Unico 2011: le compensazioni delle imposte col modello F24
Ogni anno i contribuenti devono presentare la dichiarazione dei redditi, tranne nei casi di esonero. All’atto della presentazione della dichiarazione, tramite il modello 730 o il modello Unico, il contribuente effettuerà il calcolo delle imposte dovute o dei rimborsi da ricevere. In entrambi i casi, sorge per il contribuente la necessità di recuperare le somme a credito o di pagare le imposte a debito.
Una delle facoltà concesse al contribuente è la possibilità di optare per la compensazione delle imposte. Infatti, con il modello F24, è possibile compensare i crediti ed i debiti risultanti dalla dichiarazione con i crediti e debiti risultanti da altri enti impositori, oltre l’Erario, come Stato, Inps, Enti locali, Inail, Enpals. Per esempio possono essere compensati crediti Irpef con eventuali contributi Inps da versare a debito.
Il modello F24 infatti permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati che gli importi a debito dovuti ed il pagamento finale è la differenza tra tutte le voci del modello. Il modello F24 infatti si compone di una “sezione Erario” con le imposte dirette (es. IRPEF), l’Iva, le ritenute alla fonte e altri tributi e interessi, ma anche di una “sezione Inps”, con la possibilità di inserire i contributi, di una “sezione Regioni” con i tributi locali (es. Addizionali regionali, IRAP), di una sezione ICI e altri tributi locali (es. Addizionali comunali) e, infine, di una sezione altri enti previdenziali ed assicurativi (soprattutto l’Inail).
F24 con compensazione a zero euro. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Tale operazione permette a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni effettuate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.
Crediti d’imposta da Unico 2011
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2011 possono essere utilizzati per compensare debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti. In via di principio, quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio, purché ci siano le seguenti condizioni:
- il contribuente sia in grado di effettuare i conteggi relativi;
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere calcolati in diminuzione di quanto risulta dovuto solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell’eccedenza dell’IVA detraibile nel corso dell’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione di questa eccedenza.
I crediti INPS risultanti dal Modello DM10/2 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa, barrando l’apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.
Possono essere compensati, inoltre, i crediti risultanti dalla liquidazione effettuata nel quadro RR del Modello UNICO 2011 relativo agli iscritti alle gestioni speciali artigiani e commercianti ed ai professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi dell’INPS. La compensazione può essere effettuata fino alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione successiva.
I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall’autoliquidazione dell’anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. In pratica, uncredito derivante dall’autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al 18 febbraio 2011, potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L’eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso. Non possono essere utilizzati in compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell’INAIL.
Limiti alla compensazione
L’Agenzia delle Entrate pone i seguenti limiti:
- Ai sensi dell’art. 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.
- il comma 7 dello stesso art. 10 del decreto legge n. 78 del 2009, subordina l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.
- Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.
Scelta tra crediti e debiti nella compensazione
Il contribuente ha libertà nella scelta della compensazione tra le somme a debito e le somme a credito e gli importi a rimborso o da compensare, che non ha chiesto a rimborso.
Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.
Ad esempio, l’eccedenza a credito IRPEF può essere utilizzata per compensare altri debiti (imposte sostitutive, ritenute) piuttosto che per diminuire l’acconto IRPEF. In pratica, qualora il credito IRPEF sia superiore all’acconto IRPEF dovuto, può utilizzare il credito eccedente per compensare, in tutto o in parte, altri debiti (IVA, INPS) presentando il modello F24, nel quale deve indicare tale eccedenza nella colonna “Importi a credito compensati”.
In caso, invece, di credito IRPEF inferiore all’acconto IRPEF dovuto, deve effettuare il versamento, in misura pari alla differenza tra l’importo a debito e quello a credito, indicando tale ammontare nella colonna “Importi a debito versati” del modello F24.