Modello 730: le scadenze 2014 per assistenza fiscale, invio e versamenti
AGGIORNATO AL 730/2014 – Ogni anno arriva il periodo durante il quale va presentata la dichiarazione dei redditi (percepiti l’anno prima) e di fronte a tale appuntamento di natura fiscale i contribuenti italiani, soprattutto i lavoratori ed i pensionati, devono farsi trovare pronti. Soprattutto devono presentare in tempo, entro il 31 maggio, la propria dichiarazione dei redditi. E per tale operazione è necessario reperire tutta la documentazione necessaria, conservata, a partire dal modello Cud. In successiva fase partono gli eventuali pagamenti delle imposte a saldo oppure i rimborsi dell’Irpef. E’ importante pertanto avere ben chiaro quali sono le tappe, le scadenze del modello 730, il modello più utilizzato dagli italiani.
Le aliquote Irpef dell’anno 2013 e le scadenze per l’anno 2014 sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto agli anni precedenti. Tranne una proroga riferita a coloro che presentano la dichiarazione dei redditi per il tramite del sostituto d’imposta. Vediamo tutte le tappe.
730 2014, scadenze per la presentazione tramite Caf e professionisti abilitati
La maggior parte dei contribuenti italiani che presentano il modello 730 lo fa per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (Caf) o dei professionisti abilitati (Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc.). E’ bene quindi affrontare una panoramica su tutte le scadenze nel caso il lavoratore, il pensionato, il cittadino contribuente si affidi ad un intermediario abilitato.
Per quanto riguarda l’assistenza fiscale del Caf le opzioni per il cittadino sono due:
- avvalersi dell’assistenza fiscale per l’invio gratuito del modello già compilato dal contribuente;
- Portare al Caf la documentazione e avvalersi dell’assistenza fiscale anche nella compilazione del modello, oltre che il successivo invio.
In quest’ultimo caso al lavoratore o pensionato contribuente può essere richiesto un compenso da parte del Caf per le attività di compilazione del modello, documentazione alla mano. Vediamo ora quali sono le scadenze relative al modello 730 per l’anno 2014, per i redditi dell’anno 2013.
CUD entro il 28 febbraio 2014. La prima scadenza è quella del 28 febbraio 2014, ossia il termine ultimo che ha il datore di lavoro per la consegna del certificazione modello CUD ai propri lavoratori. Il Cud certifica i redditi percepiti dal lavoratore e le ritenute subite in busta paga mensilmente, ossia l’imposta Irpef mensile al netto delle detrazioni fiscali (generalmente quelle per lavoro dipendente e per familiari a carico). Nel caso il datore di lavoro non abbia rilasciato il modello CUD, può incorrere in alcune sanzioni. Per maggiori informazioni vediamo la mancata consegna del modello CUD.
Anche i pensionati devono ricevere il modello CUD entro tale data. Dal 2013 l’Inps però non invia più il modello Cud al domicilio del pensionato, ma è necessario scaricarlo online. Per tutte le informazioni vediamo il modello Cud 2014 Inps online.
Consegna del modello 730 compilato entro il 16 giugno 2014 (a seguito di proroga, la scadenza originaria era il 31 maggio 2014). Il lavoratore o il pensionato presentano il modello 730 già compilato o da compilare al CAF o al professionista abilitato, entro il 31 maggio 2014 (prorogato al 16 giugno dal DPCM del 3 giugno). Contestualmente alla presentazione del modello 730, il contribuente presenta anche il modello 730-1 contenente la scelta di destinazione dell’8 e 5 per mille. Il Centro di assistenza fiscale rilascia il modello 730-2 una ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e della busta contenente la scelta di destinazione.
Da quest’anno è possibile anche la scelta per il 2 per mille ai partiti politici, ed è esercitabile sia online in modalità telematica direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia tramite il modello 730.
Il Centro di assistenza fiscale rilascia il modello 730-2 una ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi e della busta contenente la scelta di destinazione.
La documentazione da presentare ed il visto di conformità del Caf. Per quanto riguarda la documentazione da presentare al Caf o al professionista abilitato, il contribuente che si rivolge a tali intermediari deve portare con sé i modelli CUD 2014 che certificano i redditi da lavoro (e non solo) per l’anno 2013, che è oggetto della presentazione della dichiarazione dei redditi, poi gli scontrini parlanti della farmacia e le altre documentazioni giustificative delle spese mediche, nonché le quietanze dei bonifici in caso di ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica per i quali si richiede la relativa detrazione, gli eventuali modelli F24 attestanti i versamenti delle imposte, nonché l’eventuale dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Per il Bonus arredi vanno conservate le ricevute dei bonifici e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Per maggiori informazioni vediamo il presentazione del 730 tramite CAF.
