Cosa si può detrarre col 730/2016: ecco le FAQ dell’Agenzia delle Entrate
E’ tempo di presentazione del modello 730, per i redditi relativi all’anno scorso. L’Agenzia delle Entrate fornisce alcune importanti FAQ a risposta di alcuni quesiti importanti giunti al Fisco in materia di detrazioni fiscali spettanti. Viene precisato cosa si può detrarre col 730, ossia quali spese si possono scaricare con il 730 precompilato o ordinario, riducendo l’Irpef da pagare. Le risposte riguardano le spese sostenute da dichiarare nel quadro E – Oneri e spese e più precisamente le detrazioni d’imposta del 19% per spese sanitarie, quelle per le spese di istruzione, nonché quelle per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per risparmio energetico e per il bonus mobili.
Importanti risposte arrivano riguardo alle spese sostenute per la scuola e la mensa scolastica, i test d’ingresso alle università, le spese di iscrizione per le università private, nonché le spese mediche sostenute per farmaci omeopatici, sedute dallo psicologo, oppure i parafarmaci. Vediamole tutte le risposte in base alla tipologia di spesa per la quale fruire della detrazione fiscale, da dichiarare poi nel quadro E – Oneri e spese del modello 730.
Le FAQ sulle spese mediche
Una delle detrazioni fiscali più importanti per i contribuenti è quella relativa alle spese sanitarie del rigo E1 del modello 730. Per tutti coloro che intendono approfondire questa tipologia di detrazioni fiscali che permette di fruire della detrazione d’imposta del 19% per le spese sostenute, vediamo l’approfondimento sulle spese sanitarie nel 730. Vediamo ora quali importanti risposte su alcune tipologie di spesa medica ci rende l’Agenzia delle Entrate su questa tipologia di detrazione fiscale del quadro E – Oneri e Spese del modello 730 2016.
Farmaci omeopatici: sono detraibili. La prima risposta positiva riguarda i farmaci omeopatici, che possono essere inclusi nel rigo E1 del 730: “Sì, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto di farmaci omeopatici. Come indicato nella risoluzione n. 10/E del 2010, non è necessario conservare la prescrizione medica, purché la natura e le qualità del prodotto si evincano dalla dicitura “omeopatico” indicata nello scontrino fiscale”. Ricordiamo che per la maggior parte delle spese sanitarie detraibile è necessario lo scontrino parlante contenente il codice fiscale.
Spese per la visita medica per il rinnovo patente di guida. Viene confermato che è possibile detrarre tali spese, analogamente a quelle sopportare per ottenere certificati di idoneità.
Spese per le sedute dallo psicologo: spetta la detrazione d’imposta. E’ possibile scaricare, sempre tra le spese sanitarie del rigo E1 del quadro E – Oneri e Spese del modello 730 anche le spese sostenute per le sedute dallo psicologo. L’Agenzia delle Entrate: “Le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti, erogate in strutture pubbliche o private, sono infatti equiparabili alle prestazioni rese da un medico, e quindi le spese sostenute per queste prestazioni sono detraibili, anche in assenza di prescrizione medica (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011)”.
Musicoterapie per persona disabile: detraibili. Un altro caso specifico per il quale spetta la detrazione d’imposta del 19% sul costo sostenuto è quello delle sedute di musicoterapia: “E’ deducibile a condizione che l'attività sia prescritta da un medico che attesti che è necessaria per curare la patologia del disabile e le prestazioni siano rese da personale medico/sanitario specializzato (o sotto la loro direzione e responsablità)”.
Spese sostenute durante un ricovero. La domanda alla quale l’Agenzia delle Entrate risponde è la seguente: “A seguito di un ricovero, sono detraibili tutte le spese sostenute e fatturate dall'ospedale?”. La risposta è la seguente: “La detrazione del 19% è ammessa sia per le spese inerenti le prestazioni di accertamento e cura, sia per le spese relative alla retta di degenza del paziente. Sono da escludere, invece, le spese per servizi extra (es. telefono, letto aggiuntivo, tv in camera) e quelle sostenute per pernottamento di congiunti e/o accompagnatori”.
