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Detrazione Irpef del 36%: ecco i nuovi documenti da conservare

Il Decreto Legge n. 70 di maggio 2011 aveva soppresso la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, prevedendo nuovi adempimenti, come l’inserimento nella dichiarazione dei redditi dei dati necessari e la conservazione di nuovi documenti. Ecco quali sono.
A cura di Antonio Barbato
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Una delle agevolazioni più importanti per i contribuenti italiani è la detrazione fiscale del 36% sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Il Fisco ha voluto agevolare i cittadini che rinnovano il patrimonio edilizio privato, che ristrutturano la propria casa, concedendo loro una detrazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da pagare.

Per ottenere questa importante riduzione delle imposte da pagare, con un importo massimo di spesa detraibile di 48.000 euro in 10 anni, è necessario effettuare degli adempimenti e delle comunicazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. E su questi adempimenti ci sono state importanti novità in questo anno.

Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio del 2011 ha modificato sostanzialmente l’iter per ottenere la detrazione fiscale del 36% sugli interventi di ristrutturazione edilizia. Una delle variazioni più importanti è stata la soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara.

In luogo di tale adempimento, il Decreto Legge n. 70/2011 ha previsto due obblighi per i contribuenti interessati all’agevolazione fiscale:

  • Inserire nella dichiarazione dei redditi , che ricordiamo può essere presentata tramite il modello 730 o tramite il modello Unico, i dati indicati dalla lettera a) del Decreto Interministeriale n. 41 del 1998, ossia i dati di tutti i documenti inviati tramite raccomandata al Centro Operativo di Pescara nella comunicazione di inizio lavori;
  • Conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti richiesti dall’Agenzia delle Entrate.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 2 novembre 2011, ha stabilito appunto quali sono i documenti da conservare ed esibire su richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, come il Decreto aveva richiesto.

I soggetti che, ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie, che consente la determinazione dell’Irpef da pagare con un riduzione dell’imposta lorda calcolata, sono tenuti a conservare, ed eventualmente esibire i seguenti documenti indicati dal provvedimento del 2 novembre:

  • Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo specifico, bisognerà conservare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale deve essere indicata la data di inizio dei lavori e deve essere attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • Domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti;
  • Ricevute di pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili (Ici), se dovuta;
  • Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • Dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori effettuati dal detentore, se diverso dai familiari conviventi;
  • Comunicazione preventiva, indicante la data di inizio dei lavori, all'Azienda sanitaria locale, qualora sia obbligatoria in base alla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri;
  • Fatture e ricevute che provino le spese effettivamente sostenute;
  • Ricevute dei bonifici di pagamento.

L’elenco appena indicato e fornito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate comprende anche la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (ASL), che non è stata in realtà soppressa dal Decreto Legge n. 70 del 2011. Analogamente, anche le fatture e le ricevute fiscali, le ricevute dei bonifici di pagamento, inserite in elenco. Sono ribadite dal Direttore come documenti di particolare rilevanza per la valutazione eventuale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, quindi sono da conservare con attenzione.

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