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Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 fino a € 8.060 per assunzioni al SUD

Il nuovo incentivo per le assunzioni al SUD si chiama Incentivo occupazione Mezzogiorno ed è un esonero contributivo al 100%, fino a 8.060 euro per 12 mesi, sulle assunzioni (o trasformazioni) con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante di lavoratori di qualsiasi età effettuate nelle regioni del SUD (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna), che abbiano lo stato di disoccupato. Per gli over 35 anni è richiesto anche lo status di lavoratore privo di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Vediamo tutta la nuova normativa, tra requisiti e condizioni.
A cura di Antonio Barbato
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Incentivo occupazione SUD

Dal 1 gennaio 2018 è partito il nuovo incentivo occupazione per il SUD denominato "Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018". Si tratta di uno sgravio contributivo totale fino a 8.060 euro per i datori di lavoro che assumono  lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età residenti nelle regioni del SUD. L'incentivo è esteso anche a coloro che hanno un'età superiore a 35 anni, purché abbiamo lo status di lavoratori privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, che saranno estesi a 500 milioni di euro.

L'incentivo, contenuto nel Decreto Anpal n. 2 del 2018, è previsto ai sensi del comma 893 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, ossia la Legge di Bilancio 2018. L'incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 sostituisce l'ex incentivo occupazione Sud che era in vigore per le assunzioni al SUD nell'anno 2017.

Vediamo la nuova normativa sulle assunzioni al SUD chiamata Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018.

Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018: fino a 8.060 euro per un anno

La prima cosa da chiarire è che il nuovo incentivo occupazione per il SUD, come già annunciato dalla Legge di Bilancio 2018 con l'art. 1, comma 893, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Anpal n. 2/2018 che ha appunto lanciato il nuovo Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 (ecco il testo ufficiale), "è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile".

Ciò significa che, a dispetto di quanto previsto dal nuovo incentivo a carattere nazionale che consiste in uno sgravio contributivo del 50% per chi assume under 35 in Italia nel 2018, l'incentivo occupazione Mezzogiorno per le assunzioni al SUD è un esonero contributivo al 100% fino a 8.060 euro annui. Esattamente come l'incentivo occupazione SUD che era previsto per l'anno 2017.

La riparametrazione interessa le eventuali assunzioni con contratto part-time, infatti il decreto stabilisce appunto che "in caso di lavoro a tempo parziale il massimale (di 8.060 euro) è proporzionalmente ridotto".

Il riferimento all'"applicazione su base mensile" si rifà a quanto previsto nelle circolari Inps per gli incentivi degli anni scorsi. Ai datori di lavoro sarà quindi consentito un esonero contributivo fino a 671,66 euro mensili (8.060 euro diviso 12) per ogni assunzione agevolata. E lo stesso decreto consente la fruizione dell'incentivo fino al 29 febbraio 2020.

Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Incentivo occupazione Mezzogiorno: requisiti e destinatari

L'Incentivo occupazione Mezzogiorno spetta per le assunzioni effettuate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. Quindi pur essendo stato pubblicato il Decreto Anpal n. 2 /2018 il 26 gennaio 2018, nel decreto è previsto il diritto all'incentivo per le assunzioni fatte sin dal 1 gennaio 2018.

L'incentivo occupazione Mezzogiorno, il nuovo incentivo occupazione SUD, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Anpal, che disciplina appunto i destinatari dell'incentivo, "è riconosciuto ai datori di lavoro privati (quindi non pubblici) che assumono persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015 in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e 34 anni di età;
  • lavoratori con almeno 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013″.

Per le aziende oltre il de minimis (aiuti di stato) i requisiti diventano:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e 24 anni di età:
  • lavoratori con almeno 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013″.

Per le aziende che hanno superato il limite degli aiuti di stato di cui al regime "de minimis" (200 mila euro nel triennio), come stabilito dall'art. 7 del Decreto, infatti, l'assunzione agevolata di lavoratori di età tra 25 e 34 anni di età, è consentita solo se trattasi di;

  • un lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi,
  • oppure di un lavoratore che non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale,
  • oppure sia un lavoratore che non abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito,
  • oppure sia un lavoratore assunto in professioni o settori con tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25% rispetto alla disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato.

I soggetti di cui sopra, sempre ai sensi dell'art. 2 del Decreto Anpal, salvo il caso della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, che come vedremo è una delle assunzioni agevolate, "non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro".

