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Spese di istruzione e universitarie detraibili nel 730/2021

Sulle spese di istruzione sostenute per la scuola e da studenti per tasse universitarie, master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione è possibile fruire di una detrazione Irpef del 19%, che riduce l’imposta da pagare. L’agevolazione fiscale va fruita nel 730 o nella dichiarazione dei redditi. Vediamo la normativa, come indicare le detrazioni per tasse universitarie e scolastiche nel quadro E del modello 730 con il codice 12 e 13 nei righi da E8 a E10 e quali sono limiti di detrazione.
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A cura di Antonio Barbato
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tasse universitarie detraibili

Le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti italiani, secondo quanto previsto dal TUIR, riguardano anche le spese di istruzione e universitarie detraibili nel 730 e sostenute dagli studenti che frequentano le scuole e le università.

Per la spesa annuale sostenuta per l’iscrizione all’università, per la frequentazione di master, scuole di specializzazione, ma anche le spese di iscrizione alle scuole dell’infanzia e scuole superiori spetta una detrazione d’imposta del 19 per cento. Per beneficiare della detrazione è necessario compilare il quadro E del modello 730 ma è possibile detrarre tali spese anche nel Modello Redditi PF (ex modello Unico PF). In alcuni casi, la spesa sostenuta è tra l’altro detraibile dai genitori.

L'art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,  n. 917, prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre nella misura del 19 per cento:

"le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) da emanarsi entro il 31 dicembre”.

Inoltre, sempre il TUIR all’articolo 15 comma 1, lett. e bis) stabilisce che i contribuenti possono beneficiare della detrazione del 19% per “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a:

  • 564 euro per l’anno 2016,
  • 717 euro per l’anno 2017,
  • 786 euro per l’anno 2018,
  • 800 euro a decorrere dall’anno 2019 per alunno o studente”.

Anche per l'anno d'imposta 2020 e quindi della dichiarazione dei redditi modello 730/2021 o modello Redditi PF 2021, l'importo detraibile come spese d'istruzione è 800 euro per alunno o studente.

Tuttavia, questo tipo di detrazioni non possono essere cumulate quelle per le erogazioni liberali erogate agli istituti scolastici.

Il legislatore ha previsto quindi la possibilità di usufruire di due detrazioni per le spese di istruzione degli studenti (e loro genitori):

  • La detrazione per "Spese per istruzione diverse da quelle universitarie";
  • La detrazione per "Spese per istruzione universitaria".

Approfondiamo tutta la normativa, le istruzioni del modello 730 e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate relativamente a queste due detrazioni del 19%. Vediamo quindi tutte le informazioni in merito alla detrazione del 19% per le spese scolastiche, la detrazione delle tasse universitarie, nonché le spese per la frequenza di scuole di specializzazione, master, conservatori, ecc.

Quali sono le spese di istruzione e universitarie detraibili nel 730

In base all’art. 15 del TUIR, modificato dalla Legge di Stabilità, riguardo le spese di istruzione sia scolastiche che universitarie, i contribuenti possono usufruire di una detrazione dall'imposta Irpef lorda dovuta indicando nel modello di dichiarazione dei redditi, 730 o Modello Redditi PF:

  • le spese di iscrizione alle scuole dell'infanzia e scuole superiori (fino a 800 euro all'anno per alunno o studente);
  • le spese relative all’iscrizione all'università (tasse universitarie);
  • le spese di istruzione relative ai corsi universitari post-laurea (specializzazione, perfezionamento, dottorati di ricerca e master).

Anche per quest'anno, è possibile, nella presentazione del modello 730/2021 riferito all'anno d'imposta 2020, portare in detrazione le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Tali spese, come stabilito dall'art. 15 del TUIR, devono essere state "sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato"

Approfondiamo tutta la normativa, le istruzioni del modello 730 e della circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 8 luglio 2020 relativamente a queste due detrazioni del 19%. Vediamo quindi tutte le informazioni in merito alla detrazione del 19% per le spese scolastiche, la detrazione delle tasse universitarie, nonché le spese per la frequenza di scuole di specializzazione, master, conservatori, ecc.

Detrazione spese per la scuola: fino a 152 euro di risparmio

Una delle due detrazioni fiscali fruibili nel 730 è quella relativa alle Spese di istruzione non universitarie dichiarabili nel rigo E8/E10 del quadro E – Oneri e spese del modello 730, con il codice 12. Vediamo tutti gli aspetti di questa detrazione, prima di affrontare la detrazione per le spese universitarie.

La lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 15 del TUIR, in materia di detrazione delle spese di istruzione introduce una ulteriore detrazione per “le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800 euro per l’anno 2019 per alunno o studente”.

Il limite di detraibili di tali spese, tuttavia, è variabile negli anni. Dal 2019 il limite massimo è fermo ad 800 euro, quindi per l'anno d'imposta 2020 è fissato a 800 euro per alunno o per studente.

Così è possibile portare in detrazione fino a 800 euro e quindi detrarre un massimo del 19% di questa cifra, quindi il risparmio Irpef sulle spese di istruzione non universitarie è pari a 152 euro.

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.

La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge n. 62 del 2000, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Quali sono le scuole per le quali spetta la detrazione

Appurato che è stata effettuata una distinzione tra le spese “scolastiche” e quelle universitarie, per le prime la detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);

sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

La scuola dell’infanzia è aperta a tutti i bambini italiani e stranieri che abbiano un'età compresa fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre. Ha durata triennale e non è obbligatoria.

Il primo ciclo di istruzione si articola in due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori:

  1. la scuola primaria, della durata di cinque anni;
  2. la scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni.

Quale è la scuola secondaria di primo e secondo grado? La scuola secondaria di primo grado, comunemente denominata scuola media o scuola media inferiore, è nell'ordinamento italiano un percorso scolastico obbligatorio di durata triennale e accoglie i ragazzi dagli 11 ai 14 anni che costituisce insieme alla scuola primaria il primo ciclo di studio dell'ordinamento scolastico italiano. La scuola secondaria di primo grado segue la scuola primaria (che deve essere conclusa per poter accedere al percorso scolastico successivo); per poter successivamente accedere alla scuola secondaria di secondo grado è necessario superare l'esame di stato del primo ciclo di studio.

La scuola secondaria di secondo grado, colloquialmente scuola superiore, comprende le istituzioni scolastiche della seconda parte del secondo ciclo di istruzione in Italia per i ragazzi dai 14 ai 18-19 anni. La scuola secondaria precede il terzo ciclo di istruzione, a cui appartengono le istituzioni universitarie e quelle artistiche. Alla scuola secondaria di secondo grado si accede dopo il conseguimento della licenza di scuola media al termine della scuola secondaria di primo grado. La scuola secondaria di secondo grado precede l'Università.

Detrazione spese per Conservatori di musica

La detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per l’istruzione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Mentre i nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13). Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori

Donazioni alla scuola detraibili

Rientrano, inoltre, tra le spese per le quali è consentita la detrazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tuttavia, bisogna sottolineare che tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Detrazione per la mensa scolastica

Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese per la mensa scolastica (Circolare 02.03.2016 n. 3/E risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68). Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado (Circolare 06.05.2016 n. 18/E risposta 2.1).

Detrazione per le gite scolastiche, corsi di lingua, teatro

Analogamente sono detraibili le spese per le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad es: all’agenzia di viaggio).

Qualora il pagamento della spesa relativa alla gita scolastica sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio tramite il rappresentante di classe, affinché il contribuente possa “scaricare” le spese e usufruire della detrazione del 19% è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Niente detrazione per acquisto libri e cancelleria

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).

Detrazione per il trasporto scolastico dal 1 gennaio 2020

La detrazione spetta per le spese relativa al servizio di trasporto scolastico, a partire dal 1 gennaio 2020, quindi le spese sono detraibili con il 730/2021 e si sommano alla detrazione. Ecco la detrazione per servizio di trasporto scolastico.

Spese scolastiche detraibili fino a 800 euro

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno d'imposta 2020 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

Divieto di cumulo con erogazioni liberali

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per le spese scolastiche non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352) con il codice 12.

Spese rimborsate dal datore di lavoro

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2020 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2021 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata. Quindi ad esempio poniamo di aver sostenuto una spesa per asilo nido di 1.000 euro e il datore di lavoro ne ha rimborsato 600 euro, la detrazione spetta sulla parte non rimborsata e cioè su 400 euro.

Documentazione necessaria

Al fine del riconoscimento dell’onere il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020.

Se il servizio è pagato in contanti o con carta. Se per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) o l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente.

L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.

