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Irpef conguaglio di fine anno, rimborso 730 in busta paga, versamento acconto e saldo

L’Irpef viene calcolata a conguaglio a fine anno e poi ricalcolata nel 730 o Unico. Vediamo come avere il rimborso Irpef a credito in busta paga o effettuare il versamento in acconto e saldo.
A cura di Antonio Barbato
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acconto saldo Irpef

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) è una imposta che va pagata tenendo conto della situazione annuale di ogni contribuente che possiede i redditi presupposto d’imposta, ma anche in base alla situazione familiare, in quanto il TUIR prevede delle riduzioni dell’imposta da pagare.

Ogni anno per il lavoratore che riceve la busta paga arriva il momento del conguaglio fiscale di fine anno, che può essere a credito irpef o a debito. E spesso la cifra addebitata a volte è di importo consistente. Ciò è dovuto al calcolo finale dell’Irpef che può essere inferiore o superiore al calcolo effettuato nel corso dei mesi dal sostituto d’imposta, il datore di lavoro, che si basa su presunzioni di reddito finale percepito. Per la determinazione finale calcolata sul reddito effettivo, il sostituto d’imposta datore di lavoro provvede generalmente ad effettuare il conguaglio fiscale nella busta paga di dicembre, sulla base del reddito imponibile annuo percepito, che a quel punto è definitivo. Analogamente per i pensionati, sarà l’ente pensionistico ad effettuare il conguaglio.

Il lavoratore o il pensionato può effettuare nuovamente il calcolo dell’Irpef da pagare in sede di compilazione del modello 730 o Unico, tenendo conto degli ulteriori redditi posseduti, oltre a quelli certificati dal datore di lavoro nel modello CUD, i quali aumentano l’imposta Irpef da pagare.

Ma soprattutto il lavoratore (o pensionato) può tenere conto nella compilazione del modello 730 anche delle detrazioni fiscali spettanti o delle deduzioni fiscali, spettanti per la situazione reddituale o familiare, che riducono l’Irpef effettivamente da pagare e quindi possono determinare la necessità di recuperare l’Irpef che il datore di lavoro (o ente pensionistico) ha trattenuto nelle buste paga durante l’anno. Così facendo si determina l’esatto importo Irpef ancora da pagare (se il conguaglio è negativo) o il credito Irpef che ne scaturisce (se c’è un rimborso dell’Irpef trattenuta in busta paga). Pertanto si potrà avere il diritto ad un rimborso Irpef o il dovere di effettuare un pagamento Irpef.

Per quanto riguarda il rimborso Irpef, che risulta dalla presentazione del modello 730, è possibile riceverlo direttamente nella busta paga del mese di luglio per i lavoratori (per i pensionati ad agosto), a seguito della ricezione da parte del datore di lavoro (o ente pensionistico) del modello 730-4 con le risultanze del prospetto di liquidazione. A provvederci sarà il Caf o il professionista abilitato, al quale vi siete rivolti. Questo è il reale vantaggio del presentare il modello 730. Nel caso in cui invece si presenta il modello Unico, attraverso il modello si potrà fare la richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate (ma normalmente arriva dopo qualche anno!) o portarsi a credito il rimborso per la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Per quanto riguarda il pagamento Irpef, il lavoratore che presenta il modello 730 si vedrà trattenute dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) direttamente in busta paga (o quota mensile di pensione) le imposte a saldo, in unica soluzione o ratealmente da luglio a novembre, secondo la modalità scelte dal lavoratore o pensionato.

Nel caso di presentazione del modello Unico il pagamento Irpef, da effettuarsi con versamento attraverso il modello F24, può avvenire in unica soluzione entro il 16 giugno, oppure entro il 16 luglio con maggiorazione dello 0,4%. Oppure in massimo sette rate, con prima rata il 16 giugno e le restanti a fine mese dal 30 giugno in poi, e fino al 30 novembre. Oppure in massimo sei rate dal 16 luglio, la prima delle quali maggiorata dello 0,4%, e le restanti a fine mese dal 31 luglio in poi, fino al 30 novembre. Ovviamente si può optare per un numero inferiore di rate.

Si tenga presente che è dovuto anche l’acconto Irpef se l’Irpef a debito, risultante a seguito di presentazione della dichiarazione, è superiore ad euro 51,65. L’ammontare dell’acconto totale da versare è il 99% dell’Irpef a debito. Il versamento va fatto in unica soluzione se l’importo dovuto è inferiore a 259,26 euro. Nei casi in cui l’importo sia superiore a tale cifra si può versare in due rate, il 40% entro il 16 giugno ( o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,4%) ed il restante 60% entro il 30 novembre.

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