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Assegni familiari e part-time: ore minime da lavorare per avere gli ANF per intero

Gli assegni familiari nel part-time spettano in misura piena (importo secondo tabelle ANF) in caso di almeno 24 ore settimanali per gli operai e 30 ore settimanali per impiegati, altrimenti spetta tanti assegni giornalieri ANF per ogni giornata effettivamente lavorata, indipendentemente dal numero di ore. In caso di contratto a tempo pieno, le ore minime di lavoro mensile per il diritto all’importo degli ANF sono di almeno 104 ore per gli operai e 130 ore per gli impiegati, nei settori industria, artigianato, arti e professioni. I lavoratori agricoli devono lavorare almeno 101 giornate all’anno. Vediamo tutti i limiti minimi mensili e settimanali e come funziona il calcolo degli importi giornalieri degli ANF in caso di orario di lavoro effettivo inferiore ai minimi settimanali, quattordicinali, quindicinali e mensili.
A cura di Antonio Barbato
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ore mensili per avere gli assegni per il nucleo familiare

L’importo dell’assegno per il nucleo familiare spettante può essere reperito consultando le apposite tabelle ANF pubblicata annualmente dall’Inps, muniti dei dati relativi al reddito familiare. Non per tutti i lavoratori quello è l’importo mensile degli assegni familiari spettante in busta paga. Per alcuni lavoratori spetta un importo inferiore calcolato sulla base di un numero di assegni  giornalieri ANF moltiplicato per le giornate di effettivo lavoro prestato. Gli assegni familiari nel part-time spettano in misura piena solo se il lavoratore supera un determinato numero di ore settimanali, così come per coloro che sono a tempo pieno spetta al superamento di un determinato numero di ore mensili. Particolarità sono previste nel settore agricolo e nel lavoro domestico.

Va detto subito che la normativa sugli assegni per il nucleo familiare non lega il calcolo degli ANF al contratto part-time ma alle ore di lavoro effettivo effettuate nel periodo di paga (mese di calcolo della busta paga, in generale) e per per tutto il periodo di lavoro effettuato nel territorio dello Stato, come dipendente, ivi compreso il periodo di prova e il periodo di preavviso. Il diritto agli ANF spetta dal primo giorno di lavoro o periodo di paga, al verificarsi dei requisiti familiari, e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data del venir meno delle condizioni e requisiti.

Nei settori dell’industria, artigianato, commercio, arti e professioni, l’assegno per il nucleo familiare viene riconosciuto in misura intera, ossia secondo l'importo indicato nelle tabelle ANF in relazione al reddito familiare dell'anno precedentesolo al superamento di un determinato numero di ore lavorate effettivamente nel periodo di paga.

Questi limiti di prestazione lavorativa per aver diritto agli assegni familiari in misura piena sono mensili e settimanali, ma anche quattordicinali e quindicinali, in riferimento a questi settori produttivi.

In caso contrario, laddove il lavoratore svolga nel mese di riferimento del calcolo della busta paga del part-time un numero di ore inferiore, l’importo spettante, secondo il numero di componenti e il reddito familiare, estrapolato dalle tabelle ANF, va ricalcolato in quanto spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate di lavoro, indipendentemente dal numero di ore lavorate nella singola giornata.

Vediamo quali sono i limiti mensili e settimanali, quattordicinali e quindicinali, come periodo di paga, e le regole per stabilire quale importo percepisce il lavoratore.

Ore minime mensili per assegni familiari pieni

Chiarito in premessa che qualsiasi lavoratore ha diritto agli assegni familiari al verificarsi delle condizioni di spettanza, chiarito che esistono dei limiti al superamento dei quali si ha diritto alla misura piena degli assegni per il nucleo familiare, chiarito altresì che laddove il lavoratore svolga un numero di ore inferiori nel mese, egli comunque ha diritto a tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate di lavoro, quindi ricalcolando gli importi delle tabelle ANF, è bene individuare secondo la normativa sugli assegni familiari, tutti i limiti di prestazione in ore per i periodi paga settimanale, quattordicinale, quindicinale e mensile.

Limiti mensili. Per i settori industria, artigianato, commercio, arti e professioni gli assegni spettano nella misura intera indicata nelle tabelle ANF se nel periodo di paga mensile sono stati raggiunti i seguenti limiti minimi di prestazione:

  • 104 ore mensili per gli operai;
  • 130 ore mensili per gli impiegati e i quadri.

Se il lavoratore raggiunge il numero di ore di lavoro mensili minime di 104 o 130 ore, avrà diritto agli ANF per l'intero periodo di paga (26 giornate).