A partire dall’anno 2019 non è possibile integrare il documento di spesa con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola così come era consentito per le spese sostenute nell’anno 2015 in sede di prima applicazione della norma (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

Spese per gite scolastiche, corsi di lingua e teatro

Vediamo ora le spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio, corsi di lingua, teatro).

Per tali spese, al fine di usufruire della detrazione del 19 per cento, vanno controllate e conservate le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2019 e i dati dell’alunno o studente.

Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente.  Inoltre, se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Detrazione per spese universitarie

Con la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate alcune importanti semplificazioni in merito alle detrazioni fiscali per tasse e contributi dovuti per la frequenza di corsi di istruzione. I commi 954 e 955 dell’art. 1 della Legge di Stabilità hanno riscritto l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, ossia la norma che disciplina le detrazioni per spese di istruzione e universitarie.

Sono previste detrazioni per “le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.

Elenco corsi detraibili

La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute per la frequenza di:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento (Circolare 1.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
  • master universitari. Un master erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11);
  • Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con Circolare 24.05.2015, n. 17, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
  • nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod 12).

Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

Quali spese universitarie sono detraibili

Ecco quando spetta la detrazione per spese universitarie nel 730. Le spese sostenute per la frequentazione dell’università, sostenute da parte dello studente contribuente, oppure dai familiari nel caso lo studente sia a carico dei genitori, ammesse alla detrazione d’imposta del 19% sono le seguenti (secondo quanto elencato dalla  circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 8 luglio 2020):

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese di "ricognizione",
  • soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87);
  • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Detrazione e studenti fuori corso

Il corso legale di laurea non incide sulla possibilità di fruire della detrazione, la quale è legata al sostenimento della spesa relativa all’istruzione. Sono quindi detraibili le spese di istruzione sostenute dai studenti fuori corso per gli anni oltre il corso legale di laurea.

La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2020, anche se riferite a più anni.

Elenco spese non detraibili: libri scolastici, viaggi, ecc.

La detrazione non spetta per:

  • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 1.07.2010 n. 39, risposta 2.1);
  • le spese relative: all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.

Vacanze studio non detraibili

Non sono detraibili inoltre le spese sostenute per le vacanze studio, per i corsi su singoli materie (es. corso per la patente europea del computer), le spese per l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio di una professione e le spese sostenute per la formazione e l’aggiornamento professionale.

E’ prevista invece la detrazione del 19% per le spese per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Si tratta delle spese sostenute da studenti che studiano in università situate in un comune diverso distante almeno 100 km dal comune di residenza e comunque in una provincia diversa.

La detrazione spetta per i canoni di locazione da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (locazioni a canone libero), per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università o collegi universitari legalmente riconosciuti.

La detrazione per canoni di locazione nonché per quelli relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento spetta anche agli iscritti:

  • agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.);
  • ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.3).

La detrazione non spetta, invece, agli studenti che frequentano corsi post laurea quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro e deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

Bonus di 500 euro docenti non detraibile

Bonus di 500 euro docenti: le spese di istruzione non sono detraibili nel 730. Il bonus di 500 euro per i docenti di ruolo non è detraibile nel 730. Se il docente ha pagato delle spese di perfezionamento ed istruzione utilizzando il bonus docenti di ruolo di 500 euro le spese non sono detraibili perché la spesa non è sostenuta realmente dal contribuente. Quindi vanno considerate solo le spese di istruzioni extra bonus di 500 euro o al netto del bonus stesso.

Prova di selezione università a numero chiuso

Contributi per la prova di selezione per università a numero chiuso. La risoluzione n. 87/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate ha che il contributo per la partecipazione alla prova di selezione per l’accesso delle università a numero chiuso rientra tra le spese di istruzione detraibili al 19%. Quindi il test diretto ad accertare il livello di preparazione su determinate materie e le strutture logiche di pensiero è incluso tra le spese, ma a condizione che il test sia richiesto dall'ordinamento universitario, e lo svolgimento della prova di preselezione, costituisca una condizione indispensabile per l'accesso a corsi di istruzione universitaria.

Master, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca

Master, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca. Rientrano nella detrazione d’imposta del 19%  anche le spese per la frequenza dei master universitari qualora, per durata e struttura d’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Lo ha stabilito la circolare n. 101 del 2000. Anche in questo caso, per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Sono altresì detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario. A stabilirlo è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2003. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle per i corsi perfezionamento e le spese di iscrizione al corso di dottorato di ricerca.

