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Risoluzione consensuale e Aspi: c’è il diritto all’indennità di disoccupazione

I lavoratori che firmano una risoluzione consensuale durante un tentativo obbligatorio di conciliazione, a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, hanno diritto all’Aspi (assicurazione sociale per l’impiego) o alla Mini-Aspi. Coloro che hanno firmato la risoluzione dal 18 luglio 2012 hanno diritto all’indennità di disoccupazione in vigore fino a dicembre. Risolto da un messaggio dell’Inps il contenzioso.
A cura di Antonio Barbato
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diritto all'indennità di disoccupazione aspi per la risoluzione consensuale

La riforma del mercato del lavoro, la legge n. 92 del 2013 del 3 luglio 2012 ha dettato, tra l’altro, una nuova disciplina in tema di disoccupazione involontaria. E’ stata in particolare soppressa l’indennità di disoccupazione, sia ordinaria che con requisiti ridotti, e sono state introdotte due nuove forma di indennità di disoccupazione: l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi)  e la Mini-Aspi.

Quindi a decorrere dal 1 gennaio 2013, per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano dalla predetta data, sono in vigore due nuove indennità mensili per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Si pone il problema relativo al diritto a tali prestazioni Inps da parte dei lavoratori che hanno chiuso il proprio rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale, perché dalla riforma del lavoro ci sono alcune novità. L’Inps con un messaggio del 18 dicembre 2012, il n. 20830, ha chiarito quando la risoluzione consensuale dà diritto al lavoratore di richiedere l’Aspi o la Mini-Aspi (rispettivamente ex indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e ridotti) e soprattutto cosa succede a coloro che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.

SOMMARIO:

Aspi e risoluzione consensuale
Risoluzione consensuale 2012 e indennità di disoccupazione

Risoluzione consensuale durante la procedura di conciliazione

La circolare dell’Inps precisa: “Ai sensi dell’art.2 comma 5, della legge di Riforma del lavoro sono esclusi dalla fruizione dell’Aspi i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione (di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n.604 come modificato dall’art.1 comma 40 della legge n. 92 del 2012), nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, disposto da datori di lavoro aventi il requisito dimensionale di cui all’art. 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera b) della legge di riforma”.

In buona sostanza, la riforma del lavoro, riscrivendo l’art. 7 della legge n. 604 del 1966, ha previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento”. Tale procedura deve essere seguita solo dai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, cioè che hanno il requisito dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

La procedura in cosa consiste: L’impresa e il lavoratore, di fronte al licenziamento comunicato del datore di lavoro, iniziano una trattativa (si avvia il tentativo obbligatorio di conciliazione). La stessa potrebbe prevedere ad esempio l'erogazione di un incentivo all'esodo (per esempio pari a un'annualità di retribuzione). Le parti raggiungono un accordo nel risolvere il rapporto consensualmente. La legge in questo caso dà alle parti un incentivo rappresentato dall’accesso del lavoratore alla normativa relativa all’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).

Il lavoratore, se ha i requisiti previsti dalla normativa dell’Aspi, ossia 52 settimane di contributi versati nell’ultimo biennio e 2 anni di assicurazione presso l’Inps, può aderire ancora più facilmente alla risoluzione consensuale, in quanto percepisce dagli 8 ai 12 mesi di indennità mensile pari al 75% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi. In alternativa alla Aspi con requisiti ordinari, se il lavoratore non è in possesso di 52 settimane di contributi ma è in possesso delle 78 giornate lavorate nel 2012 ha diritto alla Mini-Aspi 2012, che viene erogata nella stessa percentuale e per la metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno.

A quel punto, se va a buon fine la conciliazione si arriva alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che comporta per il lavoratore l’applicazione delle disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), ossia il lavoratore percepisce la nuova indennità di disoccupazione prevista a partire dal 2013.

Con la risoluzione consensuale nel 2012 si ha diritto all’indennità di disoccupazione

Tenuto conto di quanto descritto in precedenza, si pone il problema relativo al periodo transitorio tra il 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge di riforma del mercato del lavoro, e che ha anche introdotto l’Aspi ma per il 2013, ed il 31 dicembre 2012. Il problema sta nel fatto che la disciplina relativa all’indennità di disoccupazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2012, mentre l’Assicurazione sociale per l’Impiego parte dal 1 gennaio 2013.

Siccome la conciliazione secondo il nuovo art. 7 della legge n. 604 del 1966 è possibile dal 18 luglio 2012, e richiama l’Aspi come indennità riconosciuta se le parti arrivano alla risoluzione consensuale, si pone il problema di come indennizzare quei lavoratore che hanno perso il posto di lavoro per risoluzione consensuale a seguito di un tentativo di conciliazione andato a buon fine tra il 18 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2012. Ossia quando l’Aspi non è ancora in vigore.

Come segnalato da alcune Sedi e da alcuni Patronati, sono state respinte domande di indennità di disoccupazione ordinaria, attualmente vigente, relative a casi di cessazione del rapporto di lavoro derivanti da risoluzioni consensuali ottenute in sede conciliativa con la procedura richiamata.

L’Inps nel messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, risolve così la questione: “L’esito descritto è sostenibile attraverso una interpretazione letterale della normativa sopra richiamata. Parimenti, non può non essere evidenziato che questa interpretazione provoca una disparità di trattamento consistente in una mancata tutela nei mesi di “transizione” del 2012, in presenza di una procedura conciliativa che solo nel 2013 potrà portare al riconoscimento di una indennità di disoccupazione collegata all’ASPI.

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha espresso parere concorde, si ritiene che l’ipotesi della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della legge n. 604 del 1966 conclusa in sede conciliativa con una risoluzione consensuale configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, dando così titolo all’accesso alla tutela del reddito corrispondente.

Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della legge n. 604 del 1966, attivata dal 18 luglio 2012, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, spetta l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.

Le sedi Inps dovranno, pertanto, provvedere a definire, secondo questo indirizzo interpretativo, le domande di disoccupazione non ancora definite e al riesame, in autotutela, delle domande respinte di indennità di disoccupazione ordinaria presentate in esito alle predette procedure conciliative attivate a far data dal 18 luglio 2012.

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