Oneri deducibili 2012 nel 730 e nel modello Unico: la guida
Ogni anno il contribuente deve versare le imposte sul proprio reddito, nel caso della persona fisica si tratta dell’Irpef. Ai fini del calcolo dell’imposta Irpef da pagare, è necessario calcolare il proprio reddito complessivo, che è la somma dei propri redditi, sul quale verranno applicate le aliquote per scaglioni di reddito ai fini del calcolo dell’Irpef. Il Fisco permette ai contribuenti di ridurre il proprio reddito complessivo, sul quale si calcola l’Irpef, attraverso degli oneri deducibili.
Affinché gli oneri siano deducibili dal reddito complessivo è necessario che siano stati effettivamente sostenuti, e pagati, nell’anno di riferimento per il calcolo dell’imposta, dal contribuente nel proprio interesse o nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Il contribuente deve conservare la documentazione relativa agli oneri deducibili fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
E’ infatti attraverso la presentazione della dichiarazioni dei redditi, il modello 730 o il modello Unico, che si effettua il pagamento delle imposte dei redditi in esso calcolate, e di conseguenza è possibile utilizzare le spese che rientrano tra gli oneri deducibili per ridurre il reddito complessivo nel calcolo dell’imposta dovuta.
Gli oneri deducibili sono spese tassativamente indicate dall’art. 10 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Abitazione principale e pertinenze
La dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari (l’abitazione principale), dove si ha la residenza anagrafica, dà diritto alla deducibilità della rendita catastale rivalutata nella misura del 5%. Analoga agevolazione è prevista per le pertinenze dell’abitazione principale (es. garage). Per il caso in cui c’è il cambio di abitazione principale, oppure l’uso promiscuo dell’abitazione, o la concessione in locazione dell’abitazione, vediamo l’approfondimento sulla deduzione sull’abitazione principale.
Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
Rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo gli oneri sostenuti per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Si tratta dei contributi versati all’Inps, i premi Inail, il contributi versati dai vari professionisti (Avvocati, Ingegneri, Notai, Commercialisti, Consulenti del lavoro, ecc) alla propria cassa di appartenenza.
Rientrano tra questi casi di deducibilità anche i contributi versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, la prosecuzione volontaria ed il riscatto degli anni di laurea. Vedremo l’approfondimento sulla deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori.
Previdenza complementare
I contributi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito, per un importo non superiore a 5.164,57 euro. La contribuzione ai fondi pensione è assicurata dal datore di lavoro per i dipendenti che hanno optato per il versamento dei contributi complementari, compreso le quote di TFR.
Sono deducibili dal reddito anche i contributi versati ai fondi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale fino ad un massimo di 3.615,20 euro. Vediamo l’approfondimento sulla deducibilità dei contributi versati ai fondi della previdenza complementare.
Contributi previdenziali colf e badanti
I contributi previdenziali e assistenziali versati (all’Inps e all’Inail) per la baby-sitter, per colf e badanti rientrano tra gli oneri deducibili, nella parte versata a proprio carico come datore di lavoro (escluso la parte a carico del lavoratore in busta paga).
La deducibilità è consentita per un massimo di 1.549,37 euro e riguarda anche i contributi versati per l’assistenza rivolta ad una persona fiscalmente a carico. Vediamo l’approfondimento sulla deducibilità dei contributi per colf e badanti.
Assegno alimentare e periodico al coniuge e altri familiari
Gli assegni periodici corrisposti al coniuge sono deducibili dal reddito complessivo, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli. Si tratta degli assegni stabiliti dal giudice in conseguenza della separazione legale ed effettiva o dello scioglimento o annullamento del matrimonio.
La misura è quella stabilita nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sono deducibili anche gli assegni corrisposti in forza di testamento o donazione. E’ deducibile anche l’adeguamento monetario ISTAT. Vediamo tutti i casi e le condizioni, nell’approfondimento sulla deducibilità degli assegni periodici nel 730 e nell'Unico.
Spese mediche e di assistenza per i disabili
Per i disabili alcune spese rientrano tra le spese detraibili, come le spese sanitarie specialistiche (analisi, interventi chirurgici, ecc.). Tali spese possono essere portate in diminuzione sull’imposta lorda calcolata nella misura del 19% della spesa medica sostenuta. Mentre le spese mediche generiche, le spese per l’acquisto di medicinali rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, prima del calcolo dell’imposta lorda. Per poter fruire dell’agevolazione è necessario aver ottenuto il riconoscimento dalla Commissione Medica ai sensi dell’art. 4 della legge 104 del 1992. Vediamo l’approfondimento sulle spese mediche e di assistenza per i disabili.
Erogazioni liberali
Le erogazioni liberali verso le Onlus, le associazioni, le fondazioni, gli istituti scolastici, gli istituti religiosi, gli Enti non governativi, i partiti politici e gli altri enti con scopi di utilità sociale, possono rientrare tra gli oneri deducibili dal reddito, nei casi espressamente previsti dall’Agenzia dell’Entrate. Alcune erogazioni invece possono essere portate in detrazione del 19% sull’Irpef lorda. Vedremo l’approfondimento sulle erogazioni liberali deducibili.