Detrazione spese TFA

Sono detraibili nella misura del 19 per cento anche le spese per la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario

La risoluzione n. 77 del 2008 ha stabilito che sono altresì detraibili le spese per la frequenza della SSIS (Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario).

La detrazione del 19% spetta se la SIS può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria. 

Frequenza dei conservatori musicali

Le spese per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212 del 2005 presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari, quindi sono detraibili.

La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari”. Gli istituti musicali privati non rientrano nel novero dei conservatori pareggiati. La stessa circolare ha chiarito inoltre che “le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al  precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle  sostenute per la formazione scolastica secondaria”.

Quali documenti sono da considerare e conservare

Per poter usufruire della detrazione del 19% delle spese sostenute verso le università sarà necessario controllare e conservare tutti i documenti giustificativi delle spese rilasciati dall’ente che attestano il pagamento della spesa per l’anno di imposta oggetto della dichiarazione.

Nello specifico per le spese di istruzione sostenute per università statali andranno conservate le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020.

Se si tratta di spese di istruzione sostenute per università non statali, andranno conservate le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020. Tuttavia, per questo tipo di università si ricorda che la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR.

Infine, per le spese sostenute per corsi di specializzazione in psicoterapia, per poter godere della detrazione del 19% della spesa andranno conservate le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2020. Sarà inoltre necessaria l’attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MIUR.

Chi fruisce della detrazione del 19% per spese di istruzione

La detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto l’onere e le ricevute dei pagamenti sono quietanze liberatorie e possono essere utilizzate come documenti legali nelle dichiarazioni dei redditi. Le ricevute da utilizzare sono tutte quelle pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti.

Se lo studente è percettore di un reddito superiore a 2.840,51 euro (ad esempio perché abbina allo status di studente un’attività lavorativa), non è più fiscalmente a carico dei genitori e quindi potrà fruire in prima persona delle detrazioni. Se lo studente invece non è percettore di un reddito imponibile ai fini Irpef, ed è quindi a carico di altri soggetti (i genitori), la detrazione fiscale del 19% può essere richiesta dal genitore contribuente.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Quindi possono fruirne anche i genitori per le spese di istruzione di figli studenti che non hanno percepito nell’anno di riferimento un reddito superiore a 2.840,51 euro, al netto degli oneri deducibili. Nel caso di presentazione del modello 730 2021, l’anno di riferimento sia per le spese che per il reddito è il 2020. Per maggiori informazioni vediamo lo status di familiare a carico.

Inoltre, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa (ad esempio il genitore) nell’interesse di familiari a carico anche nell’ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare terzo anche esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, ferme restando determinate ipotesi come acquisto di autovetture per disabili, spese per la frequenza di asili nido.

Ovviamente valgono in caso di studente fiscalmente a carico dei genitori, le regole relative alla ripartizione della detrazione fiscale tra i genitori, con riferimento all’effettivo sostenimento delle spese da parte del genitore. Nel caso ci fosse una ripartizione differente da quella normale del 50% per genitore prevista dal TUIR, nel documento andrà annotata la percentuale ed il genitore a cui spetta il 100% della detrazione potrà considerare per intero la spesa sostenuta per il figlio, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta Irpef del 19%. Se un genitore è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo potrà usufruire per intero della detrazione del 19 per cento per la spesa sostenuta per il figlio anche se il documento di spesa è intestato all’altro genitore fiscalmente a carico.

Università private e telematiche: limiti di spesa detraibile

Come abbiamo visto l'art. 15 del TUIR in merito alla detraibilità delle spese universitarie è stato modificato.

In precedenza, l’art. 15, comma 1, lettera e) del TUIR, modificato dalla legge n. 107 del 2015, faceva riferimento alla possibilità di detrarre “le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in  misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Dal 2015 invece conta, per gli studenti iscritti ad università non statali, il Decreto del MUIR.

Quindi, nel caso in cui il soggetto che sostiene la spesa o che, nell’interesse del quale è sostenuta la spesa, sia iscritto ad un’università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR. Tale decreto deve essere emesso entro il 31 dicembre e deve tener conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.

Pertanto, ai fini fiscali, gli studenti devono verificare l’entità degli importi detraibili in relazione a quanto indicato annualmente dal decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La modifica normativa è operativa e quindi sarà possibile portare in detrazione nel modello 730/2021:

  • l’intera spesa sostenuta nell’anno 2020 per la frequenza di università statali;
  • per le università non statali, la spesa detraibile (la detrazione per spese universitaria massima) è determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che per il 2020 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.44 dell'22 febbraio 2021.