Spese sostenute per curare il cane. L’Agenzia delle Entrate conferma la detraibilità: “E’ possibile detrarre le spese sostenute per le prestazioni professionali del medico veterinario e per l’acquisto dei farmaci prescritti (circolare n. 55/E/2001). L'importo non può essere superiore a a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo del modello di dichiarazione andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro. Nel modello 730 le spese sostenute vanno indicate con il codice 29 nei righi da E8 a E12. Per maggiori informazioni vediamo le spese veterinarie detraibili col 730.
Detraibilità spese per biologo nutrizionista. La circolare n. 11/E ha chiarito che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, sono detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Vediamo quali documentazioni sono necessarie, nell’approfondimento detraibilità spese per osteopata e biologo nutrizionista.
Detraibilità spese del chiropratico. La circolare n. 17 del 18 maggio 2016 ha chiarito che le spese mediche sostenute per il chiropratico sono detraibili nel 730 o Unico. Spetta la detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie se le sedute di chiroprassi sono prescritte da un medico specialista in fisiatria o in ortopedia e le sedute sono effettuata da una struttura autorizzata. Per maggiori informazioni vediamo le spese del chiropratico detraibili.
Spese per mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale: ecco quando sono detraibili. Le spese per mesoterapia e ozonoterapia si possono detrarre nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) in quanto rientrano tra le spese sanitarie detraibili, mentre le spese per trattamenti di haloterapia o grotte di sale non sono rientrano tra le detrazioni fiscali. E’ questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3 del 3 marzo 2016. Vediamo tutte le informazioni sulla detraibilità delle spese per mesoterapia, ozonoterapia e grotte di sale.
Dopo l’elenco delle risposte positive in termini di detraibilità, vediamo tutti i casi in cui la risposta dell’Agenzia delle Entrate invece è negativa e quindi le detrazioni fiscali per le spese sostenute non spettano.
Parafarmaci: nessuna detrazione. L’Agenzia delle Entrate conferma che non è possibile beneficiare della detrazione d’imposta del 19% per le spese sostenute per i parafarmaci, anche se c’è la prescrizione del medico.
Spese per la palestra per attività certificate da un medico. Molti contribuenti ai quali il medico consiglia o certifica la necessità di frequentare la palestra per motivi di salute, effettuando specifici corsi, si chiedono se è possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% per spese sanitarie. L’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di detrarre le spese per la frequenza di una palestra per svolgere attività motoria finalizzata alla cura di una patologia certificata da un medico. Tale spesa per l’iscrizione in palestra non può essere qualificata come spesa sanitaria e quindi non può essere detratta come tale, anche se prescritta da un certificato medico (circolare n. 19 dell'1 giugno 2012).
Sedute dall’osteopata: nessuna detrazione. Le spese sostenute per le prestazioni di un osteopata non sono detraibili poiché la professione di osteopata, a differenza del fisioterapista, non rientra tra le figure professionali elencate dal dm 29 marzo 2001 (Ministero della salute). A confermarlo è anche la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014. Per maggiori informazioni vediamo detraibilità spese per osteopata e biologo nutrizionista.
Spese per pedagogista detraibili. Le spese per il pedagogista non sono detraibili nel 730 o Unico PF. Niente detrazione fiscale del 19% per spese sanitarie. L’Agenzia delle Entrate in una circolare, la n. 3/E del 2 marzo 2015 ha chiarito che non si tratta di una professione sanitaria, ma un servizio socio-educativo o assistenziale o culturale, quindi per il contribuente niente detraibilità delle spese per il pedagogista. Ecco la risposta al quesito, vediamo la detraibilità delle spese del pedagogista.
