Assegni familiari durante malattia, maternità, congedo parentale e infortunio
Nella normativa italiana c’è un Testo Unico sugli assegni familiari (D.P.R. n. 797/1955), che disciplina l’assegno per il nucleo familiare, la prestazione Inps pagata in busta paga per il tramite del datore di lavoro, dietro apposita domanda del lavoratore, che da aprile 2019 è telematica. Il T.U., modificato più volte, consente ai lavoratori di beneficiare degli assegni nucleo familiare o ANF anche in caso di assenza da lavoro. Tra le assenze tutelate anche la malattia, l’infortunio e la maternità. Ma fino a che punto? Per quanti mesi? Vediamo di dare risposta a questi quesiti.
L’articolo 14 stabilisce che per tutte le assenze per infortunio, malattia, gravidanza o maternità, e puerperio il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da almeno una settimana, ossia sei giorni lavorativi, realizzato anche presso più datori di un datore di lavoro, entro i 30 giorni precedenti il verificarsi dell'evento che dà luogo al diritto alla prosecuzione del beneficio.
Tale ulteriore requisito di legge in presenza di assenza da lavoro retribuita e tutelata dalla legge, che si aggiunge alla normativa sulle condizioni di spettanza degli assegni per il nucleo familiare (ecco a chi spettano gli ANF), va verificato da parte del datore di lavoro che emette la busta paga del periodo di paga di riferimento degli ANF. Il datore di lavoro è infatti il destinatario finale della risposta dell'Inps alla domanda telematica presentata dal lavoratore.
- 1Calcolo importo ANF durante le assenze
- 2Assegni familiari ANF in caso di malattia
- 3ANF in caso di infortunio e malattia professionale
- 4Assegni familiari durante gravidanza, maternità obbligatoria e facoltativa
- 5Assegni familiari e congedo parentale
- 6Assegni familiari durante il congedo per malattia del figlio
- 7Assegni familiari in caso di diverse assenze da lavoro
Calcolo importo ANF durante le assenze
La normativa degli assegni per il nucleo familiare prevede che nel periodo di paga, per la misura piena degli assegni per il nucleo familiare spettanti in busta paga, vi sia un numero minimo di ore di lavoro effettuate.
Nel caso delle assenze da lavoro tutelate e retribuite secondo legge, quali sono malattia, infortunio, gravidanze e puerperio e relativi congedi obbligatori e facoltativi, il computo delle giornate lavorate per le quali spettano gli ANF non va effettuato in base al numero di ore di lavoro effettivamente lavorate, ma anche considerando per intero, ossia prendendo a riferimento l'orario di lavoro settimanale contrattuale in termini di ore computate, le giornate di assenza da lavoro retribuita.
Assegni familiari ANF in caso di malattia
L’art. 16 del Testo Unico stabilisce che l'assegno per il nucleo familiare spetta per il periodo (di norma fino ad un massimo di 180 giorni complessivi nell'anno solare) in cui è corrisposta l’indennità di malattia o viene continuata, in tutto o in parte la corresponsione della retribuzione, nonché per i periodi di carenza dell'indennità di malattia.
Qualora il lavoratore non abbia diritto all’indennità di malattia per motivi estranei al riconoscimento della infermità (ad esempio per i periodi di carenza) né abbia titolo alla retribuzione, la corresponsione degli assegni familiari può essere proseguita fino ad un massimo di tre mesi. Nel calcolo dei tre mesi va considerata ovviamente la carenza.
L'assegno per il nucleo familiare non spetta, invece, per i periodi successivi alla cessazione dell'erogazione dell’indennità di malattia, ancorché il lavoratore continui ad essere assente per malattia e sempreché, ovviamente, non gli venga corrisposta in tutto o in parte la retribuzione.
La malattia, se sopravvenuta in periodo di preavviso lavorato, sospende il periodo di preavviso e l'assegno per il nucleo familiare spetta finché dura il rapporto di lavoro. Gli assegni familiari ANF invece non spettano, invece, per la malattia sopravvenuta in un periodo di preavviso non lavorato.
ANF in caso di infortunio e malattia professionale
A disciplinare questo caso è l’art. 15 del T.U. sugli assegni familiari. L’assegno per il nucleo familiare in caso di assenza per infortunio o malattia professionale è dovuto durante il periodo della inabilità temporanea (compresi i periodi di carenza) fino ad un massimo di tre mesi.