Regioni interessate

L'Incentivo occupazione Mezzogiorno per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 3 del Decreto, che disciplina l'"Ambito territoriale di ammissibilità" spetta "esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione sia ubicata:

  • nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna),
  • indipendentemente dalla residenza del lavoratore".

Pertanto il punto di riferimento per poter beneficiare dell'incentivo non è la residenza del lavoratore, ma la sede del datore di lavoro dove deve essere assunto il lavoratore interessato.

In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni sopra descritte, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento. Ciò è previsto dall'art. 3 del Decreto.

Assunzioni per le quali spetta l'incentivo occupazione Mezzogiorno

Così come era previsto per l'incentivo occupazione SUD, spesso nominato Bonus SUD o BSUD, il nuovo incentivo occupazione Mezzogiorno 2018, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Anpal, "è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  • contratto di apprendistato professionalizzante".
  • "L'Incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato".

Tra le assunzioni agevolate rientrano anche le assunzioni del socio di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

Assunzioni escluse. Anche per questo incentivo sono escluse le assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Sul contratto di apprendistato professionalizzante va osservato che l'incentivazione effettiva si concretizza nell'azzeramento dell'aliquota contributiva già di per sé ridotta per la tipologia contrattuale e pertanto si concretizza in un risparmio contributivo esiguo.

Necessaria la DID al Centro per Impiego

Il Decreto che ha emanato il nuovo incentivo occupazione Mezzogiorno 2018, in sostituzione dell'incentivo occupazione SUD, fornisce lo stesso requisito che era previsto dal bonus SUD nel 2017. Le persone interessate devono essere disoccupate e tale stato di disoccupazione deve essere certificato.

Quali sono le persone disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 150/2015. La legge fa riferimento a coloro che hanno lo stato di disoccupazione ai sensi dei Decreti del Jobs Act. A tal fine "Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego". In sostanza il lavoratore interessato deve essere in possesso della DID, la dichiarazione di immediata disponibilità resa e rilasciata documentalmente al Centro per Impiego. In alternativa, è possibile ottenere la DID online sul portale dell'Anpal.

Lo status di lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

L'incentivo occupazione Mezzogiorno non spetta solo agli under 35 ma anche agli over 35 anni, quindi a coloro che hanno più di 35 anni ma occorre che abbiano uno status aggiuntivo, quello di "lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi".

Il Decreto che istituisce l’Incentivo occupazione Mezzogiorno, analogamente all'ex incentivo occupazione SUD, richiama i principi del Decreto ministeriale del 20 marzo 2013, che definisce "chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" come “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.

Le circolari Inps nel passato hanno precisato in maniera chiara quale è il reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale. Nelle note della circolare viene stabilito che “Ai fini dell’accertamento della presenza del requisito occorrerà, pertanto, considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto:

  • una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi;
  • ovvero una attività di collaborazione (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett.c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua lorda sia superiore a 8.000 euro;
  • o, ancora, una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

Quindi lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste se il lavoratore non ha avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi di almeno sei mesi (contratto a termine, contratto a tempo indeterminato o anche altre tipologie di lavoro subordinato). E ciò è certificato dal Centro per l’Impiego laddove attesta uno stato di disoccupazione.

E' altresì riconosciuto lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito in caso di un attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro di durata inferiore a sei mesi. E' il caso di un contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi.

Lo status di lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi sussiste anche quando il lavoratore ha svolto lavoro autonomo o parasubordinato (quindi contratti a progetto o contratti di collaborazione coordinata e continuativa) dai quali il reddito annuale minimo personale è un reddito inferiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Nel caso del lavoro autonomo tale limite è 4.800 euro annui. Nel caso di un lavoratore parasubordinato (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), tale limite è di 8.000 euro annui. 

La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).

Importo incentivo in caso di part-time

Il Decreto prevede che il limite massimo va riproporzionato. Ciò vuol dire che gli 8.060 euro sono riferiti ai rapporti di lavoro a tempo pieno. In caso di part-time la misura massima dell’incentivo in termini di spettanza effettiva, a titolo di esempio, è riproporzionata nel seguente modo:

  • In caso di part-time al 50% (20 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.030 euro annui;
  • In caso di part-time al 60% (24 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 4.836 euro annui;
  • In caso di part-time al 80% (32 ore settimanali), l’incentivo massimo spettante è pari a 6.448 euro annui.

Per l’importo effettivo dell’incentivo, bisognerà considerare il 100% dei contributi a carico del datore di lavoro calcolati sulla retribuzione mensile spettante al lavoratore inquadrato con un contratto di lavoro a tempo parziale.