Detraibilità spese massofisioterapista. Le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, anche senza una specifica prescrizione medica. Pertanto rientrano tra le spese sanitarie detraibii.
La detrazione del 19% spetta anche se la prestazione è effettuata da un libero professionista con diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, essendo questo titolo equipollente al titolo universitario abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base. Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazione resa.
Detraibilità spese per odontoiatra: cosa deve essere indicato in fattura. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per consentire al contribuente di fruire della detrazione del 19% per spese sanitare, il professionista nella fattura deve attestare la spesa sostenuta dal contribuente in modo che possa rientrare tra le spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e tra le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per non penalizzare il contribuente in buona fede, sia sufficiente al fine del riconoscimento della detrazione che dalla descrizione nella fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la natura “sanitaria” della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.
L’indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con la dizione "ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche", pur se non soddisfa quanto richiede l'articolo 21 del DPR 633/72 in tema di descrizione dell'operazione realizzata, consente, al ricorrere degli altri requisiti, di fruire della detrazione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo l’integrazione della stessa.
Spese per dermopigmentazione ciglia e sopracciglia: ecco quando sono detraibili. Le spese per la dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia possono essere detraibili nella dichiarazione dei redditi, 730 o Unico. Rientrano tra le spese sanitarie detraibili per le quali spetta una detrazione Irpef del 19%, salvo franchigia di 129,11 euro, se l’intervento è volto ad alleggerire l’impatto psicologico di una malattia. Vediamo il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Le spese per crioconservazione sono detraibili al 19%. L’Agenzia delle Entrate chiarisce se le spese relative alla crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita possono rientrare tra le spese sanitarie detraibili. Il Fisco chiarisce che l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR elenca le spese sanitarie per le quali spetta una detrazione dall’IRPEF. Il Ministero della salute ha precisato che la prestazione di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna.
Il Ministero della Salute ha precisato inoltre che ad oggi la crioconservazione permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche. Nello specifico, la crioconservazione degli ovociti può essere effettuata anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita per altri scopi, quali, ad esempio, quelli strettamente conservativi, diretti a garantire la disponibilità di ovociti per una futura gravidanza. Il trattamento di crioconservazione degli ovociti deve essere effettuato solo nelle strutture autorizzate per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell’apposito registro nazionale istituito presso l’Istituto superiore di sanità. Sulla base del parere fornito dal Ministero della Salute, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrino tra le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Per poter fruire della detrazione è necessario che dalla fattura del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Procreazione assistita, crioconservazione embrioni e oviciti: quando rientrano tra le spese sanitarie detraibili. Le spese per la procreazione medicalmente assistita, crioconservazione embrioni e oviciti, sostenute anche all’estero, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nel 730 o Unico PF. Spetta quindi una detraibilità del 19% della spesa, oltre una franchigia di 129,11 euro. Vediamo tutte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate pubblicate in apposite circolari, per maggiori informazioni ecco l’approfondimento su Procreazione assistita, crioconservazione embrioni e oviciti: detraibilità delle spese.
Le FAQ sulle spese per scuole, università, master e borse di studio
L’Agenzia delle Entrate risponde ad una serie di quesiti riguardanti le spese sostenute per l’istruzione e la formazione per l’ingresso nel mondo del lavoro. Poter detrarre alcune di queste spese può essere importante. Tali spese vanno indicate nei righi da E8 a E12 “Altre Spese” del quadro E – Oneri e Spese, dove ci sono tutte le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. Per l’approfondimento su requisiti e condizioni, vediamo le spese di istruzione e universitarie nel modello 730. Vediamo ora le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate nelle FAQ.
Partiamo dalle spese di istruzione detraibili. L'art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre nella misura del 19 per cento "le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) da emanarsi entro il 31 gennaio 2016”.
Spese scolastiche detraibili dal 2015. Con la legge n. 107/2015 è stato aggiunto anche una lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 15 del TUIR. Viene introdotta una ulteriore detrazione per “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”. Per maggiori informazioni vediamo le spese di istruzione detraibili.
