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730: la scadenza per la consegna del modello è prossima

Scade lunedì 2 maggio il termine per la presentazione del 730 2011 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (Inps, Inpdap, ecc.). Vediamo quali modelli bisogna presentare.
A cura di Antonio Barbato
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modello 730 2011

Ogni anno i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi, salvo negli specifici casi di esonero. La più diffusa delle dichiarazioni è il modello 730, che è rivolto principalmente a lavoratori e pensionati. Questo modello ha degli indubbi vantaggi come quello di avvalersi per la consegna del proprio datore di lavoro o di un intermediario, infatti per il lavoratore c’è la possibilità di non eseguire in proprio i calcoli e di non trasmettere in prima persona il modello all’Agenzia delle Entrate perché tale compito viene svolto dal datore di lavoro o intermediario al quale si ci è rivolti.

Il più importante vantaggio del modello 730 è però la possibilità ottenere poi il rimborso dell’imposta direttamente in busta paga o nella rata di pensione (a partire dal mese di luglio per i lavoratori, a partire dal mese di agosto per i pensionati), oppure il versamento delle imposte ancore dovute.

Il modello 730 del 2011 può essere presentato al proprio datore di lavoro (o all’ente pensionistico, es. Inps) oppure ad un Centro di Assistenza Fiscale (Caf – dipendenti) o ad un professionista abilitato (Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista, Ragioniere o perito commerciale). Per i dipendenti delle Amministrazioni dello stato, può essere presentato all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta.

Scade lunedì 2 maggio del 2011 il termine per la presentazione del modello 730 2011 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (es. Inps), che agisce in qualità sostituto d’imposta. La normale scadenza è per il 30 aprile, ma quest’anno il 30 aprile è sabato ed il 1 maggio è domenica, pertanto la scadenza è stata spostata a lunedì 2 maggio 2011.

La facoltà di presentazione al sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, è concessa solo se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale. Ma si ricorda che i sostituti d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, anche se non svolgono assistenza fiscale, effettuano le operazioni di conguaglio, consistenti nel trattenere somme a debito o rimborsare le somme a credito risultati dalla liquidazione della dichiarazione (nel modello 730-3 prospetto di liquidazione e nella comunicazione che ricevono dal Caf o professionista abilitato, modello 730-4). Si segnala che il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Chi presenta il modello 730 2011 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico entro il 2 maggio 2011 deve:

  • presentare il modello 730 già compilato;
  • presentare il modello 730-1 in busta chiusa (una normale busta di corrispondenza), contenente la scelta per la destinazione dell’8 per mille e 5 per mille dell’Irpef;

Nel caso di consegna del modello 730 2011 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, il contribuente non dovrà esibire la documentazione tributaria relativa alla dichiarazione, ma dovrà farlo solo su richiesta dell’Agenzia delle Entrate a seguito di controlli sulla dichiarazione presentata (entro il 31 dicembre 2015).

Se il contribuente opta per la presentazione del modello 730 2011 ad un Caf o professionista abilitato (Consulente del Lavoro, Dottore Commercialista, Ragioniere o perito commerciale), la scadenza per la presentazione è il 31 maggio. In questo caso bisognerà presentare tutta la documentazione necessaria:  le certificazioni che documentano le ritenute ( modello CUD), gli scontrini parlanti, le fatture o le ricevute che documentano le spese sostenute oggetto di agevolazioni fiscali, come le detrazioni fiscali, i documenti previsti per la detrazione del 36% per le ristrutturazioni,  gli F24 versati.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d’imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno in ogni caso vanno conservati fino al 31 dicembre 2015 termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli per un controllo sulla dichiarazione presentata.

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