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730 precompilato 2019 online: novità, scadenze, rimborsi e pagamenti Irpef

Il modello 730 precompilato 2019 è online con tante novità, come la compilazione assistita. La scadenza per la presentazione online è il 23 luglio 2018, l’invio a partire dal 2 maggio. Vediamo come scaricare il 730 precompilato online con il Pin Inps e Agenzia delle Entrate, cosa contiene il 730 precompilato, come modificare o integrare le spese sanitarie e le altre spese detraibili, quali sono le date di arrivo dei rimborsi Irpef o delle scadenze di pagamento e come funziona con il 730 precompilato senza sostituto d’imposta.
A cura di Antonio Barbato
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730 precompilato online

A partire dal 15 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, sul proprio sito internet, il modello 730 precompilato 2019. Per accedere al 730 precompilato è necessario il PIN, con il quale è appunto possibile scaricare il 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi precompilata, studiarne in contenuto, eventualmente modificarla o integrarla o confermarla. In alternativa, è sempre possibile presentare il modello 730 anche non in versione precompilata tramite CAF e professionisti abilitati (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, ecc.).

La dichiarazione precompilata 2019, sia nella versione 730 precompilato 2019 che nella versione modello Redditi Persone fisiche per chi la partita IVA, è diventata realtà già da alcuni anni, nello specifico è stata introdotta con Legge Delega riforma fiscale, legge 11 marzo 2014, n.23.

Si tratta di una vera e propria dichiarazione dei redditi nella quale l’Agenzia ha già inserito i dati su redditi, ritenute, versamenti e alcune spese detraibili o oneri deducibili.

Il contribuente che accede al 730 precompilato in teoria deve solo verificare se i dati inseriti sono corretti. Quindi, a seconda dei casi, può:

  • accettare la dichiarazione senza fare modifiche;
  • rettificare i dati non corretti a partire dal 2 maggio;
  • integrare la dichiarazione per inserire, ad esempio, altre spese deducibili o detraibili.

La scadenza del termine di presentazione del modello 730 precompilato 2019 è fissata al 23 luglio 2019.

Per coloro che presentano il 730 precompilato al sostituto d'imposta la scadenza è il 7 luglio 2019.

L’invio del 730 precompilato online potrà essere effettuato a partire dal 2 maggio 2019.

Il contribuente non ha nessun obbligo di adesione al 730 precompilato, infatti la dichiarazione 730 precompilato è facoltativa. È sempre possibile presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (modello 730 o modello Unico) tramite CAF o professionisti abilitati (Consulenti del Lavoro o Dottori Commercialisti).

Vediamo insieme nello specifico chi può compilare il modello 730 precompilato, per quali redditi è possibile usufruirne, come richiedere il codice Pin e tutte le date per l’invio del 730 precompilato, nonché le date utili per i pagamenti delle imposte o per gli eventuali rimborsi Irpef.

730 precompilato 2019 novità

Le principali novità per il 730 precompilato 2019 riguardano essenzialmente l’inserimento di nuovi oneri e spese all’interno della precompilata che precedentemente erano state escluse.

Con il 730 precompilato 2019, ossia nella dichiarazione precompilata, il contribuente che ne usufruirà troverà inserite anche:

  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • le spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) su parti comuni condominiali.

Inoltre, nel 730 precompilato, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, ed anche quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali come ad esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico.

Questi nuovi oneri e spese inclusi nella precompilata del 2019 si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall'Agenzia delle Entrate e cioè:

  • le spese sanitarie e relativi rimborsi;le spese veterinarie;
  • gli interessi passivi sui mutui in corso;i premi assicurativi;
  • i contributi previdenziali e assistenziali;i contributi versati per lavoratori domestici;
  • le spese universitarie e relativi rimborsi;
  • le spese funebri;
  • i contributi versati alla previdenza complementare;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali;
  • i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale;
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
  • i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso;
  • le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica sempreché siano state comunicate in quanto l’invio è facoltativo.

Un’altra importante novità prevista per il 2019 è la possibilità, prevista dal 10 maggio 2019, di compilare in maniera assistita tutto il quadro E del 730 precompilato, attraverso appunto la compilazione assistita. Infatti, inizialmente era possibile solo modificare in modo assistito le sezioni I e II del quadro E.

730 precompilato: arriva l’aiuto con la compilazione assistita

Un’altra novità per il 2019 è la possibilità di compilare il 730 precompilato attraverso la compilazione “assistita”.

