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Il modello 730-4 e i conguagli fiscali in busta paga, a credito e a debito

I lavoratori dipendenti e i pensionati che presentano il modello 730, possono recuperare i crediti Irpef nella busta paga di luglio (o di agosto/settembre) oppure pagare le imposte a saldo e acconto dovute, anche a rate, dettagliate nel prospetto di liquidazione. Il datore di lavoro o l’Inps devono prelevare o accreditare nei limiti del monte ritenute. Vediamo tutti gli aspetti relativi al conguaglio a credito e a debito dell’Irpef, addizionali regionali e comunali e delle altre imposte.
A cura di Antonio Barbato
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modello 730 e crediti fiscali

Il contribuente che è percettore di redditi, e non rientra nei casi di esonero, deve presentare il modello 730 oppure il modello Unico. La maggior parte dei cittadini italiani presentano il modello 730, che è più semplice, che è dedicato ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati. Gli autonomi, soprattutto se possessori di partita Iva presentano il modello Unico invece.

La motivazione è legata ai vantaggi del modello 730, ossia di poter recuperare i crediti risultanti dalla dichiarazione oppure anche di poter pagare le imposte ancora dovute, anche a rate, direttamente in busta paga o rata di pensione avvalendosi del proprio sostituto d’imposta, ossia il datore di lavoro per i lavoratori dipendenti o l’ente pensionistico per i pensionati.

Il sostituto d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico (es. Inps, ex Inpdap), è obbligato dalla legge (Decreto n. 164 del 1999) ad effettuare i conguagli fiscali prendendo in considerazione le risultanze contabili del modello 730-3, se hanno prestato direttamente assistenza fiscale ai propri dipendenti o pensionati, oppure prendendo in considerazione le risultanze del modello 730-4 che sono stati trasmessi loro dall’Agenzia delle Entrate entro un massimo di 10 giorni dalla ricezione delle trasmissioni effettuate dai Caf (Centri di assistenza fiscale) o dai professionisti abilitati (Consulenti del lavoro, Commercialisti, Ragionieri).

Sulla base dei modelli 730-4 ricevuti, o dei propri modelli 730-3 col prospetto di liquidazione relativo all’assistenza fiscale prestata direttamente, il datore di lavoro provvede ad eseguire i conguagli fiscali sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ossia accreditare al dipendente le risultanze a credito oppure addebitare allo stesso le ulteriori imposte da pagare risultanti dal modello 730 appena presentato.

Per quanto riguarda la tempistica del prelievo per i pensionati, se si tratta degli enti pensionistici il conguaglio viene effettuato nel rata di pensione del mese di agosto o di settembre. Se invece il risultato contabile viene ricevuto dal sostituto d’imposta oltre il 30 giugno, si procede con il conguaglio a partire dal primo mese utile.

Proroghe per il 2012

Per il modello 730 del 2012, i termini sono stati prorogati, e cioè i Caf o i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale devono provvedere a consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione. Poi devono comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni. E, infine, devono effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.

Siccome normalmente l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto normalmente entro il 30 giugno, le comunicazioni dei dati finali del modello 730 da parte dei Caf o dei professionisti, poi provvede a fornire entro 5 giorni agli stessi Caf o professionisti l’attestazione della ricezione della comunicazione e poi rende disponibili le comunicazioni ai sostituti d’imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione, potrebbero esserci dei ritardi, essendo possibile comunicare all’Agenzia delle Entrate le risultanze entro il 12 luglio 2012 (e non il 30 giugno 2012).

In ogni caso i Caf provvedono ad inviare ai datori di lavoro le risultanze del modello 730, attraverso il modello 730-4, essendo di loro competenza l’invio nel caso in cui il sostituto d’imposta datore di lavoro (o ente pensionistico) non ha richiesto l’abilitazione alla presentazione telematica delle dichiarazioni.

Conguaglio a credito: i rimborsi in busta paga

Una delle principali motivazioni della diffusione del modello 730 rispetto al modello Unico come dichiarazione fiscale è la possibilità concessa al contribuente di poter recuperare tramite il sostituto d’imposta, il datore di lavoro o ente pensionistico, le imposte pagate in eccesso nelle buste paga dell’anno. Cioè i lavoratori presentano il modello 730 sostanzialmente, molto spesso, per ricevere la restituzione delle imposte già trattenute, in eccesso, attraverso dei crediti accreditati in busta paga nel mese di luglio (o agosto per i pensionati).