Se il numero di ore sopra elencato, che si intende lavoro effettivo prestato aldilà del contratto di lavoro (compreso il part-time), non viene raggiunto nel mese, gli assegni familiari vanno calcolati secondo le prestazioni effettuate dal lavoratore nelle singole settimane del mese.

A questo punto vengono calcolati secondo il rispetto dei limiti settimanali.

Orario minimo settimanale per operai e impiegati nel part-time

In termini di orario minimo di lavoro effettivo o nel contratto di lavoro a tempo parziale o part-time, quindi di numero di ore settimanali minime per avere gli assegni familiari su base settimanale in misura piena secondo le tabelle ANF, senza andare a calcolare le singole giornate lavorate, i limiti di prestazione settimanale in ore di lavoro effettivo prestato sono i seguenti:

  • 24 ore settimanali per gli operai;
  • 30 ore settimanali per gli impiegati.

Quindi se il limite mensile minimo di 104 o 130 ore non viene raggiunto, il diritto alla misura piena degli ANF su base settimanale (6 giornate di ANF pagate, sempre calcolate in base alle tabelle ANF), scatta se il lavoratore, sempre aldilà del contratto, ha effettuato almeno 24 ore, se operario, o 30 ore, se impiegato.

Se il limite settimanale non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata.

Quando si parla di 24 ore settimanali, generalmente si parla di un minimo di part-time al 60% per gli operai che hanno un orario di lavoro a tempo pieno da CCNL pari a 40 ore settimanali. Analogamente, per gli impiegati è un minimo di part-time al 75% laddove l'orario di lavoro a tempo pieno da CCNL sia di 40 ore settimanali.

Questi limiti riguardano i lavoratori con contratto part-time. Ai lavoratori spettano gli assegni per il nucleo familiare nella misura intera settimanale (6 settimane) per tutte le settimane nelle quali sono state effettuate almeno 24 ore di prestazione per gli operai, 30 ore di prestazione settimanale per gli impiegati e i quadri.

Il calcolo degli assegni familiari in caso di part-time di 10, 12, 15, 20 ore o comunque un numero di ore lavorate settimanali inferiori alle 24 o 30, cambia. Ai lavoratori spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

Per calcolare l'importo dell'assegno giornaliero ANF bisogna individuare l'importo mensile secondo tabella ANF e dividere per 26.

Quindi se l'orario è di 2 ore al giorno per 5 giorni settimanali per un totale di 10 ore al lavoratore spettano comunque 5 assegni giornalieri, calcolati in base alle tabelle ANF in riferimento al reddito familiare dell'anno precedente, indicato nell'apposita domanda ANF da parte del lavoratore, domanda che dal 1 aprile 2019 è solo telematica.

Orario minimo quattordicinale e quindicinale

La normativa sugli assegni familiari prevede che gli stessi limiti previsti a livello settimanale e mensile siano previsti anche in base al periodo di paga quattordicinale o quindicinale.

In caso di periodo di paga quattordicinale, per avere gli assegni familiari in misura piena occorre che nel periodo di paga il lavoratore raggiunga i seguenti limiti:

  • 48 ore in caso operai;
  • 60 ore in caso di impiegati.

In caso di periodo di paga quindicinale, per avere gli assegni familiari in misura piena occorre che nel periodo di paga il lavoratore raggiunga i seguenti limiti:

  • 52 ore in caso operai;
  • 65 ore in caso di impiegati.

Laddove il numero di ore lavorate sia inferiore si applica anche in questo caso la regola del diritto a tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

Per calcolare l'importo dell'assegno giornaliero ANF bisogna individuare l'importo mensile secondo tabella ANF e dividere per 26.

Calcolo assegni familiari in base al periodo di lavoro

Il primo caso è quello degli ANF per i lavoratori a tempo pieno. Alla luce di quanto detto, i lavoratori dipendenti a tempo pieno hanno quindi diritto all’importo degli ANF in misura totale, secondo le tabelle, se lavorano almeno 104 ore mensili (operai) o 130 ore mensili (impiegati).

In caso di periodi di paga inferiori al mese (settimanali, quattordicinali, quindicinali) l’assegno spetta nell’intera misura corrispondente al periodo di paga qualora siano state compiute per ogni settimana, quattordicina, quindicina, rispettivamente, almeno 24, 48, 52 ore lavorative se si tratta di operai, o 30, 60, 65 ore lavorative se si tratta di impiegati. Accertato che non si sia verificata nessuna delle ipotesi appena citate, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, a prescindere dal numero di ore lavorate in ciascuna di esse.

