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Tasi 2014: ecco chi deve pagare ad ottobre e chi a dicembre

Arriva il momento di versare la TASI 2014: ecco chi deve pagare l’acconto entro il 16 ottobre, e chi deve il saldo della tassa sui servizi indivisibili entro il 16 dicembre 2014. Tutto dipende dalla delibera comunale, contenente le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale, che deve essere stata pubblicata entro il 10 settembre 2014. Vediamo tutte le informazioni, ivi compreso le delibere TASI dei comuni di Napoli, Roma e Milano.
A cura di Antonio Barbato
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TASI 2014 scadenze versamento acconto e saldo

I contribuenti italiani sono alle prese con un'altra tassa da pagare, ossia la tassa sui servizi indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla Legge di Stabilità. Il calcolo del tributo e la scadenza per il pagamento dell’acconto e del saldo dipendono dalla delibera comunale, e dalla data di emissione della delibera stessa.

Sono tenuti al pagamento della TASI sia i proprietari o possessori o detentori a qualsiasi titolo dei fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale, che i proprietari di aree scoperte e aree edificabili. Sono tenuti al pagamento anche gli inquilini in una percentuale compresa tra il 10% e il 30%, sempre secondo quanto stabilito dai Comuni nel regolamento della TASI.

E’ quindi fondamentale la delibera comunale sia per la scadenza degli acconti e saldo della TASI che per calcolare la tassa stessa, tenendo conto delle detrazioni. Approfondiamo la TASI 2014: ecco chi deve pagare ad ottobre e chi a dicembre.

Tutto dipende dai Comuni. La legge n. 68 del 2014 ha stabilito che il versamento della tassa sui servizi indivisibili (TASI), il nuovo tributo sugli immobili, va effettuato in acconto entro il 16 giugno ed a saldo entro il 16 dicembre di ogni anno. Al contribuente è data la possibilità di versare la TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Questa la normativa generale relativa alle scadenze per il pagamento della TASI.

Per l’anno 2014, primo anno di applicazione della TASI, il versamento in acconto entro il 16 giugno 2014 è stato effettuato esclusivamente dai contribuenti il cui immobile, oggetto di imposta della tassa sui servizi indivisibili (TASI), è sito nei Comuni che hanno deliberato le aliquote della TASI e i regolamenti entro il 23 maggio 2014. I Comuni che hanno emesso la delibera comunale sulla TASI entro il 23 maggio 2014, costringendo i contribuenti a versare l’acconto TASI entro il 16 giugno 2014, sono stati circa 2.200.

Acconto TASI entro il 16 ottobre 2014 se il Comune ha deliberato entro il 10 settembre 2014. Visti i ritardi di alcuni Comuni nel deliberare aliquote, detrazioni per l’abitazione principale e regolamenti, vi è stata la proroga ufficiale del pagamento della prima rata di acconto della TASI, originariamente dovuta per legge entro il 16 giugno di ogni anno, al 16 ottobre 2014. Quindi coloro che hanno immobili siti in Comuni che non hanno deliberato entro il 23 maggio le relative aliquote TASI 2014 comunali, possono versare, e sono obbligati a versare, l’acconto entro la scadenza del 16 ottobre 2014.

Questa scadenza dell’acconto TASI al 16 ottobre 2014 riguarda però solo i contribuenti che hanno immobili in Comuni che hanno deliberato le aliquote, le detrazioni per l’abitazione principale e i regolamenti della TASI comunale entro il 10 settembre 2014.

Il contribuente deve quindi controllare le delibere del proprio Comune sul sito del sito del ministero delle finanze nell’apposita sezione relativa alla TASI.

Acconto Tasi ad ottobre, saldo a dicembre

Riepilogando, sono tenuti a versare la tassa sui servizi indivisibili (TASI) tutti i contribuenti proprietari degli immobili, ma anche gli inquilini. Per maggiori informazioni vediamo cosa è la TASI e chi deve pagarla. Le scadenze per i versamenti degli acconti, saldi e versamenti in unica soluzione della TASI sono le seguenti:

  • Se il Comune ha deliberato sulla TASI entro il 23 maggio 2014, l’acconto TASI andava versato entro il 16 giugno 2014 (o in altra data stabilita dal Comune), il saldo TASI va versato entro il 16 dicembre 2014. Il contribuente poteva versare la TASI in unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
  • Se il Comune ha deliberato sulla TASI entro il 10 settembre 2014 (quindi dopo il 23 maggio 2014), l’acconto TASI va versato entro il 16 ottobre 2014, mentre il saldo TASI va versato sempre entro il 16 dicembre 2014;
  • Se il Comune non ha deliberato sulla TASI, sempre entro il 10 settembre 2014, il versamento della TASI va effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 e con l’aliquota base pari all’1 per mille. 

A quanto può ammontare l’aliquota. Per legge la forbice di variazione entro la quale possono deliberare i Comuni, sull’abitazione principale e le relative pertinenze, va dall’1 per mille fino al 2,5 per mille (ed anche il 3,3 per mille in alcuni casi). Questa aliquota percentuale va applicata sulla base imponibile determinata secondo le regole precedentemente descritte.

