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730 integrativo 2011: la correzione del modello presentato

In caso di errore o omissione di dati nel 730 presentato, il contribuente può presentare il modello integrativo per la correzione ma solo nei casi di minor debito o maggior credito con rimborso, altrimenti va presentato il modello Unico.
A cura di Antonio Barbato
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correzione modello 730

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e si accorgono controllando il prospetto di liquidazione modello 703-3 rilasciato dal sostituto d’imposta, di aver commesso qualche errore nella compilazione, oppure di aver omesso qualche dato, qualche voce di reddito, o di oneri e spese, oppure di non aver indicato nella dichiarazione qualche dato anagrafico, anche del sostituto d’imposta stesso, possono provvedere alla correzione del modello 730 presentato.

Analogamente, se il contribuente riscontra degli errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (datore di lavoro, CAF o professionista abilitato), deve provvedere a comunicarglielo per permettere la presentazione del Modello 730 rettificativo.

Le modalità di correzione degli errori, di integrazione del modello 730 dipendono dalla variazione in termini di calcolo dell’imposta IRPEF che la correzione determina, nei casi in cui la variazione dell’imposta c’è a seguito della correzione (nel caso di errore nella compilazione dei dati anagrafici ciò non sussiste).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

La scadenza per la presentazione del 730 integrativo è il 25 ottobre 2011.

Integrativo con maggior credito o minor debito o imposta invariata

Si tratta del caso in cui il contribuente si accorge di non aver indicato tutti gli elementi nella dichiarazione o di non aver fornito al CAF o al professionista abilitato tutte le spese o gli oneri che possono essere oneri deducibili o detrazioni fiscali. In questi casi la correzione del modello 730 comporta un maggior credito del contribuente oppure un minor debito (cioè una diminuzione dell’Irpef da pagare). In questo caso il contribuente ha due possibilità:

  • Presentare un nuovo modello 730 indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” nella prima pagina della dichiarazione (frontespizio). La presentazione va effettuata entro il 25 ottobre;
  • Presentare il modello Unico Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. La presentazione va effettuata entro il 30 settembre (correttiva nei termini) o entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

L’eventuale 730 integrativo deve essere presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato, anche se in precedenza c’era stata la consegna del primo 730 originario al datore di lavoro. Nel presentare il modello correttivo, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista, la documentazione per la quale si provvede alla presentazione del modello 730 integrativo. Il Caf o il professionista effettuerà il controllo di conformità.

Il rimborso delle imposte avverrà per il tramite del sostituto d’imposta (il datore di lavoro o l’ente pensionistico) nella busta paga di dicembre o nella pensione di dicembre.

Integrativo con minor credito o maggior debito: il modello Unico 2011

Si tratta del caso in cui invece il contribuente si accorge di non aver indicato degli elementi nella dichiarazione o di non aver fornito al CAF dei redditi o degli elementi che aumentano l’imposta Irpef da pagare o riducono il credito spettante (per es. per detrazioni). In questo caso il contribuente ha una unica possibilità: presentare il modello Unico.

La presentazione del modello Unico Persone Fisiche può avvenire:

  • Entro il 30 settembre (correttiva nei termini). Il contribuente dovrà procedere al pagamento del tributo dovuto, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dove attesta il maggior debito o il minor credito, per il quale effettua il versamento del tributo stesso. Oltre al tributo, dovrà effettuare il ravvedimento operoso cioè versare anche gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dalla normativa;
  • Entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). Anche in questo caso il contribuente dovrà versare gli interessi calcolati al tasso legale e la sanzione per il ravvedimento operoso;
  • Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa);

Errore sui dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio

Se il contribuente ha sbagliato ad inserire i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico (es. Inps), può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 con i dati corretti. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio, pagina 1. Il modello dovrà contenere le stesse informazioni del modello 730 originario già presentato, e dovranno essere modificati con i dati corretti solo i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Nel caso in cui ci siano stati sia errori sui dati del sostituto d’imposta, che errori nella dichiarazione che comportano un maggior importo a credito o un minor debito o una imposta invariata (i casi in cui è possibile presentare il modello 730 integrativo), il contribuente, sempre entro il 25 ottobre, dovrà presentare il nuovo modello 730 con le informazioni esatte sul sostituto d’imposta e le integrazioni per quanto riguarda la parte dichiarativa e dovrà indicare il codice 3 nella casella relativa al “730 integrativo” nel frontespizio.

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