Se nel corso dei periodi di paga ultrasettimanali (quindi quattordicinali, quindicinali o mensili) non viene raggiunto il limite minimo di lavoro effettivo, si considerano le singole settimane comprese nel periodo di paga e spettano ai lavoratori tanti assegni settimanali quante sono le settimane nelle quali risulti raggiunto il corrispondente limite minimo di prestazione. Per le settimane in cui tale limite minimo (24 ore per gli operai e 30 ore per gli impiegati) non viene raggiunto, l'ANF spetta per ogni giornata effettivamente lavorata. L'ha precisato l'Inps nella circolare n. 822 del 1956 e nella circolare n. 1427 del 1961.

Assegni familiari e part-time orizzontale, verticale o misto. Sempre alla luce di quanto detto, per i lavoratori che hanno un contratto di lavoro a tempo parziale, quindi part-time verticale, orizzontale e misto, va considerato l’orario settimanale. Se è di almeno 24 ore settimanali sia come impiegato che come operaio, l’assegno per il nucleo familiare spetta in misura intera. Basterà quindi verificare l’importo spettante nelle tabelle ANF. Le 24 ore settimanali sono raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale.

Se il numero delle ore lavorate è inferiore alle 24 ore settimanali (es. un part-time di 18 ore), spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.

Quindi l’assegno può essere corrisposto anche per l’intero periodo di paga purché siano state lavorate tutte le giornate lavorative in esso comprese.

In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Il cumulo delle ore non può essere effettuato con le attività svolte in qualità di operaio agricolo o di addetto ai servizi domestici o familiari, essendo queste categorie soggette a propria specifica normativa.

Alcuni esempi:

  • al lavoratore part-time che lavora 4 ore al giorno per 6 giorni lavorativi a settimana, accumulando 24 ore, spetta l’assegno in misura intera;
  • Al lavoratore part-time che presta attività per 5 ore da lunedì al venerdì, quindi 5 giorni a settimana, accumulando 25 ore settimanali, ha diritto agli assegni familiari in misura intera;
  • Il lavoratore a tempo parziale che lavora 4 ore al giorno per 5 giorni lavorativi, (dal lunedì al venerdì, sabato escluso), quindi ha un contratto di lavoro part-time a 20 ore settimanali, non spettano gli assegni per il nucleo familiare in misura intera ma spettano tanti assegni giornalieri per quante giornate di lavoro effettivamente ha prestato quindi 5 assegni giornalieri. Gli assegni giornalieri vanno calcolati dividendo l’importo mensile spettante secondo tabelle ANF per 26 giornate.

Importo ANF con due o più contratti di lavoro

Se il lavoratore presta la propria attività presso diversi datori di lavoro (due o più contratti part-time contemporanei), il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso cui si svolge l’attività principale, ossia quell’attività che impegna il lavoratore per maggior tempo o costituisce la sua fonte principale di guadagno.

Il lavoratore deve indicare la circostanza al datore di lavoro presso il quale esercita l’attività secondaria. Qualora non si possa individuare l’attività principale, l’assegno è corrisposto direttamente dall’Inps.

Calcolo assegni familiari in caso di assenze retribuite

Si pone ora il problema di capire come funziona in caso di assenza retribuita del lavoratore, se il calcolo degli assegni familiari in riferimento al periodo di lavoro può comportare una riduzione dell'assegno per il nucleo familiare spettante nella busta paga dei mesi in cui è avvenuta l'assenza.

Periodi di assenza per ferie, malattia, infortunio, gravidanza e altre. Oltre che per i periodi di lavoro effettivamente prestato, l’assegno spetta anche in caso di assenze da lavoro giustificate e tutelate dalla legge, ossia le assenze per ferie, infortunio, malattia, gravidanza, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, festività ed ex festività soppresse, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali, permessi per dirigenti di rappresentanze sindacali e per lavoratori eletti a cariche pubbliche.

L’ANF spetta ai lavoratori in part-time orizzontale che effettuino prestazioni lavorative per un numero di ore settimanali inferiori a 24 anche per le giornate di assenza dal lavoro dovuta a ferie, malattia, maternità, infortunio sul lavoro, a determinate condizioni, purché l'assenza dal lavoro si sia verificata nel periodo contrattualmente previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa e purché la giornata di assenza sia retribuita o indennizzata.

E' esclusa la possibilità, per i lavoratori in part-time verticale, di usufruire dell'assegno nucleo familiare per le giornate di assenza che cadono nel periodo contrattuale di pausa lavorativa (circolare Inps n. 126 del 3 luglio 2000). Per maggiori informazioni vediamo gli ANF in caso di assenze da lavoro.

Si ha diritto agli assegni per il nucleo familiare anche in caso di sospensione cautelare dal lavoro se continua ad essere corrisposta la retribuzione, così come si ha diritto agli ANF come sopra descritto in caso di malattia professionale, per un massimo di 3 mesi compresa la carenza.