L’aliquota può arrivare fino al 3,3 per mille considerando l’addizionale dello 0,8 per mille previsto dalla legge n. 68 del 2014. Tale addizionale è introdotto dalla Legge di Stabilità 2014, ma può essere introdotto dal Comune solo se si concedono ai cittadini le detrazioni sulla TASI per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Cosa succede se il comune non ha deliberato l’aliquota entro il 10 settembre 2014. In questo caso, il versamento del tributo va effettuato entro la scadenza del 16 dicembre 2014 in unica soluzione e applicando l’aliquota base della TASI pari all’1 per mille. L’aliquota può essere inferiore se la somma tra le due aliquote della Tasi e dell’Imu che sono previste per ciascun immobile supera il 10,6 mille, ossia il livello massimo fissato per l'Imu sugli immobili diversi dalla prima casa.

I Comuni possono variare le delibere. In questo caso varia anche la TASI dovuta a saldo. Va ricordato che se la delibera comunale ha subito modifiche, il versamento del saldo entro dicembre ne dovrà tenere conto, quindi attenzione a controllare nuovamente le delibere comunali sul sito del Ministero delle Finanze, anche per coloro che hanno immobili nei Comuni che hanno già deliberato prima del 10 settembre 2014.

Riguardo alla pubblicazione comunale relativa alla TASI, il Dipartimento delle Finanze ha chiarito in una circolare che le delibere devono essere inserite nel portale sono solo quelle relative alla determinazione delle aliquote e di approvazione dei regolamenti del nuovo tributo, mentre non saranno accettati e quindi non saranno pubblicati atti comunali diversi. Per il contribuente fa fede quindi la pubblicazione sul sito del ministero delle Finanze nell’apposita sezione di cui sopra.

Tasi: come si calcola e modalità di versamento

La TASI si calcola su una determinata base imponibile che, come per l’IMU, è pari alla rendita catastale aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Sulla base imponibile si applicano le aliquote e detrazioni stabilite dal Comune nella delibera.

Per quanto riguarda le modalità di versamento della tassa, è da utilizzare il modello F24 semplificato oppure ordinario, da compilare nell’apposita “Sezione Imu  e altri tributi locali”.  I codici tributo sono il codice 3958″  – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze; il codice “3959″  – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale; Il codice "3960"  – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili; ed il codice "3961"  – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Per maggiori informazioni sulla compilazione, nonché le informazioni relative a chi è tenuto a pagare la TASI, gli esclusi, gli esonerati, ecc., vediamo cosa è la TASI, chi deve pagarla, come si calcola e quando si versa.

Vediamo ora le delibere TASI delle principali città italiane.

Tasi 2014 – Comune di Napoli

Il Comune ha deliberato entro il 21 maggio 2014, quindi i contribuenti hanno versato l’acconto TASI entro il 16 giugno 2014, e versano il saldo entro il 16 dicembre 2014. L’aliquota di imposta è nella misura del 3,3 per mille da applicare alle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze.

Sull'imposta dovuta (sia per le abitazioni principali, sia per gli immobili equiparati alle abitazioni principali) spetta una detrazione annuale di € 150,00 per le unità immobiliari con rendita catastale fino a € 300,00; spetta una detrazione annuale di € 100,00 per le unità immobiliari con rendita catastale oltre i € 300,00.

Per le altre informazioni, vediamo la comunicazione del Comune di Napoli. 

Tasi 2014 – Comune di Roma

Il Comune ha deliberato il 23 luglio 2014, quindi l’acconto TASI Roma è dovuto entro il 16 ottobre 2014, mentre il saldo entro il 16 dicembre 2014. L’aliquota deliberata è “pari al 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze non soggette ad imposta municipale propria (immobili non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)”. Sono previste alcune abitazioni assimilate a quella principale.

Per quanto riguarda le detrazioni, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale:

  • si applica una detrazione di 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, sino a 450,00 Euro;
  • si applica una detrazione di 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
  • si applica una detrazione di 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

Per tutte le altre informazioni inerenti il calcolo e il pagamento della TASI al Comune di Roma, vediamo la delibera comunale.

Tasi 2014 – Comune di Milano

Il Comune di Milano ha deliberato sulla TASI il 23 giugno 2014, pertanto i contribuenti devono l’acconto TASI entro il 16 ottobre 2014 ed il saldo TASI entro il 16 dicembre 2014. Per l’abitazione principale, e relative pertinenze, categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 (e le pertinenze C2, C6 e C7),  l’aliquota è del 2,5 per mille. Per le abitazioni principali, e relative pertinenze, categorie catastali A1, A8 e A9 (e le pertinenze C2, C6 e C7) l’aliquota è dello 0,8 per mille. Per la casa coniugale e relative pertinenze a seguito di assegnazione del giudice l’aliquota è del 2,5 per mille.

Il Comune di Milano prevede come cifre di detrazione per l’abitazione principale una serie di importi legati alla rendita catastale.  La detrazione va da 115 euro per le abitazioni con rendita catastale fino a 300 euro  fino a 24 euro di detrazione per le abitazioni con rendita catastale da 600 a 700 euro (reddito complessivo massimo di 21.000 euro). La detrazione di base sopra descritta è maggiorata di 20 euro (fino ad un massimo 60 euro) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per tutte le altre informazioni inerenti il calcolo e il pagamento della TASI al Comune di Milano, vediamo la delibera comunale.

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