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Normativa da ANF all’assegno unico: come è cambiata

Dall’assegno per il nucleo familiare (ANF) all’assegno unico e universale per i figli a carico da marzo 2022, passando per l’assegno temporaneo per figli minori e per la maggiorazione ANF nel periodo transitorio da luglio 2021 a febbraio 2022, vediamo com’è cambiata la normativa negli anni 2021 e 202 sugli assegni familiari e quale è la normativa di riferimento da marzo 2022.
A cura di Antonio Barbato
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Normativa ANF e assegno unico

Tra l’anno 2021 e l’anno 2022 il Governo ha varato la riforma delle prestazioni in favore delle famiglie con figli a carico. Dagli assegni per il nucleo familiare all’assegno unico e universale per i figli minori, passando per l’assegno temporaneo e la maggiorazione ANF per i figli, la normativa è rapidamente cambiata, generando grandi aspettative nei lavoratori, nei disoccupati, nei percettori di reddito di cittadinanza ed in generale in tutte le famiglie con i figli.

Per orientarsi meglio, occorre capire come è cambiata la normativa dalla storica prestazione degli assegni per il nucleo familiare (ANF), che resta ancora in vigore, alla nuova normativa sull’assegno unico e universale per i figli a carico, in vigore dal 1 marzo 2022.

Il periodo transitorio è durato dal 1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022, periodo durante il quale è stato in vigore l'assegno temporaneo per figli minori e la maggiorazione ANF per i figli.

Mentre dal 1 marzo 2022 sono in vigore due prestazioni:

  • sia l’assegno unico e universale per i figli a carico;
  • che l’assegno per il nucleo familiare (ANF).

E quest’ultima prestazione è dedicata, a far data dal 1 marzo 2022, proprio alle famiglie in possesso dei requisiti che non hanno figli a carico fiscalmente.

Vediamo com’è cambiata la normativa.

La riforma delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale è partita con la Legge n. 46 del 1 aprile 2021. Con questa Legge è stato dato incarico al Governo di adottare uno o più decreti legislativi per riordinare, semplificare e potenziale, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'Assegno unico e universale.

Il Governo ha adottato il Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021, che è stato poi convertito con modificazioni nella Legge n. 112 del 30 luglio 2021.

Assegno temporaneo figli minori da luglio 2021 a febbraio 2022

Questo decreto ha introdotto l’assegno temporaneo per figli minori, che ha previsto l'erogazione su base mensile di un assegno per il semestre luglio 2021 – dicembre 2021, per i nuclei familiari che non avessero già diritto all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, spettante ai lavoratori dipendenti e assimilati.

Quindi per il periodo da luglio a dicembre 2021, vi sono state due prestazioni diverse:

  • Gli assegni per il nucleo familiare (ANF);
  • E l’assegno temporaneo per i figli minori, per le famiglie non beneficiare degli ANF.

Maggiorazione ANF da luglio 2021 a febbraio 2022

Lo stesso Decreto Legge n. 79 del 2021 ha previsto all’articolo 5 anche una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'Assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

L’Inps ha quindi poi pubblicato le tabelle ANF 2021-2022, per le diverse tipologie di nucleo familiare, con gli importi ANF maggiorati a decorrere dal 1° luglio 2021.

Assegno unico figli minori da marzo 2022

Una volta approvate le misure a titolo di ANF, assegno temporaneo per i figli e maggiorazione ANF per il periodo temporaneo fino a fine 2021, il Governo ha poi emanato il Decreto Legislativo che istituisce l’assegno unico universale, prevedendo una partenza dal 1° marzo 2022.

L’assegno unico e universale per i figli è stato approvato con il Decreto Legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021.

L’assegno unico e universale per i figli a carico è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disciplinato appunto dal Decreto Legislativo n. 230/2021.

L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che: Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Conseguentemente, sono ridotte le risorse da trasferire all'INPS per effetto del minor fabbisogno relativo alle effettive esigenze connesse alle prestazioni di cui al primo periodo”.

Il successivo articolo 11 apporta modifiche al citato Decreto Legge n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2021, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che:

  • l’Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”, secondo le modalità disciplinate dagli articoli 1 a 4 del citato decreto legge;e precisando che le maggiorazioni degli importi degli Assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al “28 febbraio 2022”, in luogo della precedente previsione fino al “31 dicembre 2021”.

L’assegno unico universale per figli a carico è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’assegno unico universale è riconosciuto anche per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;

3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

4) svolga il servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Assegni per il nucleo familiare da marzo 2022

Se sono presenti questi requisiti nel nucleo familiare, ossia la presenza di figli minorenni a carico, anche under 21 anni o con disabilità e di qualsiasi età, la famiglia dovrà presentare la domanda per l’assegno unico e universale per i figli a carico. E la normativa di riferimento è quella prevista dal Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021.

Se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico minorenni o figli maggiorenni a carico che rispecchiano i requisiti di cui sopra, ma la famiglia è un nucleo familiare composto unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti, allora la domanda da presentare è quella per l’assegno per il nucleo familiare.

Pertanto, la normativa di riferimento è quella prevista dal Decreto Legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e dal Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari (TUAF), approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.

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