Cosa è la compilazione assistita del 730 precompilato? Un aiuto del sistema automatico del 730 precompilato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che consente di inserire dei dati e verificare come cambia la dichiarazione dei redditi precompilato.

Come accennato precedentemente, tra le novità previste per il 2019 vi è l'estensione dell'utilizzo della compilazione assistita per tutto il quadro E del modello 730/2019 precompilato. Infatti, è possibile compilare in modo "assistito" i dati relativi agli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E. Ricordiamo che fino allo scorso anno era possibile modificare con la compilazione assistita solamente le sezioni I e II del quadro E.

Il contribuente che intende modificare la propria dichiarazione 730, dopo aver visualizzato i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi, utilizzati o non utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione, può scegliere tra due modalità di compilazione del quadro E:

  • la modalità "tradizionale", ossia inserire o rettificare direttamente gli importi degli oneri sostenuti riportandoli nei relativi campi del quadro E;
  • la modalità "assistita", ossia inserire nuovi documenti di spesa non presenti oppure modificare, integrare o cancellare i dati degli oneri comunicati dai soggetti terzi. I dati aggiunti o rettificati sono poi inseriti in via automatica nel quadro E della dichiarazione dei redditi.

Quindi se il contribuente deve modificare il modello 730 2019 precompilato, perché ad esempio deve aggiungere un onere detraibile o deducibile che non rientra tra quelli precompilati ed inseriti già automanticamente dall'Agenzia delle Entrate, o modificare l’importo di una spesa che non corrisponde a quella effettivamente sostenuta, scegliere una modalità di compilazione guidata e semplificata, appunto la compilazione assistita.

Tale modalità, partendo dalle spese presenti nel foglio informativo già predisposto, dà la possibilità di inserire nuovi documenti di spesa o anche di modificare, integrare o cancellare i dati delle spese già precompilate.

Una volta confermate le modifiche effettuate sarà automaticamente l’applicazione web a ricalcolare gli oneri detraibili o deducibili e ad inserire l’importo totale negli appositi campi del quadro E del 730.

Il sistema di compilazione assistista può essere utilizzato anche per le spese sostenute per i familiari a carico.

Chi può presentare il 730 precompilato

Il 730 precompilato rappresenta una grande novità introdotta negli ultimi anni ed un’importante agevolazione in termini di tempo e costi per i contribuenti. Con tale modalità ognuno è libero di accedere al proprio 730 precompilato, controllarlo, integrarlo o correggerlo ed infine inviarlo.

Tuttavia, ci si chiede a chi è rivolto il 730 precompilato, chi può utilizzarlo, chi lo riceve e a chi è rivolto.

Essenzialmente possono utilizzare il 730 precompilato tutti i soggetti che possono compilare il 730 ordinario.

Quindi possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2019 sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi ultimi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2019; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2019 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2018 al mese di giugno dell’anno 2019;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2019 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

 

Condizione affinché il contribuente possa accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il proprio modello 730 precompilato è essere in possesso alternativamente:

  • del codice PIN per l’accesso a Fisconline;
  • di un’identità SPID;
  • delle credenziali INPS;
  • della Carta Nazionale dei Servizi.

 

Modello 730 precompilato senza sostituto d’imposta (datore di lavoro o Inps)

Ai contribuenti appena elencati è data facoltà di presentare il modello 730 precompilato o ordinario anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Si tratta di quei contribuenti che sono interessati a presentare il modello 730 precompilato pur essendo attualmente privi di sostituto d’imposta, ossia che al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono privi di un datore di lavoro (es. lavoratori licenziati, lavoratori che hanno lasciato il lavoro per dimissione o semplicemente i lavoratori rimasti disoccupati) o sono privi di reddito derivante da ente previdenziale (Es. Inps, ossia coloro che sono rimasti privi di una prestazione a sostegno del reddito quale ad esempio è la Naspi).

A questo punto è il caso di risolvere due dubbi del contribuente in merito alle modalità di presentazione del 730 senza sostituto ed in merito ai vantaggi di presentare il 730 precompilato senza sostituto.

La prima cosa da sapere, in merito alla presentazione del modello 730 senza sostituto è che il modello 730 precompilato senza sostituto va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario, invece, va presentato a un Caf o a un professionista abilitato, che appone il visto di conformità.

Come compilare il 730 precompilato senza sostituto. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.