Spese per la mensa scolastica detraibili nel 730. L’Agenzia delle Entrate ha confermato nella circolare n. 18/E del 2016 che sono detraibili nel 730 anche le spese per la mensa scolastica, che vanno incluse tra le spese per la frequenza scolastica per le quali spetta una detrazione del 19% fino a 400 euro all’anno. Sono quindi scaricabili spese per la mensa per un massimo di 76 euro all’anno. Vediamo quale documentazione occorre e tutte le informazioni nell’approfondimento delle spese per la mensa scolastica detraibili.
Università privata: spese detraibili. E’ possibile detrarre le spese di iscrizione a una università privata: “La detrazione ammonta al 19% delle spese sostenute; le spese possono riferirsi anche a più anni e per gli istituti o università privati non devono essere superiori a quelle delle tasse e contributi degli istituti statali”.
Test universitario: la prova di accesso è detraibile. Un’altra importante risposta riguarda la seguente domanda: “Le spese per la partecipazione al test di accesso al corso di laurea possono essere considerate spese per istruzione e quindi possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi?”. La risposta è: “Sì, le spese per la partecipazione alle prove di accesso ai corsi universitari sono detraibili nella misura del 19% dall'imposta lorda”.
Spese per iscrizione ad un master post universitario. La risposta affermativa dell’Agenzia delle Entrate è sulla possibilità di detrarre la spesa sostenuta: “Sì, la spesa per l'iscrizione ai master post universitari è detraibile (nella misura del 19%) a condizione che il master sia assimilabile, per durata e struttura di insegnamento, a un corso universitario o di specializzazione. In caso di corsi svolti in università statali non vi sono limiti di spesa; per i corsi svolti in università private la detrazione spetta per un importo non superiore a quello previsto per un corso analogo in una università statale (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir)”.
Spese per la scuola materna: nessuna detrazione fiscale. Un’altra domanda alla quale viene fornita risposta riguarda la possibilità di scaricare (ossia detrarre nel 730) le spese scolastiche per l’scrizione di un figlio alla scuola materna. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è negativa: “No, non è possibile. Le spese scolastiche per l’iscrizione alla scuola materna non sono detraibili. In quest'ambito sono detraibili solo le rette pagate agli asili nido e le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitari”.
Borsa di studio: modalità di compilazione del 730. Un ulteriore risposta arriva in merito alla compilazione del rigo C5 del modello 730 e più precisamente nel quadro C che riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il rigo C5 riguarda specificamente il periodo di lavoro, ossia i giorni per i quali spettano le detrazioni. Lo specifico caso riguarda le borse di studio per la frequenza a un corso. Viene chiesto in questo caso quanti giorni indicare nel rigo C5, in riferimento ai giorni per i quali spettano le detrazioni. La risposta dell’Agenzia delle Entrate è la seguente: “Per le borse di studio, il numero dei giorni da indicare nel rigo C5, colonna 1, è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista”.
Istituti tecnici superiori: Le tasse pagate per l’iscrizione sono detraibili e rientrano tra le spese di istruzione. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria e presentano una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ma secondo il Fisco, su parere del MUIR, gli I.T.S. si collocano nell’ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione e quindi rientrano nella lettera e) dell’art. 15 del TUIR, la quale stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Per la determinazione dell’importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell’allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.
Istituti tecnici superiori. Nessuna detrazione sui canoni di locazione. Non è possibile fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università, anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i –sexies), comma 1, dell’art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti “iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso” da quello di residenza. In tal senso non è possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari (parere del MUIR) e pertanto la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione.
