La riduzione dei contributi previdenziali per gli apprendisti
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro ad alto contenuto formativo, dedicato ai giovani. La formazione e l’inserimento del lavoratore viene garantita da un programma di crescita professionale svolto presso l’azienda che assume il giovane. Il Governo ha riformato questa tipologia di contratto, con l’approvazione del Testo unico sull’apprendistato. La riforma è stata accompagnata da una serie di misure atte ad incentivare l’utilizzo dell’apprendistato da parte delle imprese per le assunzioni.
La decontribuzione per i primi 3 anni. All’intesa sull’apprendistato, si è aggiunta uno sgravio fortemente incentivante per gli imprenditori. Tra gli incentivi della legge di stabilità c’è infatti la decontribuzione per i primi 3 anni per le imprese con meno di 10 dipendenti, quindi fino a 9 dipendenti, che assumono giovani col contratto di apprendistato. In pratica l’azienda non dovrà versare i contributi all’Inps per i primi tre anni di contratto del giovane assunto. Ma vediamo in questo approfondimento, qual è la normale contribuzione dovuta dalle imprese per gli apprendisti. Una percentuale di contributi che conferma l’intenzione del legislatore di agevolare questo contratto a contenuto formativo, per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
La misura ridotta dei contributi previdenziali nell’apprendistato
Dal 1 gennaio 2007 la contribuzione dovuta per gli apprendisti è pari al 10% della retribuzione imponibile. Ad essere ridotta rispetto alle normali aliquote contributive non è solo la parte a carico del datore di lavoro, la parte dell’aliquota contributiva a carico del lavoratore infatti è del 5,84% (rispetto al 9,19% dei normali lavoratori). Fino al dicembre del 2006 quest’ultima quota era del 5,54%. Quindi i contributi da versare per il datore di lavoro sono pari al 15,84% della retribuzione lorda. In precedenza l’obbligo contributivo per il datore di lavoro era assolto con il versamento di un importo fisso settimanale (la cosiddetta “marca apprendisti”).
Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, l’aliquota contributiva viene ridotta:
- Al 1,50% per i periodi contributivi che maturano nel primo anno di vigenza del contratto di apprendistato;
- Al 3% sulle retribuzioni dei successivi 12 mesi, cioè il secondo anno di vigenza del contratto di apprendistato.
- Al 10% sulle retribuzioni per gli anni successivi.
La misura ridotta riguarda sempre l’aliquota a carico del datore di lavoro, quella a carico del lavoratore resta sempre del 5,84%. Quindi nel primo anno l’aliquota contributiva totale sarà pari al 7,34% della retribuzione lorda, nel secondo anno sarà pari all’8,84%.
Periodo di vigenza della riduzione e maternità. Gli anni di vigenza del contratto di apprendistato, precisa l’Inps, sono determinati prendendo a riferimento e dando rilievo al profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista. In pratica, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità, durante i quali la formazione viene necessariamente sospesa, vengono neutralizzati con corrispondente slittamento della riduzione contributiva.
Il 10% degli apprendisti per le assunzioni agevolate
L’aliquota per apprendisti del 10% a carico del datore di lavoro viene presa a riferimento dalla legge anche per altri casi, come quelli delle assunzioni agevolate che fanno riferimento, appunto, “agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti”.
Si tratta delle assunzioni di lavoratori con tipologie di rapporti agevolati come le assunzioni di lavoratori in mobilità oppure l’assunzione di lavoratori cassaintegrati, cioè in Cassa integrazione guadagni straordinaria. Questi rapporti di lavoro iniziano, per un periodo predeterminato dalla legge, con una contribuzione ridotta in misura pari a quella degli apprendisti, cioè contributi da versare pari al 10% della retribuzione lorda. Come gli apprendisti, appunto. Tale agevolazione oltre alle assunzioni precedentemente citate, riguarda anche le trasformazioni di contratti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed anche altri casi.
Restano esclusi da tale riduzione i rapporti già agevolati per i quali la misura della contribuzione è ridotta (es. assunzioni di cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi nel nord Italia), così come i rapporti di lavoro in cui non è previsto alcun onere contributivo a carico del datore di lavoro (come nel caso di assunzioni di cassaintegrati o disoccupati da oltre 24 mesi nel Mezzogiorno, che godono della riduzione al 100% dei contributi). Per maggiori informazioni su tutte le assunzioni agevolate con la riduzione dei contributi al 10%, vediamo l’approfondimento sulle assunzioni con l’agevolazione Inps pari al 10% per apprendisti.