Quindi per quanto riguarda le spese universitarie detraibili del 2020, l'importo massimo per le tasse universitarie private o non statali dipende dal decreto del MIUR.

Le spese per le università private e le rette sostenute per le università telematiche rientrano tra le spese detraibili. E’ possibile fruire della detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione anche per gli oneri sostenuti per l’iscrizione ad università telematiche, ossia le università dove c’è la frequenza dei corsi online. Si tratta di istituti d’istruzione superiore di livello universitario abilitati a rilasciare lauree, dottorati di ricerca, con modalità a distanza basate sulle nuove tecnologie. La condizione per la fruizione è che l’università sia riconosciuta con decreto dal Muir.

Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.

Università private e telematiche: Limiti di spesa detraibile. Per le università private l’importo detraibile, quindi, è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina.

Con DM MIUR 30 dicembre 2020, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2020 (nella dichiarazione dei redditi o 730 2021) ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio.

Gli importi determinati dal Miur per l’anno di imposta 2019 sono i seguenti (in base all'area disciplinare):

  • Medica: € 3.700 per il Nord, € 2.900 per il Centro, € 1.800 per il Sud;
  • Sanitaria: € 2.600 per il Nord, € 2.200 per il Centro, € 1.600 per il Sud;
  • Scientifico-Tecnologica: € 3.500 per il Nord, € 2.400 per il Centro, € 1.600 per il Sud;
  • Umanistico-sociale; € 2.800 per il Nord, € 2.300 per il Centro, € 1.500 per il Sud.

Con il Nord si intende le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto.

Con il Centro si intende le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

Con il Sud e Isole si intende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Quali sono le università sanitarie e mediche

Ai fini della detrazione fiscale, nei limiti imposti dal legislatore, vediamo quali sono le università sanitarie e mediche per le quali spetta la detrazione per spese universitarie statali e non statali (secondo i limiti del DM).

Le università sanitarie sono i seguenti corsi di laurea:

  • LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
  • LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
  • LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
  • LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Ed i seguenti corsi di laurea magistrale (sempre sanitarie):

  • LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche
  • LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
  • LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche
  • LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università dell'area medica sono:

  • LM-46 Odontoiatra e protesi dentaria
  • LM-41 Medicina e chirurgia
  • LM-42 Medicina veterinaria

Quali sono le università scientifico-tecnologiche

Ai fini della detrazione fiscale, nei limiti imposti dal legislatore, vediamo quali sono le università scientifico-tecnologiche per le quali spetta la detrazione per spese universitarie statali e non statali (secondo i limiti del DM).

Le università scientifico-Tecnologica sono:

  • L-13 Scienze biologiche
  • L-17 Scienze dell’architettura
  • L-2 Biotecnologie
  • L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
  • L-22 Scienze delle attività motorie e sportive
  • L-23 Scienze e tecniche dell’ edilizia
  • L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
  • L-26 Scienze e tecnologie alimentari
  • L-27 Scienze e tecnologie chimiche
  • L-28 Scienze e tecnologie della navigazione
  • L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche
  • L-30 Scienze e tecnologie fisiche
  • L-31 Scienze e tecnologie informatiche
  • L-32 Scienze e tecnologie per l’ ambiente e la natura
  • L-34 Scienze geologiche
  • L-35 Scienze matematiche
  • L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
  • L-4 Disegno industriale
  • L-41 Statistica
  • L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
  • L-7 Ingegneria civile e ambientale
  • L-8 Ingegneria dell’informazione
  • L-9 Ingegneria industriale

E i seguenti corsi di laurea magistrale (sempre scientifico – tecnologica):