In merito ai vantaggi della presentazione del 730 precompilato o ordinario, che come tutti ormai sanno si concretizzano nella possibilità di incassare i rimborsi Irpef tramite il datore di lavoro o l’Inps (si pensi a coloro che hanno da “scaricare” le spese sanitarie detraibili o le spese per i figli, per il mutuo ecc.), si pone il dubbio su se convenga presentare il modello 730 precompilato senza sostituto o, in alternativa, il modello 730 ordinario senza sostituto.

La risposta è che con il 730 precompilato senza sostituto, qualora dalla dichiarazione emerga un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate; mentre se emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

730 precompilato senza sostituto e Naspi. Va sottolineato che può capitare che il contribuente abbia un doppio reddito nell’anno d’imposta, che è il 2017 per il 730/2018. E ciò capita soprattutto a coloro che hanno da presentare il 730 precompilato senza sostituto. Ci sono molti casi in cui vi la presenza due o più Certificazioni unica, che attestano il reddito da lavoro dipendente derivante dal lavoro con contratto a tempo determinato o indeterminato, che è finito per dimissioni o licenziamento, e che attestano anche un successivo reddito derivante dalla percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi. E’ bene quindi in questi casi accedere al 730 precompilato senza sostituto per valutare la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata o comunque la presentazione del 730 senza sostituto in modalità ordinaria.

Modello 730 quali redditi

Come già chiarito in precedenza il modello 730 precompilato può essere compilato essenzialmente dagli stessi soggetti che compilano il modello 730 ordinario. Ma che tipi di redditi devono possedere tali soggetti per essere ammessi alla compilazione del modello 730? Per quali redditi è ammesso l’utilizzo del 730 precompilato?

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.

Tuttavia, c’è da dire che il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo.

Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie quindi può utilizzare il modello 730 ordinario o il modello REDDITI (ex modello Unico).

Redditi non ammessi nel 730 precompilato. Una altra casistica che si può verificare è che il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ha percepito però altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 ad esempio redditi d’impresa, in questo caso non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI (ex modello Unico).

Infine, il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri tra i soggetti esonerati.

730 precompilato: normativa e come funziona

La dichiarazione dei redditi precompilata e quindi di conseguenza il 730 precompilato è stato introdotto con il Decreto semplificazioni (D. Lgs. n. 175/2014), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2014. Tale decreto, ha infatti introdotto, in via sperimentale, il modello 730 precompilato, che l’Agenzia delle entrate rende disponibile, in via telematica, entro il 15 aprile di ogni anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Ma cosa significa 730 precompilato? La parola precompilato ci fa capire subito che il modello 730 del contribuente è stato già compilato precedentemente in maniera “automatica” ed è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate per eventuali modifiche, rettifiche e/o integrazioni.

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Dove l’Agenzia delle entrate reperisce i dati reddituali. Il 730 precompilato dall’Agenzia delle entrate è stato predisposto da quest’ultima sulla base delle informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati relativi ad alcuni oneri trasmessi dai soggetti terzi entro il 28 febbraio di ogni anno, nonché i dati contenuti nelle certificazioni uniche (ex modello CUD), trasmesse all’Agenzia entro il 7 marzo di ogni anno da ogni sostituto d’imposta (quindi il datore di lavoro o l’Inps ad esempio).

Nella Certificazione Unica dei redditi (CU ex CUD) trasmessa all’Agenzia delle Entrate dal datore di lavoro o dall’Inps sono indicati tutti i dati relativi ai redditi percepiti dal lavoratore o pensionato o percettore di prestazioni da parte dell’Inps. Questi dati reddituali sono poi stati inseriti dall’Agenzia delle Entrate nel 730 precompilato.

Oltre alle CU 2018, l’Agenzia delle Entrate riceve anche le comunicazioni da parte dei soggetti terzi, con particolare riguardo ai dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo, ai contratti e ai premi assicurativi, ai contributi previdenziali. Anche questi dati sono inseriti nel 730 precompilato poi ricevuto dal contribuente (o per meglio dire, scaricabile dal contribuente).

I contribuenti infatti possono accedere al modello 730 precompilato direttamente, attraverso il sito internet dell’Agenzia delle entrate, ovvero, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale o tramite un intermediario (Caf e professionisti abilitati).

La dichiarazione precompilata scaricata dal contribuente può essere accettata senza modifiche, o modificata, o integrata con dati ulteriori rispetto a quelli proposti dall’Agenzia. Anche tali attività possono essere svolte direttamente dal contribuente o delegate al proprio sostituto d’imposta o ad un Caf o ad un professionista abilitato.

