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Tre anni di part time agevolato prima della pensione

Nella legge di Stabilità è stato introdotto un incentivo al pensionamento: possibile stipulare un accordo per un part-time agevolato al 40-60% incentivato negli ultimi 3 anni prima della pensione per gli over 63 anni (coloro che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 2018). Lo Stato copre con contributi figurativi versati all’Inps. Percepito in busta paga uno stipendio del 65%. Vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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part-time incentivato legge di stabilità 2016

 Il Ministro del Lavoro Poletti ha firmato il decreto che dà piena operatività alla misura introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Si tratta della norma riguardante tre anni di part-time agevolato: la misura consente ai lavoratori prossimi alla pensione di lavorare part-time con accompagnamento alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

E' un programma sperimentale di part-time volontario e incentivato a favore dei lavoratori con un’età superiore a 63 anni e che compiono 66 anni e 7 mesi entro il 2018 (per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018).

I lavoratori dipendenti del settore privato (quindi sono esclusi i dipendenti pubblici) con circa tre anni mancanti al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia dal 1 gennaio 2016 possono accordarsi con l’azienda per un orario ridotto dal 40 al 60% (trasformazione del contratto in un part-time dal 40 al 60%) e mantenere uno stipendio pari al 65% circa dell’ultima busta paga intera percepita.

Come funziona il part-time incentivato per la pensione della Legge di Stabilità 2016. Questa scelta del lavoratore in accordo con il datore di lavoro viene incentivata con un sistema con il quale l’impresa paga le ore effettivamente lavorate (nel contratto a tempo parziale al 40-60%) ed i relativi contributi sul part-time stesso. I contributi ulteriori non versati dall’azienda all’Inps, nella differenza tra il part-time incentivato stipulato e l'originario full-time, sono girati in busta paga al lavoratore. Lo Stato dal suo lato mette a disposizione circa 100 milioni di euro per coprire con contributi figurativi i minori contributi versati all’Inps dall’azienda.

Pertanto il lavoratore, dopo aver firmato l’accordo individuale con l’azienda di trasformazione da full-time a part-time, lavora con orario ridotto al 40-60%, ma si trova i contributi versati (metà dall’azienda e metà riconosciuti come figurativi) versati come se lavorasse ancora a tempo pieno. Questo consente di arrivare alla pensione senza penalizzazioni sull’importo futuro della pensione di vecchiaia. Il lavoratore riceve la pensione come se avesse lavorato a tempo pieno negli ultimi 3 anni di lavoro (svolto invece con un part-time incentivato).

Per le aziende non scatta alcun obbligo di assunzioni di giovani a fronte dei part-time incentivati stipulati, come invece prevede lo schema del contratto di solidarietà espansiva.

Un decreto del Ministero del Lavoro ha definito dettagli attuativi di questa misura inserita nella Legge di Stabilità 2016. La misura con i circa 100 milioni di euro stanziati è sicuramente sperimentale, visto che la dotazione finanziaria non è elevata, ma potrà comunque introdurre nel sistema normativo italiano una norma che consente alle imprese di accompagnare il personale di età più avanzata al pensionamento, in attesa che venga studiato il sistema di flessibilità delle pensioni.

Il testo della Legge di Stabilità sul part-time agevolato

Il testo della Legge di Stabilità inizia così:

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale”.

Entro il 31 dicembre 2018 il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia è di 66 anni e 7 mesi. Quindi la possibilità di richiedere il part-time è per coloro che sono nati prima di aprile 1951 possono richiedere, se hanno almeno 20 anni di contributi versati (requisito minimo di contribuzione di cui sopra). Il part-time di cui sopra, con accordo con il datore di lavoro, per un periodo che va dalla data di accordo (che per forza di cose dovrà avvenire nel 2016) fino ai 66 anni e 7 mesi.

In base alla percentuale di part-time stipulata, che va dal part-time al 40% al 60% (esempio, se l’orario di lavoro a tempo pieno è di 40 ore, il part-time al 40% è di 16 ore, quello al 50% è di 20 ore, quello al 60% è di 24 ore), il lavoratore riceverà dal datore di lavoro, come somma esente da imposte, la contribuzione che il datore non ha versato per effetto della trasformazione da full time a part-time.

Continua il testo della Legge di Stabilità: “Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata".

Inoltre: “Si applica l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (“Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, è neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento pensionistico più favorevole”)”.

Il comma della Legge di Stabilità sul part-time incentivato prima della pensione si conclude con le previsioni di spesa ed i limiti imposti dall’Inps:

“Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018 in corrispondenza delle minori entrate contributive complessive per l’INPS derivanti dall’attuazione del presente comma. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro.

Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all’INPS e alla Direzione Territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo.

Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse… e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso al beneficio in esame”.

Le istruzioni operative

Vediamo ora tutte le istruzioni operative contenute nella circolare Inps n. 90 del 26 maggio 2016 riguardo al  part-time agevolato per i dipendenti del settore privato a tempo pieno ed indeterminato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ai sensi dell’art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del Decreto Ministeriale 7 aprile 2016, entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro.

L’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Il predetto beneficio è riconosciuto entro l’ammontare massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

I contributi erogati al dipendente. La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l’erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).