  • LM-3 Architettura del paesaggio
  • LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
  • LM-6 Biologia
  • LM-7 Biotecnologie agrarie
  • LM-8 Biotecnologie industriali
  • LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
  • LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali
  • LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali
  • LM-12 Design
  • LM-17 Fisica
  • LM-18 Informatica
  • LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
  • LM-21 Ingegneria biomedica
  • LM-22 Ingegneria chimica
  • LM-23 Ingegneria civile
  • LM-24 Ingegneria dei sistemi edili
  • LM-25 Ingegneria dell’automazione
  • LM-26 Ingegneria della sicurezza
  • LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
  • LM-28 Ingegneria elettrica
  • LM-29 Ingegneria elettronica
  • LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
  • LM-31 Ingegneria gestionale
  • LM-32 Ingegneria informatica
  • LM-33 Ingegneria meccanica
  • LM-34 Ingegneria navale
  • LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio
  • LM-40 Matematica
  • LM-44 Modellistica matematica-fisica per l’ingegneria
  • LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie
  • LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
  • LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali
  • LM-54 Scienze chimiche
  • LM-58 Scienze dell’universo
  • LM-60 Scienze della natura
  • LM-61 Scienze della nutrizione umana
  • LM-66 Sicurezza informatica
  • LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
  • LM-68 Scienze e tecniche dello sport
  • LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
  • LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
  • LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
  • LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione
  • LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
  • LM-74 Scienze e tecnologie geologiche
  • LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio
  • LM-79 Scienze geofisiche
  • LM-82 Scienze statistiche
  • LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie
  • LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
  • LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione.

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università dell'area scientifico tecnologica sono:

  • LM-R/02 Conservazione e restauro dei beni culturali
  • LM-4 C.U. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale)
  • LM-13 Farmacie e farmacia industriale.

Quali sono le università umanistico sociali

Ai fini della detrazione fiscale, nei limiti imposti dal legislatore, vediamo quali sono le università umanistico sociali per le quali spetta la detrazione per spese universitarie statali e non statali (secondo i limiti del DM).

Le università umanistico – sociale sono:

  • L-1 Beni Culturali
  • L-10 Lettere
  • L-11 Lingue e culture moderne
  • L-12 Mediazione linguistica
  • L-14 Scienze dei servizi giuridici
  • L-15 Scienze del turismo
  • L-16 Scienze dell’ amministrazione e dell’ organizzazione
  • L-18 Scienze dell’ economia e della gestione aziendale
  • L-19 Scienze dell’ educazione e della formazione
  • L-20 Scienze della comunicazione
  • L-24 Scienze e tecniche psicologiche
  • L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
  • L-33 Scienze economiche
  • L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali
  • L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace
  • L-39 Servizio sociale
  • L-40 Sociologia
  • L-42 Storia
  • L-5 Filosofia
  • L-6 Geografia
  • DS/1 Scienze della difesa e della sicurezza.

E i seguenti corsi di laurea magistrale (sempre umanistico sociale):

  • LM-1 Antropologia culturale ed etnologia
  • LM-2 Archeologia
  • LM-5 Archivista e biblioteconomia
  • LM-14 Filologia moderna
  • LM-15 Filologia, letterature e storia dell’ antichità
  • LM-16 Finanza
  • LM-19 Informazione e sistemi editoriali
  • LM-36 Lingue e letterature dell’ Africa e dell’ Asia
  • LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane
  • LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
  • LM-39 Linguistica
  • LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche
  • LM-45 Musicologia e beni musicali
  • LM-49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici
  • LM-50 Programmazione e gestione dei sistemi educativi
  • LM-51 Psicologia
  • LM-52 Relazioni internazionali
  • LM-55 Scienze cognitive
  • LM-56 Scienze dell’ economia
  • LM-57 Scienze dell’ educazione degli adulti e della formazione continua
  • LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’ impresa e pubblicità
  • LM-62 Scienze della politica
  • LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
  • LM-64 Scienze delle religioni
  • LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale
  • LM-76 Scienze economiche per l’ ambiente e la cultura
  • LM-77 Scienze economico-aziendali
  • LM-78 Scienze filosofiche
  • LM-80 Scienze geografiche
  • LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
  • LM-84 Scienze storiche
  • LM-85 Scienze pedagogiche
  • LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
  • LM-88 Sociologia e ricerca sociale
  • LM-89 Storia dell’ arte
  • LM-90 Studi europei
  • LM-92 Teorie della comunicazione
  • LM-93 Teorie metodologiche dell’ e-learning e della media education
  • LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato
  • DS/S Scienze della difesa e della sicurezza.

Nell'ambito dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, le università dell'area umanistico sociale sono:

  • LM-85 bis Scienze della formazione primaria
  • LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza.

Cambio università: come funziona la detrazione

Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.