730 precompilato: dichiarazione congiunta

E' ammessa la possibilità per i contribuenti di presentare il modello 730 precompilato in forma congiunta. Tale possibilità è prevista se entrambi i coniugi  posseggono redditi che permettono la presentazione del modello 730 e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730. In questo caso i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.

730 precompilato: date scadenze termini di presentazione

Come detto precedentemente dal 15 aprile di ogni anno l’Agenza delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il 730 precompilato, in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Quindi dal 15 aprile 2019 è disponibile, nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato.

Dal 2 maggio è possibile: accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.

Infatti una volta che il 730 precompilato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può modificarlo, integrarlo, rettificarlo qualora i dati in proprio possesso discostino da quelli caricati direttamente dall’Agenzia delle Entrate oppure se ritiene che tutto sia corretto può accettarlo senza apportare cambiamenti. La presentazione può essere effettuata direttamente (in prima persona) oppure tramite sostituto.

Terminata la compilazione o confermati i dati il contribuente può procedere all’invio del 730 precompilato a partire dal 2 maggio 2019.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

  • il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
  • il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta (datore di lavoro).

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

730 precompilato: tutte le tappe e date di pagamento Irpef a debito

Come abbiamo appena detto il 730 precompilato sarà disponibile per i contribuenti dal 16 aprile 2019 e dal 2 maggio sarà possibile accettare, rettificare e modificare i dati contenuti nella precompilata messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.

Ma entro quando andranno versate le imposte?

Vediamo qui di seguito principali scadenze del 730 precompilato 2019.

Il 1 luglio cade l’ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta.

Il 23 luglio è invece l’ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.

Il 31 luglio è l’ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta.

Il 30 settembre è l’ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730. Sempre entro tale data il contribuente dovrà comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore.

Il 25 ottobre è l’ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata.

730 precompilato: quando arrivano i rimborsi Irpef

Una volta viste le date in cui inviare il 730 precompilato ed anche entro le quali pagare le imposte se il pagamento avviene senza sostituto, viene da chiedersi entro quando i contribuenti otterranno gli eventuali rimborsi ed anche come liquideranno le risultanze del 730 precompilato con o senza sostituto d’imposta.

Come per il 730 ordinario, anche dal 730 precompilato può risultare un credito o un debito d’imposta per il contribuente.

Per il 730 precompilato, le modalità di rimborso o trattenuta avvengono con le stesse modalità del 730 ordinario.

Poniamo il caso in cui il contribuente con sostituto d’imposta presenti 730 precompilato, si possono avere due casi:

  • 730 precompilato a credito, in questo caso se dal 730 precompilato emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico.
  • 730 precompilato a debito, alternativamente se dal 730 precompilato emerge un debito, il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre.

Il datore di lavoro o l'ente pensionistico effettua i rimborsi Irpef o effettua le trattenute, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio. Qualora sia stata richiesta, dal contribuente in fase di compilazione del modello 730, la rateizzazione dal mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate, dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

Se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Qualora le retribuzione del mese dovesse essere insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

La seconda o unica rata di acconto Irpef e cedolare secca viene trattenuta nel mese di novembre. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione oppure vuole che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, precedendo all'indicazione, sotto la propria responsabilità, dell’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Contribuente 730 precompilato senza sostituto d'imposta. Può inoltre accedere che i contribuenti interessati all’invio del 730 precompilato non abbiano un sostituto d'imposta, perché per esempio hanno perso il lavoro nel corso dell'anno, e quindi in questo caso ricevono l'eventuale rimborso direttamente dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.

Invece se dal 730 precompilato emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l'Iban del conto corrente su cui effettuare l'addebito). Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.

Il contribuente a debito che si rivolge per l'assistenza fiscale a un Caf o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

Come accedere al 730 precompilato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile di ogni anno, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it affinché gli interessati possano vedere il 730 precompilato.

Tuttavia, quello che i contribuenti più si chiedono è come si accede a tale servizio per sfruttare l’opportunità di presentare in prima persona la propria dichiarazione dei redditi o anche modello 730 2019 precompilato. Il meccanismo è più semplice di quanto si possa pensare.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:

  • online, accedendo al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
  • in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

  • un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
  • le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
  • una Carta Nazionale dei Servizi.

Quindi è bene sapere che per accedere al 730 precompilato con il Pin Inps è necessario possedere il codice PIN Inps di tipo dispositivo.