Si ha diritto agli ANF anche in caso di malattia tubercolare. In questo caso, ai lavoratori in regime assicurativo l'assegno è erogato direttamente dall'Inps per l'intero periodo di corresponsione della retribuzione o dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo di tre mesi.

L'assegno per il nucleo familiare spetta in misura intera per le giornate di assenza ingiustificata, purché il lavoratore abbia raggiunto nel periodo di paga i limiti minimi di prestazione lavorativa, l'ha precisato la circolare Inps n. 106 del 1999.

Il conteggio delle ore di cui sopra per il diritto alla misura piena degli ANF non interessa queste ore di assenze tutelate per legge, nel senso che va considerato il periodo contrattuale del lavoratore, cioè se il contratto o i contratti di lavoro del lavoratore consentono il superamento delle 104 o 130 ore mensili o le 24 ore settimanali. Non contano le assenze da lavoro che per altro danno diritto alla retribuzione. Al lavoratore che ha un contratto di lavoro superiore alle 24 ore settimanali per gli operai e 30 ore settimanali per gli impiegati, pur se assente per uno dei motivi appena elencati, spetta comunque l’assegno per il nucleo familiare mensile in misura piena.

Importo assegni familiari e settimana corta

Le aziende adottano anche la settimana corta, generalmente dal lunedì al venerdì con il sabato non lavorativo.

In questo caso gli assegni spettano comunque anche per la giornata di sabato, anche se il lavoratore fosse assente durante la settimana e non avesse raggiunto le 24 ore settimanali.

Se però il lavoratore non raggiunge le 24 ore settimanali con un contratto che prevede la settimana corta, come abbiamo visto già nell’esempio delle 20 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana, spettano tanti assegni giornalieri per quante giornate sono lavorate, escluso il sabato.

Se il part-time di 20 ore ad esempio è distribuito su 4 giorni e non su 5 giorni, allora spettano 4 assegni giornalieri dell’importo mensile dell’ANF secondo tabella (diviso ovviamente per 26 giornate).

ANF in caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro

Il contratto di lavoro può partire o finire durante la settimana. In questo caso spettano tanti assegni giornalieri quanti sono i giorni di prestazione lavorativa, ancorché sia stato raggiunto nell’arco della settimana il numero minimo di ore richiesto per il diritto all’intero assegno settimanale.

In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso della settimana gli assegni familiari, infatti, competono nella misura di tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di effettivo lavoro, ancorché sia stato raggiunto nell'arco della settimana il numero minimo di ore richieste.

Per maggiori informazioni vediamo gli assegni familiari nel mese di inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratori domestici e agricoli

Abbiamo già visto i limiti per gli operai e gli impiegati, con contratto part-time o a tempo pieno, e quindi la generalità dei lavoratori dipendenti. Vediamo ora i limiti per due categorie particolari, i lavoratori domestici e agricoli, in quanto per loro ci sono specifiche regole di calcolo dell’importo degli assegni familiari spettante.

Lavoratori domestici e assegni per il nucleo familiare. Ai lavoratori domestici spettano tanti assegni giornalieri quanti ne risultano dal quoziente che si ottiene dividendo per quattro il numero delle ore di lavoro risultanti dalla contribuzione complessivamente versata nel trimestre, da uno o più datori di lavoro, e per un massimo di 6 assegni giornalieri per ogni settimana. L’eventuale residuo darà diritto ad un assegno giornaliero solo nel caso che non risulti inferiore alle 2 ore. Gli assegni sono pagati direttamente dall’Inps dietro presentazione della domanda di liquidazione con procedura telematica.

Lavoratori agricoli e assegni familiari: almeno 101 giornate lavorate annue. Agli operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.) iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro annue, l’assegno per il nucleo familiare spetta per l’intero anno. Se invece, sono iscritti negli elenchi nominativi per meno di 101 giornate annue di lavoro, tale assegno spetta per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%). Agli O.T.D. l’assegno per il nucleo familiare spetta, inoltre, per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.), iscritti per l intero anno, l’assegno per il nucleo familiare spetta in ragione di 26 giornate mensili per il solo periodo di occupazione, qualunque sia il numero di giornate effettivamente lavorate.

In caso di iscrizione limitata a parte dell’anno, se è stato raggiunto il requisito minimo di 101 giornate di effettivo lavoro, l’assegno per il nucleo spetta per l’intero anno; altrimenti spetta per il solo periodo di occupazione.

Agli impiegati dell’agricoltura l’assegno spetta in ragione di 26 giornate per ciascun mese ed è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, salvo che per le giornate di integrazione salariale per le quali è corrisposto direttamente dall’Inps.

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