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Maternità obbligatoria, congedo di paternità e parentale: novità dal Jobs Act

Novità dal Jobs Act: Il congedo parentale è stato esteso fino a 12 anni di età del bambino, con indennità al 30% fino ai 6 anni. Congedo di maternità obbligatoria più flessibile in caso di parto prematuro e ricovero del neonato. Congedo di paternità esteso a tutti i lavoratori. Novità anche per le collaboratrici a progetto, vediamo nel dettaglio.
A cura di Antonio Barbato
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decreto jobs act su maternità

Dopo aver lanciato numerose novità in materia di contratti di lavoro, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato anche un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a norma dell’articolo 1, commi 8 e 9 della legge n. 183 del 2014.

Si tratta di un provvedimento che interviene, prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità ( D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001) e reca misure volte a sostenere le cure parentali, a tutelare la maternità delle lavoratrici intervenendo, in alcuni casi, anche in settori che già erano stati oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale e non ancora recepiti in norma.

Il decreto interviene, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Maternità obbligatoria e parto prematuro. Nel primo caso, infatti, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità post partum anche quando la somma dei due periodi superi il limite complessivo dei 5 mesi;

Ricovero del neonato. nel secondo caso si prevede la possibilità di usufruire di una sospensione del congedo di maternità, a fronte di idonea certificazione medica che attesti il buono stato di salute della madre. Entrambe le soluzioni sono dirette a favorire il rapporto madre-figlio senza rinunciare alle tutele della salute della madre.

Indennità di maternità ai lavoratori con contratto a progetto anche senza versamento dei contributi. Per i lavoratori e le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, è stato esteso il principio dell’automaticità delle prestazioni, ossia c’è il diritto all’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente.

Le collaboratrici a progetto hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per analoghi motivi sempre per un massimo di tre mesi.

Congedo parentale (ex astensione facoltativa) fino a 12 anni di età del bambino. Il decreto prevede un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12 anni di età.

La fruizione del congedo parentale ad ore è regolata dai CCNL, anche a livello aziendale. E’ possibile fruire del congedo parentale orario per la metà dell’orario medio giornaliero in un mese. E’ necessario dare un preavviso di 2 giorni. Il preavviso per i congedi parentali non ad ore è di 5 giorni.

Per quanto riguarda la retribuzione, essa spetta nella misura dell’indennità concessa dall’Inps pari al 30% fino ai 6 anni di età del bambino. Quindi dopo i 6 anni e fino ai 12 anni spetta un congedo parentale non retribuito.

Le novità riguardano anche l’adozione o di affidamento. E’ possibile fruire del congedo parentale a decorrere dall'ingresso del minore in famiglia.

In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Sono inoltre state introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali.

Oltre agli interventi di modifica del testo unico a tutela della maternità, il decreto contiene due disposizioni innovative in materia di telelavoro e di donne vittime di violenza di genere.

La normativa sul telelavoro prevede benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti. In particolare, per il riconoscimento dei benefici si esclude dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti i telelavoratori che rientrino nella fattispecie individuata dal decreto.

La seconda norma introduce il congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati e, quindi, si prevede la possibilità per queste lavoratrici dipendenti di imprese private di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo l'intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi. Viene anche introdotto il diritto di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a richiesta della lavoratrice.

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