Cumulabilità con l'incentivo occupazione giovanile under 35

La normativa nazionale ha previsto un incentivo all'occupazione di giovani under 35 per tutto il territorio nazionale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018. Il requisito principale, tra gli altri, è che tali soggetti non devono aver mai avuto un contratto a tempo indeterminato nella loro vita.

Ebbene, tale incentivo è previsto dal comma 100 e seguenti dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018. Tale legge, al comma 893, consentiva all'Anpal di prevedere appunto un incentivo per le regioni del SUD.

L'articolo 8 del Decreto Anpal n. 2/2018 stabilisce la "cumulabilità con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205″ stabilendo al comma 1 che i due incentivi sono cumulabili.

Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che "nei casi di cui al comma 1…, l'incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile".

Visto il tenore della norma, appare molto importante attendere ulteriori istruzioni (circolare Inps), per chiarire in maniera definitiva se il cumulo dei due incentivi, in presenza dei requisiti dell'incentivo a carattere nazionale di cui al comma 100 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018, è una facoltà del datore di lavoro e non è un obbligo.

E' doveroso osservare che l'incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 è fruibile per le assunzioni di under 35, prima di tutto indipendentemente dalla presenza o meno di un contratto a tempo indeterminato precedente nella vita del giovane candidato all'assunzione a tempo indeterminato, ma soprattutto il nuovo incentivo occupazione riservato alle regioni del SUD non obbliga il datore di lavoro a verificare i propri licenziamenti nell'unità produttiva nei sei mesi precedenti e non obbliga il datore di lavoro a non eseguire per sei mesi alcun licenziamento per giustificato motivo oggettivo di qualsiasi lavoratore inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero al 50% dell'incentivo nazionale.

In altre parole, la cumulabilità tra i due incentivi può rappresentare in alcuni casi una penalizzazione, che è in contro tendenza in quanto trattasi di ipotesi di cumulo che riguarda esclusivamente l'assunzione di giovani under 35 al primo contratto a tempo indeterminato nella vita.

Dall'altro lato, in presenza di tutti i requisiti previsti dai due incentivi, e in presenza del rispetto dei "divieti" sui licenziamenti, può rappresentare per i datori di lavoro interessati una possibilità interessante di beneficiare di un triennio di agevolazioni: un esonero contributivo del 100% nel primo anno e poi un successivo esonero contributivo al 50%, con tetto di 3.000 euro, per i successivi due anni.

Incumulabilità con altri incentivi

L'incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 è cumulabile solo con l'incentivo nazionale sopra descritto. L'articolo 9 del Decreto infatti stabilisce che l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Compatibilità con gli aiuti di stato

Il Decreto tratta anche la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato. In tal senso, vincola l’incentivo al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.

Tali incentivi possono essere fruiti oltre il limite di aiuti del “de minimis”, come avveniva per l'incentivo occupazione SUD, solo “qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell’intensità dell’aiuto conformemente a quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 652/2014 del 17 giugno 2014″.

Tale condizione dell’incremento occupazionale netto, da realizzarsi in caso di assunzione con l’incentivo occupazione Mezzogiorno 2018, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l’assunzione del lavoratore sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni: dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

A controllare il rispetto di tale normativa in materia di aiuti di Stato sarà l’Inps.

Incremento occupazionale netto

L’esonero può essere legittimamente fruito anche dalle aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis” riconoscibili nell’arco di tre esercizi finanziari a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’agevolazione, in forza del disposto dell’articolo 32, del Regolamento (UE) 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di: dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per raggiunti limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa.

Incentivo occupazione Mezzogiorno: fruizione

Così come avveniva negli anni scorsi con gli altri incentivi come l'incentivo occupazione giovani di Garanzia giovani e l'incentivo occupazione SUD, anche l'incentivo occupazione Mezzogiorno 2018 va richiesto con istanza, anche preliminare, sul cassetto previdenziale dell'Inps. Attraverso la prenotazione preliminare, l'Inps accantona le risorse per il datore di lavoro richiedente, comunica l'accoglimento dell'istanza preliminare e dà un lasso di tempo di 10 giorni per comunicare la conferma della prenotazione dell'incentivo inserendo i riferimenti della comunicazione di assunzione unilav.

Incentivo occupazione Mezzogiorno 2018: risorse disponibili

La dotazione finanziaria prevista dall'art. 12 del Decreto Anpal è pari a 200 milioni di euro, ma sarà estesa a 500 milioni di euro. Il Decreto prevede che il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

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