 

 

730 precompilato: come richiedere il codice Pin dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti molteplici servizi per semplificare sempre di più il rapporto tra amministrazione finanziaria e soggetti contribuenti appunto. Tra i servizi disponibili sicuramente la possibilità di compilare autonomamente la propria dichiarazione dei redditi o anche 730 è di fondamentale importanza.

I Servizi fiscali online dell’Agenzia delle Entrate permettono ai contribuenti di dichiarare, versare, registrare, consultare, calcolare quanto inerente alla loro posizione fiscale. Attraverso l’utilizzo del sito internet il contribuente può farlo comodamente da casa.

Alcuni servizi dell’Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati senza essere in possesso di credenziali di accesso, altri invece richiedono il possesso di un codice Pin.

Il contribuente persona fisica che vuole usufruire dei servizi web dell’Agenzia delle Entrate tra cui il 730 precompilato deve registrarsi ai servizi Entratel e Fisconline e ottenere il codice Pin.

Come si richiede il codice PIN? Il codice Pin per poter accedere al proprio Fisconline e da lì utilizzare i servizi dell’Agenzia delle Entrate può essere chiesto in diversi modi:

  • online dalla pagina di registrazione ai servizi telematici (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp), inserendo alcuni dati personali relativi all’ultima dichiarazione presentata, il contribuente riceverà subito la prima parte del codice Pin. La password iniziale e la seconda parte del codice Pin saranno inviate per posta al tuo domicilio. Nel caso in cui il contribuente sia in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), il sistema restituirà direttamente il codice Pin completo e la password iniziale;
  • tramite l’app dell’Agenzia utilizzabile da smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente dal sito internet o dai principali store. in ufficio personalmente in questo caso va presentato un documento di identità e si ottiene immediatamente: la prima parte del codice Pin, la password iniziale, le istruzioni per prelevare la seconda parte del codice Pin dal sito dell’Agenzia;
  • in ufficio tramite delegato, l’ufficio consegnerà al delegato la prima parte del codice Pin. La seconda parte, insieme alla password iniziale, sarà poi inviata per posta domicilio del contribuente.

Per sapere come ottenere tutti i Pin per usufruire del 730 precompilato si può consultare quanto detto nell'articolo Tutti i PIN per 730 precompilato e come ottenerli rapidamente.

Come si presenta il 730 precompilato

Il contribuente persona fisica interessato alla compilazione del modello 730 precompilato deve tuttavia sapere che la presentazione del modello dichiarativo può essere fatta in prima persona oppure tramite sostituto d’imposta, Caf, professionista abilitato.

Ricordiamo che i termini di presentazione del modello 730/2019 precompilato sono fissati al:

  • 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta;
  • 23 luglio nel caso di presentazione diretta oppure tramite Caf o professionista abilitato.

Presentazione diretta del modello 730/2019. In caso di presentazione diretta, il soggetto contribuente persona fisica in possesso delle credenziali di accesso a Fisconline o in alternativa in possesso di SPID, carta Nazionale dei Servizi o credenziali INPS presenterà in prima persona il modello 730 precompilato tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nello specifico il contribuente dovrà:

  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

A questo punto si possono verificare due casi:

  • il 730 dovrà essere integrato o corretto,
  • il 730 precompilato non presenta errori o dati incompleti.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche.

Se, invece, alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730, ad esempio per aggiungere un reddito non presente.

Può inoltre accadere che il contribuente debba aggiungere oneri detraibili e deducibili non presenti nella dichiarazione precompilata, ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.

Una volta corretto il 730, qualora sia necessario, verrà messo a disposizione del contribuente un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche apportate dal contribuente.

Il contribuente accertatosi che tutto è stato dichiarato correttamente, procederà alla presentazione del modello 730 tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate. Una volta trasmesso, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione.

Se, dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, si dovrà procedere a rettificare il modello seguendo le regole di “Rettifica del modello 730”.

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato. Il contribuente che necessita di assistenza fiscale o non ha dimestichezza con gli strumenti può comunque sfruttare la possibilità di accedere alla dichiarazione precompilata ma non provvedendo direttamente, bensì tramite altri soggetti autorizzati. Può rivolgersi infatti al CAF, al Commercialista o al Consulente del Lavoro o al sostituto d’imposta. Anche il datore di lavoro può infatti scaricare il 730 precompilato per i propri dipendenti, ma solo se presta assistenza fiscale. In ogni caso è necessario che il contribuente firmi una delega per l’accesso al proprio modello 730 precompilato.