Le FAQ sui premi assicurativi ed erogazioni liberali
Oltre agli importanti chiarimenti riguardanti le detrazioni d’imposta del 19% per le spese sanitarie e le spese di istruzione, l’Agenzia delle Entrate risponde anche ad alcuni quesiti riguardanti altre tipologie di detrazioni fiscali e, soprattutto, alcuni degli oneri deducibili dal reddito che vengono indicati nella sezione II – “Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” del quadro E – Oneri e Spese del modello 730. L’onere deducibili riduce il reddito complessivo sul quale si calcola l’Irpef, mentre la detrazione fiscale riduce l’Irpef lorda già calcolata sul reddito complessivo (meno oneri deducibili) portandola in diminuzione fino ad azzerarsi in alcuni casi.
La detrazione sulle assicurazioni spetta ma è stata dimezzata. La domanda alla quale risponde l’Agenzia delle Entrate riguarda l’entità della detrazione dei premi assicurativi sulla vita e gli infortuni pagati nello scorso anno e quindi da inserire nella dichiarazione dei redditi di quest'anno. Il contribuente “può continuare a portare in detrazione i premi assicurativi sulla vita e contro gli infortuni: l'importo massimo che potrà indicare in dichiarazione è 530 euro (codice 12). Le ricordiamo che:
a) per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, la detrazione riguarda i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima
b) per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, sono detraibili i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (in questo caso, la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto)”.
La detrazione d’imposta spettante è stata però ridotta da 1.291,14 a 530 euro, per tale motivo l’Agenzia delle Entrate ne precisa l’entità. Per maggiori informazioni vediamo premi polizze vita e contro infortuni: dimezzata la detrazione.
Contributi versati a fondi integrativi. L’Agenzia delle Entrate conferma la deducibilità: “Sono deducibili i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi del decreto sul riordino della disciplina sanitaria (articolo 9 Dlgs 502/92), che erogano prestazioni sanitarie negli ambiti di intervento stabiliti dal Decreto ministeriale del 31 marzo 2008. La deduzione spetta complessivamente per l’importo di 3.615,20 euro e, ai fini della verifica del limite di spesa, si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria eventualmente versati dal datore di lavoro. Per i contributi versati nell’interesse di familiari a carico, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dai familiari stessi, fermo restando l’importo complessivo stabilito”.
Le FAQ su bonus mobili, detrazioni per ristrutturazioni e risparmio energetico
L’Agenzia delle Entrate fornisce anche alcune precisazioni sulle detrazioni indicate nelle sezioni III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%, 41%, 50% o 65%), III C – Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (detrazione del 50%) e IV – Spese per gli interventi di risparmio energetico (detrazione del 55% o 65%) del quadro E – Oneri e Spese del modello 730.
Bonus mobili: per quali anni spetta la detrazione Irpef. L'agevolazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.
Bonus mobili: ammessi i pagamenti con bancomat o carta di credito. Ai fini della detrazione per le spese per l’arredo degli immobili ristrutturati, l’Agenzia delle Entrate conferma che “è ammesso il pagamento anche con pago-bancomat. Oltre al bonifico bancario o postale, è previsto infatti l'uso di carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso”.
Proroga della detrazione per risparmio energetico. L’Agenzia delle Entrate conferma che la detrazione è stata prorogata per il 2015 alle stesse condizioni ed è stata confermata l’aliquota del 65%. E per coloro che intendono eseguire dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, la percentuale di detrazione Irpef per il 2015 è del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre.
Bonifici per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. L’Agenzia delle Entrate stabilisce che bisogna indicare nei bonifici bancari o postali a pagamento degli interventi finalizzati al risparmio energetico la norma che dà diritto ad usufruire della detrazione: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1.
Spese per riqualificazione energetica nel condominio. Le detrazioni Irpef per il risparmio energetico si applicano anche alle spese per interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. La misura è del 65%.
Adempimenti per i lavori di interventi di riqualificazione energetica. Se i lavori proseguono anche nell’anno successivo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il contribuente dovrà presentare il modello di comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo di imposta. Il modello si trova sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo questo percorso: Home – Cosa devi fare – Richiedere – Agevolazioni – Riqualificazione energetica – Modello e istruzioni.