Per i contribuenti esclusi dal regime dei minimi previste delle agevolazioni
Con il Decreto n. 98 del 6 luglio 2011 e la legge di conversione n. 111 del 15 luglio 2011, il Governo ha apportato importanti modifiche al regime dei minimi. Le modifiche vanno dalla riduzione dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5% all’introduzione della limitazione della permanenza nel regime agevolato per cinque anni.
Per espressa volontà del Governo, che al comma 1 dell’art. 27 del Decreto, definisce il nuovo regime forfettario introdotto con la finalità di “favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese”, è stata limitata la possibilità di optare per il regime dei contribuenti minimi, solo ai contribuenti che hanno avviato l’attività dopo il 31 dicembre 2007.
Quindi coloro che nel periodo d’imposta 2011 rientrano nel regime dei minimi ma hanno avviato l’attività prima del 2008, dovranno uscire dal regime agevolato e passare al regime ordinario, nonostante il possesso dei requisiti per il regime dei minimi (i 30.000 euro di reddito annuo, soprattutto). Questa soluzione del Governo ha infatti provocato delle polemiche sulla bozza di riforma poi divenuta legge.
La motivazione è che una grossa fetta dei contribuenti minimi non potrà restare nel regime dal 2012. Il decreto legge prevede per questi contribuenti costretti a lasciare il regime agevolato una uscita soft, un passaggio ad un regime quasi ordinario con delle agevolazioni.
Le agevolazioni per i contribuenti ex minimi
Il comma 3 dell’art. 27 del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 prevede che i contribuenti, che hanno i requisiti del vecchio regime dei minimi (ricavi o compensi fino a 30.000 euro, beni strumentali fino 15.000 euro, ecc), ma che per effetto delle variazioni ai requisiti d’accesso previsti dal Decreto non possono beneficiare del nuovo regime dei minimi (come ad esempio i contribuenti con attività avviata prima del 1 gennaio 2008), possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
- Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;
- Esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini IVA;
- Esenzione dal pagamento dell’Irap.
Resta per questi contribuenti ex minimi l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, di emettere le fatture e certificare i corrispettivi. Il contribuente è anche soggetto agli studi di settore.
Si tratta di un vero e proprio regime intermedio tra quello nuovo agevolato dei minimi e quello ordinario, e non di una opzione. Infatti è consentito anche il passaggio volontario, la fuoriuscita di propria volontà dal regime dei minimi. E per il passaggio dal regime dei minimi a questo nuovo regime dedicato agli ex minimi, così come il passaggio poi al regime ordinario, ci sono le stesse regole già previste per il passaggio dal vecchio regime dei minimi al regime ordinario.
E cioè che l’uscita volontaria è valida poi per almeno un triennio e che deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Ovviamente la permanenza nel regime intermedio potrà essere confermata solo se il contribuente possiede i requisiti del vecchio regime dei minimi, quelli previsti dall’art. 1 commi 96 e 99 della legge 244 del 2007. In caso contrario, è prevista l’uscita dal regime agevolato, e il passaggio al regime ordinario vero e proprio, dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni originarie per applicare il vecchio regime dei minimi.