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Cud vincolante per il rimborso della detassazione straordinari e notturno nel 730 2011

Il lavoratore che ha svolto straordinari o notturno nel 2008 e 2009 assoggettabili a tassazione separata ridotta 10% deve averli certificati nel CUD 2011 per richiedere il rimborso in busta paga col modello 730 2011.
A cura di Antonio Barbato
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detassazione straordinario e notturno

Il lavoratore che negli anni 2008 e 2009 ha effettuato lavoro notturno e/o straordinario e quindi ha percepito somme erogate a titolo di incremento della produttività, assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10%, riceverà nel CUD 2011 la certificazione relativa a queste somme percepite. Ed è bene controllare che il modello CUD, consegnato dal datore di lavoro entro il 28 febbraio, contenga l’indicazione relativa a queste somme.

La certificazione nel CUD, infatti, permetterà di recuperare attraverso il modello 730 2011 le eventuali maggiori imposte pagate negli anni scorsi perché queste somme sono state sottoposte erroneamente, a tassazione ordinaria, che è più elevata (normalmente il 23%), in luogo dell’imposta sostitutiva del 10%.  Tale intoppo nasce da alcuni chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate a fine 2010, che hanno autorizzato la detassazione su quelle somme e che hanno quindi consentito nel modello 730 di quest’anno di recuperare quelle imposte pagate in eccesso.

La circolare n. 14 diramata dall’Agenzia delle Entrate precisa però che per poter recuperare il credito di imposta Irpef tramite il modello 730 2011 è necessario che tali somme siano certificate nel modello CUD 2011 ricevuto dal datore di lavoro. Ed esattamente nei punti 97 e 99, dove si trovano rispettivamente le somme erogate nel 2008 e nel 2009 sulle quali è stata applicata la tassazione ordinaria, più elevata.

In questo caso, usufruendo del modello 730 2011, sarà possibile il recupero del credito Irpef utilizzando il vantaggio del modello, cioè il recupero in busta paga a luglio. Va precisato però che il modello 730 2011, che come introdotto nella circolare ha come una delle novità la possibilità di consegna telematica tramite il datore di lavoro, può essere consegnato a quest’ultimo, con all’interno il  rimborso del credito Irpef scaturito da quelle somme, solo se il datore di lavoro è lo stesso  che erogò le somme per incremento della produttività e quindi quello presso il quale si è prestato lavoro notturno o straordinario oppure è lo stesso al quale è stato consegnato il modello 730 per gli anni 2008 e 2009.

Sarà possibile altresì consegnare il modello 730 2011 al datore di lavoro se negli anni 2008 e 2009 si rientrava nei casi di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, come ad esempio quando il lavoratore percepisce reddito da un solo datore di lavoro e quindi un solo modello CUD all’interno del quale è certificato il conguaglio finale dell’Irpef. In caso contrario, sarà necessario presentare il modello 730 ad un Caf o professionista abilitato.

Nel caso in cui il lavoratore si è avvalso in quegli anni, invece, della facoltà di optare per la tassazione ordinaria per quelle somme assoggettabili a tassazione separata, potrà richiedere ora l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% a condizione che vi siano assoggettate tutte le somme percepite per gli anni 2008 e 2009 a titolo di incremento di produttività.

Nel caso in cui nel modello Cud 2011 non sono state certificate dal datore di lavoro le somme oggetto di detassazione straordinari o lavoro notturno, sarà possibile il recupero della maggiore imposta pagata non attraverso la presentazione del modello 730 2011, ma attraverso la presentazione del modello Unico 2011 (tramite Caf o professionista abilitato) oppure la presentazione di una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Nel CUD 2011 sono certificate anche le somme relative al lavoro straordinario, notturno, festivo prestato nell’anno 2010. In questo caso sempre attraverso il modello 730 2011 sarà possibile indicare tali cifre ed eventualmente ricalcolare l’imposta Irpef da pagare o l'imposta a credito. Vediamo l’approfondimento sulla detassazione 2010 nel 730 2011.

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