Requisiti soggettivi. Il diritto all’accesso al “part-time agevolato”, previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
  • iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;
  • maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.

Requisito sub 1): sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio in oggetto è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..) e da datori di lavoro imprenditori.

Rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che gli EPE, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 6 ottobre 2004, prot. n. 5767/G/86/256, nell’individuare i “dipendenti del settore privato” destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243/2004 (art. 1, commi da 12 a 17), aveva escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e delle Autorità Amministrative Indipendenti.

La tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale.

Ne consegue che impediscono l’accesso al beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse da quelle tipizzate nell’ambito del citato comma 284, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno rientrare nella disciplina di cui all’articolo 1, comma 284 il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli.

Requisito sub 2): iscrizione all’AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima. La norma prevede come ulteriore requisito soggettivo che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive (es. F.p.l.s., F.p.s.p, etc.) o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, etc.).

Requisito sub 3): maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso del relativo requisito contributivo.

I soggetti di cui ai punti sub 1 e sub 2, possono accedere al beneficio del part-time agevolato, ove:

a) in possesso alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, del requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia;

b) perfezionino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m. (v. circolare n. 63 del 2015).

c) alla data di presentazione della domanda, nei casi in cui il richiedente non sia in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all’età pensionabile di cui alla precedente lettera b), non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995.

Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time-agevolato” non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato” comporta la decadenza dal predetto beneficio.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro in “part-time agevolato”, come previsto dalla norma in oggetto, si applica l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, pertanto, non si terrà conto nel calcolo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni relative alle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente e presentazione della relativa domanda, è stabilita sulla base delle norme vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dall’art. 1, co. 284, L. n. 208/2015, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa -diversa dal parttime agevolato – con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.

Nella contribuzione figurativa anche i ratei di tredicesima e quattordicesima.  Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato. Queste ultime competenze retributive (rateo tredicesima e quattordicesima mensilità), infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare.

Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l’aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori, è allo stato, fissata nella misura del 33%.

Naturalmente, qualora le norme relative all’assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell’attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge (es. per i lavoratori iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici l’aliquota è fissata nella misura del 32,65%; per i tersicorei e ballerini, coreografi e assistenti coreografi iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo successivamente al 31/12/1995, l’aliquota è pari al 35,70%).

Per la contribuzione figurativa va escluso l’esonero contributivo. Considerato l’assetto normativo del beneficio di cui si tratta, laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l’aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, comma 178 e segg., L. n. 208/2015, etc.). Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 47, comma 7, D.Lgs. n. 81/2015), si farà riferimento all’aliquota ordinaria (33,00%) e non a quella speciale.

Ai fini della determinazione dell’importo della somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore di lavoro deve tenere conto dell’onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo “ordinario”. Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro determinerà la contribuzione a suo carico in misura piena, applicando l’aliquota IVS ordinaria ancorché egli fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro; ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato.

Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro, sulla base di quanto precisato, terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.

La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

Modifiche soggettive del rapporto di lavoro

La fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità. Pertanto, sia nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Di contro, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire ex novo un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Come richiedere il beneficio

Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti. Innanzitutto, va evidenziato che l’adempimento prodromico alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l’acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per

il lavoratore, l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

A tal fine, come prescritto dalle disposizioni ministeriali, il lavoratore è tenuto a presentare all’Inps la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all’articolo 12 della legge

122 del 2010 e s.m.

La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di

patronato. Di seguito si descrive il percorso: Cliccare su opzione Accedi ai servizi; Cliccare su opzione Elenco di tutti i servizi; Cliccare su opzione Domanda di Prestazioni previdenziali: Pensione,Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto apensione; Accedere attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo Cliccare su opzione Cerca/Compila Domanda; Nella successiva schermata Domanda di Pensione, cliccare su Nuova domanda Compilare i dati anagrafici e confermare l’indirizzo di posta elettronica; Cliccare su Dichiarazione. La procedura restituiràil pannello sul quale selezionare il tipo di domanda (Gruppo, Prodotto, Tipo, Tipologia) e la gestione previdenziale di appartenenza; Selezionare il tipo di domanda;Gruppo Certificazione; Prodotto Diritto a pensione; Tipo Part-time agevolato legge 208/2015; Tipologia Part-time agevolato lavorazione automatica; Gestione Lavoratori dipendenti Fondo FPLD C.I.

Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell’orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda. La durata del contratto sarà pari al periodo intercorrente tra la predetta data (di accesso al beneficio) e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Detto contratto sarà, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il suddetto termine,la DTLnon si esprima, l’autorizzazione si intende comunque rilasciata e il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all’Istituto.

Presentazione e definizione della domandaAi fini dell’ammissione al beneficio, solo dopo avere ricevuto l’autorizzazione della DTL, ovvero solo dopo che siano trascorsi i cinque giorni necessari perché si formi il silenzio-assenso, il datore di lavoro può inoltrare la domanda avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “PT-284”, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it (cfr. fac-simile allegato n. 2, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell’evoluzione delle esigenze operative). Il modulo è accessibile seguendo il percorso “servizi on line”/“per tipologia di utente”/“aziende, consulenti e professionisti”/“servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin)/“dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

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