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La cedolare secca nel 730 2011 per L’Aquila e provincia

La cedolare secca va indicata nel modello 730 2011 e per il versamento in F24 sono stati comunicati i codici tributo e le modalità per il 20% di L’Aquila e provincia.
A cura di Antonio Barbato
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L'Aquila affitti agevolati

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le modalità ed i modelli per la registrazione telematica dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca sugli affitti. Si tratta di una nuova una imposta sostitutiva del 21% per i contratti di affitto a canone libero o una imposta sostitutiva del 19% per i contratti di affitto con canone concordato (relativi ad immobili ubicati nei comuni ad altra densità abitativa). E’ possibile optare per la cedolare secca a partire da gennaio 2011 ed esclusivamente se l’immobile è destinato ad uso abitativo. Ma c’è una eccezione.

Infatti, per quanto riguarda i cittadini locatori di immobili ubicati a L’Aquila e provincia, la cedolare secca è nella misura del 20% di imposta sostitutiva rispetto alla normale imposta Irpef e vale anche per i canoni di locazione dell’anno 2010. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno 2010 sugli immobili ubicati in provincia di L’Aquila.

Siamo prossimi alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello 730, ed i cittadini che hanno aderito alla cedolare secca per i canoni di locazione del 2010 dovranno compilare la colonna 8 del quadro B del modello per dichiarare di aver aderito all’imposta sostitutiva prevista per gli affitti stipulati con un contratto di affitto convenzionale a L’Aquila e provincia.

Per quanto riguarda le modalità di versamento della cedolare secca per l’anno 2010 per gli immobili ubicati nella provincia de L’Aquila, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i termini di versamento sono gli stessi previsti per il versamento a saldo dell’Irpef dell’anno 2010, quindi il 30 novembre 2011, ed è possibile pagare sia in maniera rateale che compensare il debito.

I codici tributo da utilizzare per il versamento col modello F24, pubblicati dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 38/E, sono i seguenti

  • 1828” – per il versamento in autotassazione;
  • “1616” – per il versamento dell’imposta trattenuta a seguito di assistenza fiscale;

Riportiamo qui di seguito le istruzioni della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate:

In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con evidenza, quale “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”.

Per il codice tributo 1828 in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo 1616, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta nel formato “00MM”.

Oltre al versamento della cedolare per l’anno 2010, è necessario versare anche l’acconto per l’anno 2011 che è pari all’85% dell’imposta dovuta e deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, se è inferiore ad euro 257,52. Altrimenti è possibile effettuare un versamento in due rate, la prima del 40a per cento entro il 16 giugno 2011 (o 16 luglio con la maggiorazione del 40% a titolo di interessi), la seconda del restante 60 per centro entro il 30 novembre 2011.

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