Tutta questa documentazione, unitamente ad altra documentazione comprovante soprattutto gli interventi per ristrutturare la casa per i quali si richiede la detrazione, da dividere in più anni, come ad esempio le abilitazioni amministrative, le delibere assembleari di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di lavori condominiali, ed altre documentazioni, vanno conservate per almeno 5 anni. Per maggiori informazioni vediamo la documentazione del 730: cosa conservare e fino a quando.
Ricezione copia del 730 2014 inviato entro il 24 giugno (a seguito di proroga, la scadenza originaria era il 15 giugno 2014). Entro tale data il Caf o il professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto deve rilasciare copia del modello 730 2014 presentato all’Agenzia delle Entrate. L’iter seguito dal Caf o dal professionista parte dalla verifica dei dati inseriti dal contribuente nella dichiarazione presentata, effettuata confrontando quanto dichiarato con la documentazione presentata (Cud, oneri e spese, ecc.) a supporto della dichiarazione. Viene rilasciato un visto di conformità.
Contestualmente il Caf o il professionista abilitato deve presentare al contribuente anche il prospetto di liquidazione modello 730-3, che contiene le cifre ed i risultati del calcolo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, nonché le risultanze del calcolo a conguaglio con le imposte da pagare o i rimborsi da ricevere.
Entro l'8 luglio 2014 (a seguito di proroga, la scadenza originaria era il 30 giugno 2014) il Caf o il professionista abilitato trasmette telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Dal mese di luglio 2014 i lavoratori ricevono rimborsi o trattenute in busta paga. Il prospetto di liquidazione, contenente il dettaglio delle cifre da ricevere o da pagare, viene trasmesso dal Caf o dal professionista al proprio datore di lavoro o all’ente pensionistico. Ne consegue che il sostituto d’imposta opera le trattenute dell’Irpef e delle addizionali o i rimborsi Irpef direttamente sulla busta paga del mese di luglio 2014. Per i pensionati queste operazioni
I pensionati ricevono rimborsi o trattenute a partire da agosto o settembre 2014. Nel caso dei pensionati le trattenute o i rimborsi dell’Irpef e addizionali regionali e comunali, come da risultanze del modello 730-3 prospetto di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista abilitato, sono applicate dall’Inps, o da altro ente previdenziale, a partire dalla rata di pensione del mese di agosto o del mese di settembre.
Rimborso diretto dell’Agenzia delle Entrate oltre 4.000 euro. Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta).
La rateizzazione delle imposte da pagare. E’ possibile per il lavoratore optare per una rateizzazione delle imposte a conguaglio da pagare. In caso di rateizzazione di saldo e acconti nel mese di luglio è trattenuta la prima rata. Le altre rate, con la maggiorazione dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni successive, quindi la busta paga da agosto 2014 in poi. L’eventuale parte residua, più lo 0,40% mensile, viene trattenuta nei mesi successivi.
Entro il 30 settembre 2013 l’eventuale comunicazione sul secondo acconto Irpef. Il lavoratore o pensionato contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o unico acconto Irpef, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi), deve comunicarlo entro il mese di settembre 2013 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio (datore di lavoro o ente pensionistico). Se non effettua la comunicazione, a novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca.
La comunicazione va effettuata con una lettera di richiesta. I contribuenti infatti, sotto la propria responsabilità, possono avvalersi delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2, lett. b) e c) del Decreto Legge n. 69 del 1989. Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef e/o cedolare secca.
730 dei lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta. Nel caso di 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio:
- se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista): trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; o, in alternativa, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti entro gli stessi termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche;
- se dalla dichiarazione presentata emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria. Se il contribuente ha fornito all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto.
La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia della Banca d’Italia.
Il 730 integrativo, se c’è da correggere errori, entro il 25 ottobre. In caso di errore o omissione di dati nel 730 presentato, il contribuente può presentare il modello integrativo per la correzione ma solo nei casi di minor debito o maggior credito con rimborso, altrimenti va presentato il modello Unico. La scadenza per l’invio del modello 730 integrativo è il 25 ottobre.
La presentazione può essere effettuata tramite il Caf ed i professionisti abilitati, quali effettuano la verifica della dichiarazione integrativa, ricalcolano le imposte dovute sulla base di quanto dichiarato nel modello 730 e nel successivo modello 730 integrativo ed effettuano le trasmissioni telematiche all’Agenzia delle Entrate.
Entro 11 novembre 2014 copia del modello 730 integrativo. Se c’è stata la presentazione del modello 730 2014 integrativo, il contribuente riceve, dal Caf o dal professionista abilitato al quale si è rivolto per l’invio, una copia del modello 730 integrativo ed il prospetto di liquidazione del modello 730-3 integrativo.
