra le quali la perdita o decurtazione dell'indennità di malattia ma anche il licenziamento.

Rientro anticipato a lavoro: necessario il certificato sostitutivo

L'art. 9 del Regolamento tratta l'ipotesi della guarigione anticipata del dipendente pubblico e quindi il "Rientro anticipato al lavoro". Per fare ciò serve un altro certificato medico:

"Ai fini della ripresa dell'attivita' lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente e' tenuto a richiedere un

certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del

primo".

Art. 55 septies come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75

Vediamo l'articolo 55-septies aggiornato al 2018.

Art. 55 septies come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75.

 «Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). –

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validita' delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate.  

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'art. 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente resa disponibile, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. L'Istituto nazionale della previdenza sociale utilizza la medesima certificazione per lo svolgimento delle attivita' di cui al successivo comma 3 anche mediante la trattazione dei dati riferiti alla diagnosi. I relativi certificati devono contenere anche il codice nosologico. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.  

2-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati, sul territorio nazionale, in via esclusiva dall'Inps d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dell'Inps che provvede nei limiti delle risorse trasferite delle Amministrazioni interessate. Il rapporto tra l'Inps e i medici di medicina fiscale e' disciplinato da apposite convenzioni, stipulate dall'Inps con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni e' adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentite la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Le convenzioni garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste di cui all'art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per tutte le funzioni di accertamento medico-legali sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, ivi comprese le attivita' ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni. Il predetto atto di indirizzo stabilisce, altresi', la durata delle convenzioni, demandando a queste ultime, anche in funzione della relativa durata, la disciplina delle incompatibilita' in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie.  

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.  

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

 5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalita' per lo svolgimento delle visite medesime e per l'accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione che, a sua volta, ne da' comunicazione all'Inps.  

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.  6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.».

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