730 2014 tramite Caf: la scadenza e quali documenti sono da presentare
AGGIORNATO AL 15-05-2014 – La primavera è un periodo caldo in termini fiscali. Il mese di maggio è il mese più importante, è il mese della presentazione del modello 730 da parte dei contribuenti italiani, lavoratori e pensionati. La maggior parte di coloro che sono percettori di reddito nell’anno precedente, e che devono presentare la dichiarazione dei redditi, effettuano tale adempimento avvalendosi dell’assistenza dei Caf o dei professionisti abilitati.
I Centri di assistenza fiscale (CAF) e i professionisti abilitati (Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.) effettuano la loro assistenza seguendo determinate procedure imposte dal Fisco italiano. Essi rilasciano il visto di conformità ed il prospetto di liquidazione delle imposte dovute o da ricevere a rimborso. E a tal fine è necessario presentare tutta la documentazione necessaria per la corretta presentazione del modello 730.
Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato deve presentare entro il 31 maggio 2014 (poi prorogato al 16 giugno 2014 dal DPCM del 3 giugno 2014):
- il modello 730/2014 già compilato e firmato oppure può richiedere la consulenza fiscale per la compilazione;
- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.
A supporto del modello o per l’elaborazione dello stesso, il contribuente deve presentare al Caf una serie di documentazioni che giustificano redditi, detrazioni fiscali e oneri deducibili spettanti. Vediamo quali sono i documenti, anche sulla base di quanto indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 9 maggio 2013.
La documentazione da presentare
Il contribuente deve esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta e lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2018 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Documenti relativi ai redditi 2013 necessari per la compilazione del modello 730 2014 o per il rilascio del visto di conformità:
- copia del modello 730 2013 o Unico 2013 Persone fisiche, con ricevuta d’invio, ossia la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;
- ricevute dei versamenti col modello F24 (per chi ha presentato il modello Unico, soprattutto);
- Cud 2014, uno o più modelli, relativi ai redditi da lavoro dipendente, ai redditi a questi assimilati e delle pensioni percepiti nel 2012, rilasciata dal datore di lavoro o ente pensionistico;
- certificazione attestante i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale;
- certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno 2012.
Quando basta l’autocertificazione. In alcune ipotesi è ammessa l’autocertificazione, come ad esempio per la destinazione dell’immobile ad abitazione principale ai fini della detrazione degli interessi su mutui, oppure per la sussistenza delle condizioni previste dalla legge n. 104 del 1992 per il riconoscimento di portatore di handicap per sé e per i familiari a carico. Il contribuente può documentare con l’autocertificazione le spese sanitarie sostenute per familiari non fiscalmente a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.
Ai fini dei controlli che i Caf e i professionisti abilitati devono seguire, non è assolutamente necessaria l’esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (quali, ad esempio, i certificati catastali dei terreni e dei fabbricati posseduti, i contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta (quali, ad esempio, i certificati di stato di famiglia).
Documentazione per le detrazioni fiscali. Una delle principali motivazioni per la quale il contribuente sceglie il modello 730 è quella legata alla possibilità di recuperare le spese sostenute per le detrazioni fiscali e gli oneri deducibili. Per maggiori informazioni vediamo i vantaggi della presentazione del modello 730.
La detrazione d’imposta del 19% del rigo E1 del quadro E – Oneri e spese riguarda le spese sanitarie. La documentazione da presentare riguarda i ticket farmaceutici, i medicinali acquistati senza prescrizione medica, le spese mediche generiche e specialistiche. Per quanto riguarda i medicinali è necessario presentare tutti gli scontrini parlanti della farmacia, nei quali è necessaria l’indicazione del codice fiscale del contribuente che presenta il modello 730, nonché la dicitura di farmaco o medicinale.
Il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.
Per quanto riguarda le spese mediche generiche, l’acquisto di dispositivi medici (apparecchio per aerosol ad esempio) bisogna presentare la fattura del medico o la ricevuta fiscale. Per le cure termali, la copia della prescrizione medica e della fattura.
La circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 indica alcuni esempi di documentazione necessaria per il rilascio del visto di conformità da parte del Caf o professionista abilitato. Per il riconoscimento di alcuni oneri da indicare nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 sono necessari i seguenti documenti:
- copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
- il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
- il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
- tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% o 41% o 50% o 65% per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, e la documentazione per il bonus mobili, ossia la detrazione del 50% per le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati;
- tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 55% o 65% per le spese per la riqualificazione energetica;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali relativa alle spese sostenute per interventi eseguiti su immobili di interesse storico e artistico in sostituzione della documentazione e delle certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dall’articolo 15, comma 1, lettere g) ed h), del TUIR (articolo 40, comma 9, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).
Per le spese di istruzione, anche per gli studenti fuori sede, e le spese per la frequenza di asili nido, per le spese funebri in caso di morte delle persone indicate nell’art. 433 del codice civile vanno presentate le relative ricevute o fatture. Per le spese per addetti all’assistenza personale va presentata la ricevuta di pagamento dal quale risultano gli estremi anagrafici e i codici fiscali del soggetto che ha effettuato il pagamento, nonché il certificato medico che attesta la non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana del familiare che si avvale dell’assistenza.
Per le spese per attività sportive per ragazzi fra i 5 e 18 anni vanno presentate le ricevute di pagamento, ossia le fatture o la quietanza o i bollettini pagati. Nelle stesse devono essere indicati i codici fiscali del soggetto o ente che ha reso la prestazione, del ragazzo praticante l’attività sportiva ed, infine, del soggetto che effettua il pagamento.