L'assegno spetta anche se l'infortunio si sia verificato nel periodo di preavviso ed anche nel caso in cui nel periodo indennizzato il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi motivo. Per i lavoratori non soggetti alla relativa assicurazione, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono considerati come malattia.
Per i dipendenti di quelle aziende boschive e per i dipendenti e soci lavoratori di quegli organismi cooperativi cui l'assegno per i periodi di lavoro non è corrisposto dal datore di lavoro ma dall'INPS, anche l'assegno per i periodi di malattia e maternità è corrisposto dall'INPS.
Assegni familiari durante gravidanza, maternità obbligatoria e facoltativa
In caso di assenza da lavoro per gravidanza e puerperio, che è un'assenza tutelata e retribuita dalla legge, l'assegno spetta alla lavoratrice per tutti i periodi di astensione dal lavoro obbligatoria, precedente (due mesi) o successiva (tre mesi) al parto. Ed anche in caso di maternità obbligatoria anticipata o posticipata anche interamente dopo il parto.
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto agli assegni familiari durante il congedo di maternità, la circolare Inps n. 110 del 17 aprile 1992 stabilisce che la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per gravidanza o puerperio, a condizione che risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell’evento tutelato (che è appunto la maternità obbligatoria).
L'art.17 del D.P.R. 797/1955art.17 del D.P.R. 797/1955 stabilisce che "In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 391″.
L'assegno per il nucleo familiare spetta, pertanto, anche durante la maternità ex facoltativa, ossia il congedo parentale, successiva al parto previsti dall'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
L'assegno per il nucleo familiare spetta anche in caso di assenza per adozione o affidamento di bambini.
Assegni familiari e congedo parentale
Per quanto riguarda il congedo parentale e il diritto al riconoscimento e alla misura degli assegni familiari, va ricordato che il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.
Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
Premesso ciò, in termini retributivi e quindi di spettanza degli ANF, va ricordato che l'indennità per congedo parentale spetta:
- entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;
- dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
- dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.
Dal tenore delle norme gli assegni per il nucleo familiare spettano e sono da calcolarsi in caso di assenza per congedo parentale in tutti i casi, tenendo conto dell'assenza durante il periodo di paga computandola come da contratto di lavoro e relativo numero di ore contrattuali.
Per analogia va computato nel calcolo delle assenze da lavoro ai fini del riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare anche il congedo parentale ad ore.
Per quanto riguarda i requisiti per il diritto agli assegni familiari durante il congedo parentale, come per il congedo di paternità, secondo quanto previsto dalla circolare Inps del 17 aprile 1992, la madre lavoratrice dipendente ha diritto agli assegni per il nucleo familiare per tutto il periodo indennizzabile per congedo parentale, a condizione che
risulti occupata per almeno una settimana (sei giorni lavorativi), anche presso più datori di lavoro, nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell’evento tutelato.
Assegni familiari durante il congedo per malattia del figlio
L'assegno spetta alla madre lavoratrice anche per tutti i periodi di astensione facoltativa dal lavoro durante la malattia del bambino.
Il permesso per la malattia del figlio spetta ad entrambi i genitori, alternativamente. Uno dei due genitori ha quindi diritto ad astenersi:
- durante le malattie del bambino di età non superiore ai 3 anni;
- nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per le malattie di ogni figlio tra i 3 e gli 8 anni di età, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età.
Per quanto riguarda il diritto all'assegno per il nucleo familiare durante tali assenze non retribuite, va precisato che la fruizione degli ANF per quei giorni è ammessa. Non vi sono circolari dell'Inps recenti che disciplinano tale aspetto, ma il riferimento è alle circolari dell'Inps n. 12 del 1980 e n. 110 del 1992 che hanno disciplinato, facendo riferimento alla vecchia normativa della legge n. 1204 poi sostituita dal D. Lgs. n. 151 del 2001, che disciplinava il congedo per malattia del figlio fino ai tre anni di età.
Assegni familiari in caso di diverse assenze da lavoro
Quando si verificano consecutivamente due o più periodi di inattività determinati da malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'assegno per il nucleo familiare è dovuto per tutti i periodi stessi (e per la durata massima prevista per ognuno di essi) anche se non vi è stata soluzione di continuità tra il termine del primo e il verificarsi dei successivi eventi, vale a dire a prescindere dal requisito del periodo di occupazione di almeno una settimana precedente ciascuno dei successivi eventi.