Di fatto a chi può vantare la possibilità di fruire di detrazioni fiscali (come ad esempio la detrazione del 19% spese sanitarie tramite gli scontrini parlanti ecc.), ha convenienza a presentare il modello 730, e non il modello Unico, per la possibilità di vedersi restituite le imposte a conguaglio direttamente in busta paga.

Il monte ritenute del sostituto d’imposta. La legge pone un limite, o fornisce la possibilità di porre un limite ai rimborsi fiscali del datore di lavoro. I rimborsi fiscali da erogare ai dipendenti, richiesti dal modello 730-4 inviato dai Caf, possono essere accreditati in busta paga dei lavoratori nei limiti del monte ritenute Irpef che il sostituto d’imposta ha prelevato dalle buste paga dei propri lavoratori relative al mese in cui viene effettuato il conguaglio (ossia luglio).

In sostanza, dal lordo in busta il datore di lavoro nello sviluppo della busta paga trattiene l’Irpef netta dovuta mensilmente dal lavoratore (imposta che tiene conto delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente ad esempio). La somma delle ritenute trattenute nelle buste paga dei lavoratori dovrebbe essere versata all’erario.

Ma nel caso dei rimborsi dei crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei lavoratori, di fatto il sostituto d’imposta deve restituire al lavoratore, per conto dell’Agenzia delle entrate, questi crediti d’imposta. E’ possibile per il datore di lavoro compensare le imposte trattenute ai lavoratori (che sarebbero da versare in f24) con i crediti da erogare ai lavoratori stessi (da accreditare loro in busta paga), e quindi effettuare un versamento in F24 della differenza.

Esempio. Se il lavoratore nel mese di luglio deve al fisco ad esempio 100 euro di Irpef nel mese ma ha diritto ad un rimborso di 80 euro di credito d’imposta per maggiori imposte versate nell’anno precedente (il 2011 è l’anno d’imposta del modello 730 del 2012), il sostituto d’imposta provvedere a trattenere 100 euro in busta al lavoratore e accreditarsi contemporaneamente 80 euro, effettuando un prelievo in busta paga di fatto di 20 euro, cifra che in compensazione sarà versata in f24 dal datore di lavoro stesso.

Se però il rimborso fiscale del modello 730-4 è pari a 120 euro (superiore ai 100 euro trattenuti al lavoratore), il datore di lavoro sostituto d’imposta dovrà procedere in maniera differente, vediamo quale.

Limiti al monte ritenute e il rimborso dei crediti d’imposta da 730

Il rimborso mese dopo mese. Se le ritenute Irpef da versare non sono sufficienti per rimborsare l’intero credito spettante ai propri dipendenti (nell’esempio 120 euro di crediti a fronte di 100 euro di monte ritenute), il sostituto d’imposta deve procedere mese dopo mese a rimborsi in misura proporzionale, rapportando cioè l’importo complessivo delle ritenute da operare in ciascun mese all’ammontare dei crediti da rimborsare ai dipendenti.

Limite ai rimborsi. Il rimborso non può oltrepassare l’anno, nel senso che il rimborsi dei crediti scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi possono essere erogati dai datori di lavoro, sempre in rapporto alle ritenute operate, solo entro l’anno d’imposta (cioè entro dicembre). Se il sostituto d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, quindi ci sono crediti d’imposta residui, deve certificare nel modello Cud, consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le imposte non rimborsate. Il contribuente potrà far valere tali crediti nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè in sede di presentazione del modello 730 dell’anno successivo.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione successiva (cioè nel modello 730 dell’anno successivo) da parte del contribuente, il credito non si perde. Il contribuente dovrà fare una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate e questa è una strada per far valere il proprio diritto. Ovviamente, rispetto all’anno prima che era possibile il rimborso in busta paga, in questo caso il rimborso arriverà con qualche mese di ritardo, probabilmente qualche anno.

Anche se non cambia di molto la tempistica del Fisco, il contribuente che ha dimenticato di inserire nel modello 730 dell’anno successivo i crediti d’imposta risultanti dal modello 730 dell’anno precedente, ha anche una seconda strada per il rimborso, sempre che sia nei termini. Il lavoratore farebbe meglio a presentare il modello Unico, che ha scadenza come modello cartaceo entro il mese di giugno e, in caso di trasmissione telematica, entro il mese di settembre.