Quindi In alternativa alla presentazione diretta il modello 730 precompilato può essere presentato:

  • al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
  • ad un Caf – dipendenti;
  • ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Presentazione 730 precompilato al datore di lavoro o Inps

Il soggetto persona fisica tenuto alla presentazione del modello 730 e che per il 2019 decide di presentare il modello 730 precompilato per dichiarare i redditi conseguiti nel 2018 e portare in deduzione ed in detrazione gli oneri sopportati, può optare per la presentazione del modello da parte del sostituto d’imposta. Che è il datore di lavoro

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare:

  • delega per l’accesso al modello 730 precompilato,
  • il modello 730-1, in busta chiusa con la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF

Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’IRPEF sono Inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Il contribuente dovrà conservare tale documentazione per far fronte ad eventuali errori.

730 precompilato presentazione al Caf o al professionista abilitato

Il contribuente intenzionato alla presentazione del modello 730 precompilato ma che non vuole provvedere in prima persona alla presentazione del modello può farlo rivolgendosi a un Caf o a un professionista abilitato.

Per farlo dovrà consegnare oltre alla delega per l’accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Inoltre, il contribuente dovrà esibire al Caf o al professionista abilitato una copia della documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione precompilata rispetto alla documentazione in possesso dal contribuente. Gli originali verranno conservati dal contribuente.

Quindi cosa portare al Caf per 730 precompilato? I principali documenti da esibire al Caf o al professionista abilitato sono:

  • la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
  • gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute;
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24;
  • la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il contribuente non deve esibire i documenti che riguardano le spese deducibili già riconosciute dal sostituto d’imposta, né la documentazione degli oneri detraibili che il sostituto d’imposta ha già considerato quando ha calcolato le imposte e ha effettuato le operazioni di conguaglio, se i documenti sono già in possesso di quest’ultimo.

Essenzialmente il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto a beneficiare di deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I documenti relativi al 730/2019 redditi 2018 vanno conservati fino al 31 dicembre 2024, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità.

I contribuenti prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle entrate e comunque:

  • entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
  • entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
  • entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

ricevono dal Caf o dal professionista una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Cosa va indicato in tale documentazione. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le variazioni se intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

Come vedere il 730 precompilato online

Per i contribuenti che per la prima volta si apprestano ad utilizzare il 730 precompilato, ma anche per coloro che l’hanno utilizzato negli anni precedente ma magari ne hanno un ricordo confuso è bene specificare come è composto il 730 precompilato e nello specifico cosa è possibile visualizzare nella sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dedicata al modello 730 precompilato.

Quindi come funziona il 730 precompilato; una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali Fisconline cosa dovrà fare il contribuente o chi per esso.

Essenzialmente, una volta che il contribuente accede al proprio 730 precompilato dall’area dedicata visualizzerà:

  • il modello 730 precompilato;
  • l’esito della liquidazione cioè il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. Tuttavia, l’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale, quale, ad esempio, la destinazione d’uso di un immobile. In questo caso il risultato finale della dichiarazione sarà disponibile dopo l’integrazione del modello 730;il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione;
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).

C’è da dire che se le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione, ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall’Anagrafe tributaria può risultare l’atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione quindi non si ha certezza che sia sfitto, dato in comodato, ecc.

Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell’anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari infatti generalmente diminuiscono nel corso degli anni).

730 precompilato: controlli Agenzia Entrate

È bene che il contribuente sappia che l’adesione al 730 precompilato genera una serie di vantaggi legati ai controlli che l’Amministrazione finanziaria effettua sui dati comunicati in dichiarazione.

Quando si sceglie di usufruire del 730 precompilato a seconda delle modifiche effettuate sul modello messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e in base al soggetto che materialmente effettuerà l’invio i controlli possono essere più o meno rigidi.

730 precompilato presentato dal contribuente. Nello specifico se il 730 precompilato viene presentato dal contribuente senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta sempre senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate. I controlli documentali possono riguardare, invece, i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica.

Inoltre, la dichiarazione precompilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell’imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale).

Se il 730 precompilato viene presentato al Caf o al professionista abilitato, con o senza modifiche, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del Caf o del professionista anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il contribuente dovrà conservare la documentazione in originale mentre il CAF o professionista ne conserva una copia.  Il 730 e la documentazione correlata devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, mentre gli anni sono due per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF.

Per le deduzioni e detrazioni relative a più annualità il termine di conservazione dei documenti decorre dall’anno di presentazione della dichiarazione dell’ultima rata.

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