Modello 730 2011: la detassazione di straordinari, lavoro notturno e festivo 2010
Ogni contribuente, salvo i casi di esonero, deve presentare la dichiarazione fiscale per il pagamento delle imposte e per le persone fisiche lo strumento classico è il modello 730. Nella versione del modello per il 2011, che è prossimo alla scadenza per la consegna, c’è la parte C che riguarda i redditi percepiti per lavoro dipendente e assimilato dell'anno 2010 che formano l’imponibile per il calcolo dell’imposta Irpef da pagare (nel caso in questione, a conguaglio a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi 2011).
Nella sezione relativa alla parte C5, c’è il riferimento alle somme percepite per incremento della produttività nel 2010. Tale sezione si riferisce alle somme percepite per le ore di straordinario, le ore di lavoro notturno o festivo, le ore di lavoro supplementare (nel caso di un part time), effettuate nell’anno 2010 e che sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa decisi dall’impresa o datore di lavoro per il quale si lavora.
Tali somme sono assoggettabili ad una imposta sostitutiva del 10% (in sostituzione della normale tassazione Irpef del 23% come minimo). Pertanto nel rigo C5 vanno indicate tutte quei compensi per incrementi di produttività che nell’anno 2010 sono stati percepiti dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e sottoposti all’imposta sostitutiva (nella busta paga). Questi compensi, si sottolinea, non saranno utili alla formazione della base imponibile per il calcolo dell’imposta Irpef da pagare.
La condizione essenziale per poter assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% i compensi per incrementi di produttività dell’anno 2010, è che il reddito di lavoro dipendente dell’anno 2009 sia inferiore a 35.000 euro. Pertanto bisogna guardare all’anno precedente e includere nel totale anche i redditi che nell’anno precedente sono riferiti ad incrementi di produttività. Nel caso sia superiore a 35.000 euro, nonostante si abbia effettuato lavoro straordinario o notturno o festivo nel 2010 non sarà possibile usufruire dell’agevolazione fiscale del 10% d’imposta.
L’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari, sul lavoro notturno, festivo e supplementare, può essere applicata entro il limite di 6.000 euro. Infatti è possibile assoggettare al 10% di imposta questo limite di reddito per le ore lavorate nel 2010 per l’incremento di produttività deciso dall’azienda.
Le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nell’anno 2010, devono essere certificate nel modello cud. Nel CUD 2011 ai punti 93 e 94 ci sono rispettivamente il totale redditi assoggettato e l’imposta sostitutiva calcolata e trattenuta nelle buste paga (ritenute operate). E quindi nel CUD si può verificare se il datore vi ha applicato l’agevolazione fiscale. E quando è necessario utilizzare il modello 730.
La compilazione del rigo C5 del modello 730 2011 può essere obbligatoria in alcuni casi. Se si hanno più CUD 2011 per lavoro presso due o più datori di lavoro, e non si è chiesto ad uno dei due il conguaglio complessivo, il ricalcolo della imposta sostitutiva sarà obbligatorio e pertanto andrà compilato il rigo C5. Oppure si è provveduto al conguaglio ma il reddito assoggettavo è superiore a 6.000 euro (in questo caso va ricalcolata l’Irpef da pagare a conguaglio). Oppure quando il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva dei redditi per incremento di produttività di un dipendente che ha però superato il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro nel 2009 (in questo caso va ricalcolata l’Irpef considerando il reddito utile alla formazione della base imponibile per l’Irpef).
La compilazione del rigo C5 del modello 730 2011 è invece facoltativa quando il contribuente opta volontariamente per una tassazione diversa rispetto a quella applicata dal datore di lavoro e certificata nel modello Cud 2011. E’ il caso in cui il contribuente ha interesse a sottoporre a tassazione ordinaria (Irpef) le somme sottoposte ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro.
E’ soprattutto il caso in cui, il datore di lavoro non ha applicato l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme relative agli straordinari, lavoro notturno, festivo e supplementare. In questo caso, infatti, essendo stata applicata l’aliquota Irpef che è più alta, sarà importante per il lavoratore presentare il modello 730 2011 con il rigo C5 compilato indicando i redditi certificati nel modello CUD ai punti 93 (totale redditi 2010 per incremento di produttività del lavoro) e 96.
In questo caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista, o il datore di lavoro), dedurrà dal reddito complessivo i compensi per incrementi di produttività (sempre nel limite di 6.000 euro) e calcolerà sia l’imposta sostitutiva del 10%, sia soprattutto l’Irpef. In questo caso sarà molto probabile che il lavoratore abbia diritto ad un rimborso Irpef (essendo stata applicata sui compensi per incrementi di produttività la tassazione ordinaria del 23% minimo in luogo di quella del 10%).
L’imposta sostitutiva 10% sulle somme per incremento di produttività è in vigore anche per i compensi per straordinari, lavoro festivo, notturno o supplementare lavorati negli anni 2008 e 2009 per i quali si ha diritto ad un rimborso Irpef. In questi anni infatti, nel Cud 2010 ai punti 90 e 93, e nel CUD 2009, sono state certificati i compensi ma non è stata applicata dai datori di lavoro l’imposta sostitutiva. A seguito di una circolare dell’Agenzia delle Entrate, dove chiarisce che invece quelle somme sono da assoggettare ad imposta sostitutiva, è possibile recuperare attraverso il modello 730 2011 anche il rimborso irpef per la maggiore imposta a cui sono state sottoposte le somme percepite per incremento di produttività. Ma la condizione è che siano certificare nel CUD 2011. Ecco le modalità per recuperare la detassazione 2008 e 2009.
Con la circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2011 è arrivata la proroga detassazione per il 2011, sono state chiarite anche le nuove modalità e condizioni per usufruire dell’imposta sostitutiva del 10% per le somme per incremento produttività del 2011. Vediamo la detassazione per l'anno 2011.