Quadro Imu. L’imposta municipale è stata introdotta nel modello 730. Se risulta compilato il quadro I relativo all’IMU nel modello, il sostituto d’imposta datore di lavoro, in sede di conguaglio, è tenuto a rimborsare l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per effettuare il versamento dell’imposta comunale IMU. Se invece è  barrata la casella 1 del quadro I del modello 730 2012, ovvero se l’importo indicato nella casella 2 è uguale al credito, allora non sarà effettuato alcun rimborso.

Conguaglio a debito: le imposte trattenute

La presentazione del modello 730, oltre che essere una modalità di invio della dichiarazione fiscale più semplice rispetto al modello Unico (anche per la facoltà di rivolgersi per la compilazione ad un CAF o ad un professionista abilitato), oltre ad offrire il vantaggio della possibilità di recuperare in busta paga di luglio gli eventuali crediti risultanti dalla dichiarazione stessa, consente anche il pagamento in busta delle somme risultanti a debito dal modello 730-3, in caso di presentazione al datore di lavoro, o dal 730-4 in caso di utilizzo di un intermediario abilitato o del Centro di assistenza fiscale (CAF).

Opzione per il versamento a rate. Anche in questo caso il pagamento avviene tramite prelievo in busta paga nel mese di luglio (per i dipendenti) o di agosto/settembre (per i pensionati). Il contribuente può scegliere anche il versamento a rate delle imposte a saldo eventualmente dovute, indicando il numero nella colonna 7 del rigo F6 del modello 730 del 2012. In caso di presentazione del modello 730 congiunto andrà indicato il dato solo nel modello del dichiarante. Sulle rate sarà applicato un interesse dello 0,33% mensile, prelevato mensilmente in busta paga dal sostituto d’imposta insieme alla rata.

Nel caso in cui il conguaglio non possa avvenire nel mese di luglio, quando è normalmente previsto, il sostituto d’imposta datore di lavoro deve ripartire il debito in un numero di rate più vicino a quello scelto. Cioè se il contribuente ha scelto di rateizzare fino a dicembre, essendo la fine dell’anno il limite per le rateizzazioni, il datore di lavoro dovrà ripartire in 5 rate rispetto alle 6 previste dal contribuente (si è perso un mese nell’esempio).

Gli importi da rimborsare o prelevare a partire dal mese di luglio possono essere le seguenti:

  • Saldo e primo acconto dell’imposta Irpef;
  • Addizionale regionale e comunale (quest’ultima in saldo e acconto)
  • Imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività;
  • Saldo e acconto della cedolare secca sulle locazioni;
  • Acconto del 20% sui redditi a tassazione separata;
  • Contributo di solidarietà.

La seconda rata o l’unica rata dell’Irpef e della cedolare secca sulle locazioni è prelevata dalla retribuzione del mese di novembre.

Le imposte a debito risultanti nel modello 730 appena presentato, cioè l’imposta Irpef a saldo, scaturiscono da un conguaglio fiscale in sede di presentazione dei redditi (modello 730) meno favorevole al contribuente per effetto del possesso di altri redditi non inseriti nel conguaglio fiscale di fine anno dal datore di lavoro. In sostanza, rispetto alle imposte trattenute in busta paga, in realtà bisogna pagare maggiori imposte. Ciò può essere dovuto anche per le detrazioni fiscali spettanti inferiori a quelle applicate dal datore di  lavoro.

Incapienza in busta paga. Potrebbe capitare che le imposte ancora dovute a seguito della presentazione del modello 730 siano talmente alte che la busta paga di luglio del contribuente non sia sufficiente per prelevare tutte le imposte dovute. In questo caso il datore di lavoro sostituto d’imposta è tenuto a prelevare la differenza sulle mensilità successive, applicando l’interesse dello 0,40% su base mensile. In caso di rateizzazione, l’interesse dello 0,33% sarà applicato sulla rata maggiorata dello 0,40%. Anche nel caso in cui nel mese di novembre la busta paga non sia sufficiente per il prelievo della seconda o unica rata dell’Irpef e della cedolare secca sulle locazioni, il residuo sarà prelevato a dicembre con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

La comunicazione del sostituto d’imposta. Nel caso in cui il datore di lavoro pur operando le trattenute nelle buste paga a partire dal mese di luglio non riesce ad effettuare il prelievo di tutte le imposte dovute per il conguaglio a debito, entro il mese di dicembre dovrà comunicare al dipendente il residuo da versare, utilizzando le stesse voci presenti nel modello 730-3. Al versamento dovrà poi provvedere direttamente il lavoratore contribuente entro il mese di gennaio successivo attraverso il modello F24, sempre considerando la maggiorazione dello 0,40% per interessi, questa volta relativa anche al mese di gennaio.

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