Assistenza fiscale del sostituto d’imposta, datore di lavoro e Inps
Nel caso di invio del modello 730 per il tramite del proprio sostituto d’imposta, che è il datore di lavoro per quanto riguarda i lavoratori, e l’ente pensionistico (es. Inps) per quanto riguarda i pensionati, le scadenze per l’invio sono anticipate di un mese. I datori di lavoro non sono tenuti a prestare l’assistenza fiscale ai propri lavoratori, ne hanno solo la facoltà e devono comunicarla entro il 15 gennaio.
Cud entro il 28 febbraio, mentre la consegna del modello 730 è entro il 16 maggio 2014. Il modello Cud deve essere ricevuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico sempre entro il 28 febbraio 2014. Per quanto riguarda invece la tempistica per la consegna del modello 730 2014, come detto, in anticipo di un mese rispetto agli altri contributi che optano per l’assistenza fiscale tramite Caf o professionista abilitato, il lavoratore o il pensionato che opta per l’assistenza fiscale richiesta al sostituto d’imposta, deve presentare il modello compilato al proprio datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 30 aprile 2014.
Nel modello devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Con esso il lavoratore o il pensionato deve presentare, anche in questo caso, il modello 730-1 contenente la scelta di destinazione dell’8 e 5 per mille, anche se non compilato.
Entro la stessa data il datore di lavoro o l’ente pensionistico rilascia al dipendente o pensionato, il modello 730-2, ossia la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi. Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione riporti i dati relativi al sostituto stesso e che sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e, in caso di dichiarazione congiunta, da entrambi i contribuenti.
La dichiarazione può non essere cartacea. Con riferimento alle modalità di presentazione, il Decreto ministeriale n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo. Non è indispensabile il supporto cartaceo ai fini della corretta redazione e presentazione della dichiarazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale poiché la copia su supporto informatico conservata da questi, in quanto incaricato della trasmissione telematica, può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.
La consegna della dichiarazione da parte del dipendente può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico purché il sostituto abbia provveduto all’istituzione di un sito internet dedicato e abbia fornito i dipendenti di utenza e password personali. Anche in questo caso, tuttavia, la consegna del modello 730-1 deve avvenire in forma cartacea per mezzo di apposita busta chiusa.
Il contribuente non deve produrre al sostituto d’imposta alcuna documentazione comprovante i dati dichiarati. Deve, invece, conservarla fino al 31 dicembre 2017, ed esibirla, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Per maggiori informazioni vediamo la documentazione da conservare del modello 730.
Copia della dichiarazione ricevuta entro il 31 maggio 2014. Il sostituto d’imposta, oltre a rilasciare il modello 730-2, una volta ricevuto il modello consegnato dal dipendente o dal pensionato, effettua il controllo della dichiarazione compilata e presentata dal lavoratore o dal pensionato (nel caso dell’Inps), effettua il calcolo delle imposte dovute, tenendo conto anche delle detrazioni fiscali indicata dal contribuente in dichiarazione, e poi rilascia al lavoratore o pensionato, una copia del modello 730 2014 elaborato ed il prospetto di liquidazione modello 730-3. Il tutto entro il 31 maggio 2014, quindi entro un mese dopo dalla consegna del modello compilato.
Il controllo formale del modello 730. Al datore di lavoro o all’Inps va presentato il 730 senza documentazione allegata (cosa che invece va effettuata se si opta per l’assistenza del Caf o del professionista abilitato, i quali devono rilasciare il visto di conformità). Il controllo effettuato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico è di tipo solo formale, in quanto essendo la consegna effettuata senza la documentazione comprovante, soprattutto riguardo alle detrazioni fiscali per oneri e spese del quadro E del modello, il sostituto d’imposta non può controllare l’effettivo diritto all’agevolazione fiscale. In sostanza, il datore di lavoro, o l’ente pensionistico, può raccogliere e inviare il modello 730 prestando assistenza fiscale, ma non sostituisce, nel loro ruolo tipico, il Caf o il professionista abilitato, i quali entrano nel merito della corretta compilazione del modello ma anche nel controllo di conformità tra documentazione e modello compilato.
Dopo la presentazione del modello 730, ed al relativo rilascio delle ricevute di presentazione (mod. 730-2) e prospetto di liquidazione (mod. 730-3) da parte del sostituto d’imposta, il percorso delle scadenze è identico a coloro che presentano la dichiarazione dei redditi per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (Caf) o dei professionisti abilitati. Quindi entro il mese di luglio, partono i rimborsi o le trattenute in busta paga delle imposte risultanti dalla dichiarazione, le eventuali rateizzazioni, nonché il datore di lavoro o l’Inps sono tenute a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
Sempre entro il 30 settembre il lavoratore o il pensionato possono comunicare al sostituto di non voler effettuare il secondo o unico acconto Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore all’indicazione nel modello 730-3. Sempre a novembre, il lavoratore o il pensionato riceve la retribuzione con le trattenute dell’acconto Irpef e, se non è sufficiente, la parte residua delle imposte, più lo 0,40% mensile, viene trattenuto nella busta paga o rata di pensione di dicembre.