Dottorato di ricerca, specializzazione e master: limite di spesa detraibile

I limiti massimi delle spese sostenute dagli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello sono pari all'importo massimo di cui in precedenza,  quindi vale a dire:

  • € 3.700 per i corsi e ai master aventi sede nelle regioni del Nord,
  • € 2.900 per quelli delle regioni del  Centro
  • ed € 1.800 per le regioni del Sud ed Isole.

Tali limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.

Agli importi di cui sopra va sommato, l'importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Dagli importi determinati dal Ministero deriva che la detrazione d’imposta, da scomputarsi dall’IRPEF dovuta, è pari, con riferimento ad esempio all’area umanistico-sociale, per le università situate nel Centro Italia, ad € 551 (€ 2.900 x 19/100).

Ad esempio, uno studente universitario iscritto all’Università Telematica (es. Pegaso) alla Facoltà di Economia e residente in Campania, potrà detrarre un totale di 1.800 euro per l’anno 2020.

Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.

In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.

Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.

Nel limite di spesa individuato dal decreto del MIUR è compresa anche l’imposta di bollo. Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’art. 3 della legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni (vedi art. 1, comma 4, del decreto MIUR).

Corsi di laurea in teologia presso il Vaticano

le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”.

Per quanto concerne la zona geografica di riferimento si ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.

Tasse universitarie ridotte in base al valore ISEEU

L’attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior parte delle università pubbliche offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle  condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEEU del proprio nucleo  familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione,  l’applicazione della tariffa più elevata. La presentazione della certificazione  ISEEU non è obbligatoria ma rappresenta una opportunità per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 2009 ha chiarito che “l’art. 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di  corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali. In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani”.

Spese universitarie all'estero: limite di detrazione

Ai fini della detrazione delle spese per frequenza all’estero di corsi universitari, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Per le spese sostenute, invece, per la frequenza di corsi post-laurea all’estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post-laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Pertanto in base al domicilio del contribuente, quindi dello studente, il corso di laurea all'estero sarà detraibile secondo gli importi determinati con decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Gli importi determinati dal Miur per l’anno di imposta 2020 sono i seguenti (in base all'area disciplinare):

  • Medica: € 3.700 per il Nord, € 2.900 per il Centro, € 1.800 per il Sud;
  • Sanitaria: € 2.600 per il Nord, € 2.200 per il Centro, € 1.600 per il Sud;
  • Scientifico-Tecnologica: € 3.500 per il Nord, € 2.400 per il Centro, € 1.600 per il Sud;
  • Umanistico-sociale; € 2.800 per il Nord, € 2.300 per il Centro, € 1.500 per il Sud.

Le spese universitarie sostenute per gli studi all’estero non sono detraibili nel 730 o nel modello Redditi se sostenute attraverso un prestito anche se questo viene poi restituito. Il motivo sta nell’ente beneficiario del pagamento che non è più l’università bensì l’ente che ha concesso il prestito. In questo caso la spesa non è qualificabile come spesa di iscrizione ad un corso universitario. Vediamo l'interpello sulle spese universitarie estere non detraibili in caso di prestito o finanziamento.

Le spese di istruzione nel modello 730/2021

Nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 è possibile indicare tutte le spese per le quali fruire delle detrazioni fiscali. La sezione I tratta le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%.

Nel modello 730 2021 relativo ai redditi del 2020 (e alle spese d’istruzione e tasse universitarie sostenute nell’anno 2019) le spese di istruzione andranno indicate in uno dei righi da E8 a E 10 – Altre spese del Quadro E – Oneri e Spese. Accanto al rigo c’è una casella quadrata dove indicare il Codice spesa.

Le spese di istruzione scolastiche non universitarie, quindi per le spese di istruzione  sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente, va dichiarata la spesa sostenuta in uno dei righi da E8 a E10 con il codice 12.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Le spese di istruzione universitarie invece bisogna dichiarare la spesa sostenuta in uno dei righi da E8 a E10 con il codice 13.

Le istruzioni del modello 730 stabiliscono che "per le spese di istruzione  sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali".

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Vale il principio di cassa. In termini fiscali non ha importanza l’anno (accademico ad esempio) a cui si riferisce la spesa. Come per gli altri oneri e spese del quadro E del modello 730, vale il principio di cassa, ossia è importante la data in cui è stata sostenuta la spesa. Se la spesa è sostenuta nell’anno 2020, andrà considerata,  ai fini della fruizione della detrazione d’imposta del 19%, nel modello 730 2021, che è riferito ai redditi ed alle spese sostenute nell’anno 2020.

