Versamenti volontari dei lavoratori agricoli per l’anno 2014
L’Inps con una circolare ha dettagliato tutte le informazioni per i versamenti volontari dei lavoratori agricoli per l’anno 2014. Si tratta della contribuzione volontaria che i lavoratori agricoli, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o interruzione dell’attività lavorativa, possono versare nella Gestione di riferimento, per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo della pensione stessa. Per poter effettuare i versamenti dei contributi volontari è necessaria un’autorizzazione dell’Inps.
I requisiti richiesti: Quali lavoratori possono essere autorizzati ai versamenti volontari. Prima di tutto per poter versare i contributi, i periodi richiesti devono essere scoperti, ossia non coperti da altra contribuzione. Per poter essere autorizzati è necessario far valere dei requisiti che sono i seguenti:
- 465 o 310 contributi giornalieri agricoli, rispettivamente per gli uomini o per le donne e i giovani, in tutta la vita lavorativa;
- 279 o 186 contributi giornalieri agricoli, rispettivamente per gli uomini o per le donne e i giovani, nel quinquennio precedente la data della domanda.
I contributi volontari si pagano trimestralmente. Le scadenze sono il 30 giugno per il primo trimestre da gennaio a marzo, poi il 30 settembre, per il secondo trimestre da aprile a giugno, poi il 31 dicembre per il terzo trimestre da luglio a settembre, infine il 31 marzo dell’anno successivo per il quarto trimestre da ottobre a dicembre.
Per le modalità di presentazione della domanda, tutte le informazioni relativi a requisiti, vediamo l’approfondimento sui contributi volontari all’Inps.
La circolare dell’Inps per gli importi mensili
Con la circolare n. 82 del 27 giugno 2014, l’Inps ha definito le modalità di calcolo, per l’anno 2014, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
Si tratta delle seguenti categorie di lavoratori in agricoltura che possono decidere di versare volontariamente i contributi:
- Lavoratori agricoli dipendenti;
- Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
- Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971:
- Operai agricoli a tempo determinato;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.G.O, sia i contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997 che in data successiva.
Lavoratori agricoli dipendenti. Nei confronti sia dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995, sia dei lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31/12/1995, per i quali nell’anno 2006 è stata raggiunta l’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole, l’aliquota applicata per il F.P.L.D. è pari al 28,10%.
Conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2014, per i lavoratori agricoli autorizzati entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995 l’aliquota è pari al 28,10%. La circolare illustra per singola categoria anche le aliquote e coefficienti di riparto per entrambe le categorie.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali. Per effetto dell’art. 10 della Legge n. 233 del 1990 questi lavoratori pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero, stabilite ogni anno da un apposito decreto ministeriale. Le quattro classi di reddito sono state adeguate mediante l’applicazione della percentuale di variazione annua del 1,1% verificatasi negli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Quindi con decorrenza 1 gennaio 2014, i contributi sono i seguenti:
- Reddito settimanale fino a 223,95 euro, e reddito settimanale medio imponibile di 223,95 euro, il contributo totale da versare è di 52,15 euro (di cui 45,69 euro per quota pensione, 4,48 euro per addizionale legge n. 233/90 e 1,98 euro per addizionale della legge n. 160/75);
- Reddito settimanale da 223,96 euro a 298,60 euro, e reddito settimanale medio imponibile di 261,28 euro, il contributo totale da versare è di 60,52 euro (di cui 53,31 euro per quota pensione, 5,23 euro per addizionale legge n. 233/90 e 1,98 euro per addizionale della legge n. 160/75);
- Reddito settimanale da 298,61 euro a 373,25 euro, e reddito settimanale medio imponibile di 335,93 euro, il contributo totale da versare è di 77,23 euro (di cui 68,53 euro per quota pensione, 6,72 euro per addizionale legge n. 233/90 e 1,98 euro per addizionale della legge n. 160/75);
- Reddito settimanale oltre 373,25 euro, e reddito settimanale medio imponibile di 410,58 euro, il contributo totale da versare è di 93,96 euro (di cui 83,76 euro per quota pensione, 8,22 euro per addizionale legge n. 233/90 e 1,98 euro per addizionale della legge n. 160/75).
Per le prime due classi di reddito l’Inps precisa che ai sensi dell’art.10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore a:
- € 55,84 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 64,85 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971. Tale articolo stabilisce che i lavoratori agricoli che non raggiungono nell'anno il numero minimo di contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti integrativi sino alla concorrenza di un tot numero di contributi.
Per gli operai agricoli a tempo determinato l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione. Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2014, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,99% più quota base 0,11%.
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari la circolare riporta le retribuzioni medie giornaliere, utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia. Per consultarle ecco l’allegato alla circolare.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. Queste categorie versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 184 del 1997. La circolare contiene un allegato con gli importi dei contributi volontari per l’anno 2014, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997, ossia il 12 luglio 1997. L’importo contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Per coloro che sono autorizzati alla contribuzione volontaria dopo il 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.
Domanda per l’autorizzazione alla contribuzione volontaria presentata nel 2014. Per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2014, si devono utilizzare le modalità che seguono.
Per il contributo integrativo, la somma dell’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a : € 19,07 e dell’importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.
Per il contributo base, l’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
Va ricordato che la richiesta per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, può essere richiesta, allo scopo di integrare la contribuzione figurativa prevista, anche dalle lavoratrici agricole o lavoratori, che si si avvalgono dell'astensione facoltativa (ora congedo parentale) dal lavoro tra i 3 e gli 8 anni di vita del bambino oppure che usufruiscono dei permessi di allattamento e dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. L'autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, e su richiesta, fino a 6 mesi precedenti la stessa.
Va infine precisato che nel caso in cui il lavoratore abbia presentato domanda di pensione, successivamente respinta dall'Inps, questa è considerata come domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.