Per quanto riguarda le polizze di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulate o rinnovate entro il 200 va presentata l’attestazione di detraibilità da parte dell’assicurazione. Per le polizze assicurative aventi oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani stipulate o rinnovate a partire dal 1° gennaio 2001, sono necessarie le quietanze dalle quali deve risultare la qualità specifica della polizza, altrimenti è necessaria un’attestazione di detraibilità dei premi da parte dell’Assicurazione.
Detrazione del 36% o 41% o 50% o 65% per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ai fini della fruizione della detrazione è necessario esibire la copia della ricevuta postale della raccomandata inviata al Centro Operativo di Pescare per i lavori che sono iniziati prima del 14 maggio 2011. Per quelli iniziati oltre tale data è necessaria la visura catastale per i dati identificati degli immobili che sono oggetto di ristrutturazione edile. Vanno presentate le copie delle fatture e dei bonifici bancari per le spese sostenute nel 2013. Nel caso di lavoro condominiali è sufficiente una certificazione dell’amministratore di condominio dove si evince la quota millesimale effettivamente pagata dal condomino contribuente.
Il contribuente oltre a presentare al Caf la seguente documentazione, deve anche avere cura di conservare una serie di documentazioni in merito alla detrazione, che vanno esibiti all’Agenzia delle Entrate in caso di controllo. Per maggiori informazioni vediamo la documentazione del 730 da conservare e fino a quando.
Detrazione del 55% o 65% per interventi di risparmio energetico. Per fruire di tale detrazione bisogna esibire:
- una copia dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti;
- copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica;
- copia della scheda informativa sugli interventi realizzati;
- copia delle fatture e dei relativi bonifici bancari con le indicazioni prescritte;
- copia della ricevuta telematica relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- copia della ricevuta telematica di invio della documentazione prescritta all’ENEA entro novanta giorni dalla fine dei lavori.
Per le sostituzioni di finestre, comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori degli stessi infissi che attesti i requisiti richiesti. Per gli impianti di potenza nominale del focolare, o di potenza elettrica nominale, non superiore a 100 KW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei requisiti richiesti.
Bonus arredi: detrazione del 50%. Per le “Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d’imposta del 50 per cento)” è necessario esibire e conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Documentazione relativa agli oneri deducibili. Oltre alle detrazioni dall’imposta lorda Irpef, al contribuente possono spettare anche degli oneri deducibili dal reddito complessivo sul quale si calcola l’imposta stessa. Oneri che consentono di abbattere il reddito sul quale si calcola l’Irpef. La documentazione da presentare è la seguente:
- ricevute del versamento dei contributi previdenziali volontari. E’ importante presentare anche il piano di pagamento dei contributi volontari da parte dell’Inps o altro ente pensionistico;
- ricevute del versamento di somme alle forme pensionistiche individuali attuate ai sensi del D. Lgs. 124 del 1993;
- le ricevute di versamento per i premi di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli, dove sia evidenziato l’ammontare dei contributi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- i contributi versati per colf, badanti, addetti ai servizi domestici, che sono deducibili per la sola parte a carico del datore di lavoro;
- ricevuta relative alle spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
- ricevute rilasciata dal coniuge per le somme percepite per assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio. Va presentata anche la copia della sentenza. Nel modello 730 andrà indicato il codice fiscale del coniuge;
- ricevute dei contributi a favore dei Paesi in via sviluppo o istituzioni religiose.
Tutta la documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2017 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni vediamo il modello 730, la conservazione della documentazione.
La variazione della residenza anagrafica e dei dati del frontespizio
Qualora il contribuente richieda l’assistenza fiscale per la compilazione del modello 730, la residenza anagrafica deve essere indicata solo se è variata. Nel caso di avvenuta variazione o nel caso di prima dichiarazione presentata dal contribuente, al fine di un corretto aggiornamento dei dati dell’Anagrafe Tributaria si richiede la massima attenzione nella compilazione del relativo riquadro. La medesima attenzione deve essere posta anche in sede di riporto dei dati indicati dal contribuente nel modello 730.
Le modifiche territoriali (soppressione del comune per confluenza in un nuovo comune o variazione della provincia o della regione di appartenenza) non costituiscono variazione di residenza del contribuente e, pertanto, in tali casi non devono essere compilati i riquadri: “Residenza anagrafica”, “Domicilio Fiscale al 31/12/2013” e “Domicilio Fiscale al 01/01/2014”.
Variazioni rispetto agli anni precedenti. E’ necessario segnalare al CAF ogni variazione rispetto alla dichiarazione dell’anno precedente. L’eventuale variazione della residenza anagrafica, dello stato civile, dello stato di coniuge o figlio fiscalmente a carico, dello status di familiare a carico. Eventuali comunicazioni relative agli immobili, se locati o non, oppure le variazioni riguardanti il canone annuo, le variazioni della quota di proprietà di immobili già in possesso del contribuente. Da comunicare anche le eventuali variazioni relative a vendita o acquisto di terreni.
Le ricevute del Caf: dal visto di conformità al prospetto di liquidazione
Il Centro di assistenza fiscale, o il professionista abilitato, una volta ricevuto il modello 730 compilato e le scelte di destinazione dell’8 e 5 per mille del modello 730-1, una volta visionata la documentazione, emettere la ricevuta di presentazione modello 730-2, nonché provvede a controllare tutta la documentazione e la corrispondenza con quanto dichiarato nel modello 730 ai fini del rilascio del visto di conformità. Successivamente, entro il 15 giugno (poi prorogato al 24 giugno), una volta elaborate le imposte sulla base di quanto dichiarato nel modello 730, viene prodotto il modello 730-4 ossia il prospetto di liquidazione delle imposte. E viene rilasciata al contribuente una copia del 730 elaborato. Vediamo tutte le informazioni su queste fasi nell’approfondimento le ricevute del Caf al contribuente.