Due anni accademici nel 730. Come già detto, le ricevute da utilizzare nella dichiarazione dei redditi sono tutte quelle pagate nel corso dell’anno di riferimento dei redditi da dichiarare, anche se relative a due anni accademici distinti. Quindi ad esempio se nel 2020 sono state pagate le tasse universitarie relativamente all'anno accademico 2018-2019 e anche relativo all'anno accademico 2019-2020, vanno tutte inserite nel 730 del 2021, se la spesa è stata sostenuta nell'anno 2020, che è l'anno d'imposta per il quale si presenta il modello 730/2021.

Spese di istruzione nel 730 precompilato

Anche per il 2021 nel 730 precompilato sono presenti le spese di istruzione. Ricordiamo che il 730 precompilato è il modello 730 che il contribuente riceve dal Fisco ed è consultabile, oltre che accettabile o modificabile direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il codice PIN.

Quali spese di istruzione universitaria sono nel 730 precompilato. Sul modello 730 precompilato 2021 sono inserite le seguenti voci:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • quelli universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento;
  • master che per durata e insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
  • corsi di dottorato di ricerca.

Ovviamente, il contribuente prima di accettare il 730 precompilato dovrà controllare quali spese universitarie sono state inserite, soprattutto dovrà controllare se nel 730 precompilato sono indicate voci per le quali si abbia fruito di rimborsi da parti di Enti diversi dall’Università.

Per individuare le spese universitarie nel 730 precompilato bisogna controllare il quadro E – Oneri che compare nel menù a tendina a sinistra. La spesa può trovarsi nei righi da E8 a E10. Se il contribuente trova il codice 13 compilato, allora si riferisce alle spese funebri sostenute nell'anno d'imposta 2020.

Tra le spese universitarie non presenti nel 730 precompilato 2021 ci sono quelle sostenute per i test di ammissione e per le prove di preselezioni, spese che il contribuente dovrà integrare autonomamente nella dichiarazione precompilata.

Tra le spese relative all'istruzione dei figli, o dei familiari a carico, presenti nel 730 precompilato troviamo le spese per la frequenza degli asilo nido e relativi rimborsi che vengono comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi.

Altre spese di istruzione detraibili da dichiarare nel 730

Vediamo ora l'elenco delle altre spese di istruzione da dichiarare nel 730

Istituti tecnici superiori (I.T.S.)

Istituti tecnici superiori: Le tasse pagate per l’iscrizione sono detraibili e rientrano tra le spese di istruzione. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha precisato che i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) rientrano nel segmento dell’istruzione superiore non universitaria e presentano una fisionomia autonoma e distinta dai corsi di istruzione secondaria e universitaria. Ma secondo il Fisco, su parere del MUIR, gli I.T.S. si collocano nell’ambito del segmento di istruzione superiore del sistema italiano di istruzione e formazione e quindi rientrano nella lettera e) dell’art. 15 del TUIR, la quale stabilisce che la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.”. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Per la determinazione dell’importo ammissibile alla detrazione, si richiama quanto previsto nell’allegato A, punto 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2013, in cui è previsto che “Le Regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell’importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle Fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.”.

Istituti tecnici superiori. Nessuna detrazione sui canoni di locazione. Non è possibile fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università, anche per gli studenti iscritti a corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione connessa al pagamento del canone di locazione prevista dalla lett. i –sexies), comma 1, dell’art. 15 del TUIR, riguarda esclusivamente gli studenti “iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso” da quello di residenza. In tal senso non è possibile equiparare i corsi seguiti presso gli ITS a corsi di laurea universitari (parere del MUIR) e pertanto la frequenza di tali corsi non consenta di fruire della detrazione per canoni di locazione.

Studenti fuori sede: c’è anche la detrazione sugli affitti

E’ possibile fruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede, ossia ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza. La detrazione è del 19%. Per maggiori informazioni vediamo la detrazioni per studenti fuori sede. La detrazione sugli affitti per gli studenti universitari fuori sede spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.

Frequenza di asili nido

Oltre alle spese di istruzione, per scuola e università, da indicare nei righi da E8 a E10 – Altre spese con il Codice spesa n. 33, sono oggetto di agevolazione fiscale anche le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni della Certificazione unica (ex modello CUD).

 

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