Oneri deducibili da indicare nel rigo E26 del 730/2021
I contribuenti italiani possono portare in deduzione nel modello 730 una serie di erogazioni liberali, contributi e spese sostenute nell’anno d’imposta a cui la dichiarazione si riferisce.
Nella sezione II del 730/2021 dal rigo E21 a E36 vanno indicate le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo. Nello specifico si tratta delle:
- spese e oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo;
- somme tassate dal datore di lavoro, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Un consistente numero di oneri deducibili vanno dichiarati nel 730 nel rigo E26.
Dai contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, alle erogazioni liberali in favore di Onlus, associazioni, fondazioni, enti universitari e di ricerca, enti paro regionali e nazionali, dalle somme restituite e assoggettate a tassazione in anni precedenti ai contributi alle ONG che operano con paesi in via di sviluppo a tutti gli altri oneri deducibili, vediamo come compilare il rigo E26 del 730/2021.
- 1Come si compila il rigo E26 – mod. 730/2021
- 2Rigo E26 codice 6 - Contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN)
- 3Rigo E26 Codice 7 - Contributi alle ONG che operano con i paesi in via di sviluppo
- 4Rigo E26 Codice 8 – erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni riconosciute
- 5Rigo E 26 Codice 9 – Erogazioni in favore di enti universitari e di ricerca, enti parco regionali e nazionali
- 6Rigo E26 Codice 12 - Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
- 7Rigo E26 Codice 13 - Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza
- 8Rigo E26 Codice 21 - Altri oneri deducibili
Come si compila il rigo E26 – modello 730/2021
Rigo E26 – Altri oneri deducibili sezione II del 730/2021. In questo rigo della “sezione II – Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo” del quadro E – Oneri e spese del modello 730/2021 vanno indicate tutti gli oneri deducibili che non sono indicati nei righi da E21 a E25.
Il rigo E26 si compone di 2 colonne:
- nella colonna 1 del rigo E26 va indicato il codice che identifica l’onere sostenuto;
- nella colonna 2 va indicato l’importo pagato.
Vediamo ora tutti i vari codici e relativo spesa per la quale spetta la deduzione d’imposta.
Rigo E26 codice 6 – Contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (SSN)
Nella colonna 1 del rigo E26 va indicato il codice tributo che identifica l’onere sostenuto. Le istruzioni del modello 730 stabiliscono che con il codice 6 vanno dichiarati i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la parte non dedotta da queste ultime.
Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indicato con il codice ‘13’ e l’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica 2021, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato nel rigo E26.
L’importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l’intero ammontare alla verifica del limite di 3.615,20 euro, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.
Prestazioni dei fondi integrativi del Ssn. I fondi sanitari integrativi del Ssn erogano le prestazioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 del D. Lgs. n. 502/1992. Sono prestazioni aggiuntive che non rientrano tra quelle comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. Esse sono erogate da professionisti e da strutture accreditate.
Sono comprese le prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Gli enti, le casse e società di mutuo soccorso non sono equiparabili ai fondi sanitari integrativi. Pertanto i contributi assistenziali versati da un lavoratore autonomo a un fondo iscritto all'Anagrafe, nella sezione riservata ai fondi, enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.
Rigo E26 Codice 7 – Contributi alle ONG che operano con i paesi in via di sviluppo
Con il codice 7 nella colonna 1 del rigo E26 del 730/2021 va indicato l’ammontare di quanto versato nell’anno 2020 a titolo di contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Le istruzioni del modello 730 stabiliscono che “Chi presta l’assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista per le ONLUS, indicando il codice 8. È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per consultare l’elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it”.
Il contribuente che fruisce di tale deduzione, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36 e cioè:
- le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – rigo E8/E10 cod. 61);
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (rigo E8/E10 cod. 71);
- le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato (rigo E8/E10 cod. 76);
- le erogazioni liberali in denaro o natura in favore delle ONLUS, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale (rigo E36).
Rigo E26 Codice 8 – erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni riconosciute
Con il codice 8 nella colonna 1 del rigo E26 del 730/2021 vanno dichiarate le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 29 luglio 2019 (G.U. 16 novembre 2016, n. 268).
Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro.
Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire delle agevolazioni previste per i codici 61, 71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.
La documentazione da presentare al CAF è costituita dalle ricevute di versamento su conti correnti postali o bancari, dagli estratto conto della società che gestisce la carte di credito, se il pagamento viene effettuato con carte, dalle ricevute dei bonifici bancari o da quietanze rilasciate dallo stesso ente.
È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento si individui il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Rigo E 26 Codice 9 – Erogazioni in favore di enti universitari e di ricerca, enti parco regionali e nazionali
Con il codice 9 nella colonna 1 del rigo E26 del 730/2021 vanno indicate le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.
Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:
- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali.
Le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, possano essere ricondotte tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera l-quater, del TUIR.
Sono da ricomprendere tra gli oneri deducibili le erogazioni liberali a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, perché ricompresi fra gli enti pubblici di ricerca destinatari delle erogazioni liberali previste dall'art. 10, comma 1, lettera l-quater del TUIR.
Il contribuente deve scegliere tra la deduzione con il codice 9 del rigo E26 e le altre agevolazioni fiscali. Non può infatti cumularsi ad esempio con la detrazione d’imposta del 19% per le liberalità alle Onlus e associazioni di promozione sociale.
Le erogazioni identificate con i codici 7, 8 e 9, sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l’estratto conto della società che gestisce la carta.
Rigo E26 Codice 12 – Erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali
Con il codice 12 nella colonna 1 del rigo E26 del 730/2021 vanno indicate le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.
Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:
- trust;
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
Rigo E26 Codice 13 – Contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza
Con il codice 13 nella colonna 1 del rigo E26 del 730/2021 vanno indicati contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza. Tali contributi vanno qui indicati anche se versati per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro.
Tali versamenti devono essere d’importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l’importo indicato con il codice ‘6’.
Rigo E26 Codice 21 – Altri oneri deducibili
Con il codice 21 nella colonna 1 del rigo E26 del 730/2021 vanno indicati gli altri oneri deducibili. Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell’art. 433 del codice civile);
- i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell’effetto di sostituzione dell’Irpef da parte dell’Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca;
- le indennità per la perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l’imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2020;
- le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
- il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare, per gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione è necessario presentare i bonifici o le ricevute rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la somma. Per gli assegni alimentari, le ricevute o i bollettini postali. Per chi ha versato il 50% delle imposte arretrate, le ricevute di versamento relative a tali imposte.