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Assegno per il nucleo familiare (ANF): a chi spetta e per quali familiari

Dai figli legittimi a quelli naturali, adottivi ed equiparati, dai nipoti diretti e collaterali agli studenti e apprendisti, agli altri familiari, ecco per quali familiari e a chi spetta l’ANF. Vediamo la normativa Inps degli assegni familiari in caso di separazione, divorzio, il caso delle famiglie numerose, e i redditi del nucleo familiare da considerare per individuare l’importo spettante nelle tabelle ANF.
A cura di Antonio Barbato
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i familiari per i quali spetta l'ANF

L’assegno per il nucleo familiare, conosciuto ai più come assegni familiari,  è una prestazione di natura assistenziale, una prestazione in denaro a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dell’Inps, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge. La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla tipologia del nucleo familiare.

L’assegno mensile ANF spettante, percepito generalmente per il tramite del datore di lavoro, va individuato nelle apposite tabelle ANF, ma è condizionato alla presentazione della domanda telematica ANF, anche tramite Patronati, e all'autorizzazione dell'importo massimo erogabile da parte dell'Inps.

Le tabelle ANF contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni anno e hanno validità dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

E’ importantissimo, ovviamente, individuare i familiari per i quali spetta l’assegno per il nucleo familiare, anche perché ci sono casi particolari come quelli legati alle famiglie numerose o all’ANF riconosciuto per i nipoti ai nonni e agli zii, oltre ai casi sempre più frequenti di divorzio e separazione legale con affidamento ad un coniuge o condiviso. Vediamo la normativa sugli assegni familiari in merito.

A chi spetta l’ANF: elenco dei beneficiari

L'assegno per il nucleo familiare ANF è una prestazione in denaro di natura previdenziale a carico dell'Inps, corrisposta ai lavoratori subordinati tramite i datori di lavoro con il sistema del conguaglio dei contributi o, in determinati casi, direttamente dall'Inps. La normativa che ha introdotto gli assegni familiari è l'art. 2 del Decreto Legge n. 69 del 1988 e l'art. 1 del D.P.R. n. 797 del 1955.

La prestazione economica dell’Inps, che prende il nome di assegno per il nucleo familiare ma che viene comunemente chiamato "assegni familiari", è una prestazione in denaro che ha lo scopo di integrare il reddito familiare viene erogata tramite i datori di lavoro, in busta paga, oppure direttamente dall’Inps in alcuni casi particolari, ai seguenti soggetti e al loro nucleo familiare:

  • Lavoratori dipendenti, anche per i periodi nei quali fruiscono di prestazioni previdenziali legate alla sospensione del rapporto di lavoro (malattia, cassa integrazione guadagni CIG o CIGS, disoccupazione, mobilità, ecc.);
  • Pensionati del FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti);
  • Pensionati ex Enpals;
  • Soci delle cooperative, lavoratori assistiti per tubercolosi, lavoratori richiamati alle armi;
  • Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
  • Personale statale in servizio ed in quiescenza dei pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • Pensionati dei fondi speciali come autoferrotranvieri, Fondo Elettrici e gas, esattoriali, telefonici, personale di volo e dazieri;
  • Pensionati degli Enti pubblici territoriali e non territoriali;
  • Ai caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, e armatori e proprietari armatori imbarcati, in quanto, secondo quanto previsto dalla risoluzione n. 19 del 1998 del Ministero delle Finanze, il loro reddito derivante dall’attività è equiparato a quello di lavoro dipendente;
  • Agli iscritti alla Gestione Separata (collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori con ex contratto a progetto, venditori porta a porta e liberi professionisti).

La normativa sugli assegni per il nucleo familiare, quindi il diritto agli ANF scatta anche nei confronti dei seguenti beneficiari:

  • soggetti che hanno più contratti di lavoro o lavorano presso aziende diverse. Gli assegni per il nucleo familiare sono riconosciuti solo per l'attività principale;
  • dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali;
  • autisti, solo se il datore di lavoro esercita un'attività rientrante nella normativa sugli assegni familiari;
  • soci di società ed enti cooperativi, che prestano lavoro per conto della società e degli enti stessi;
  • cooperative e consorzi addetti alla trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, propri o di loro soci, limitatamente ai lavoratori assunti a tempo indeterminato;
  • lavoratori rientranti in settori di attività o aziende per le quali il diritto all'assegno è riconosciuto con apposito Decreto Ministeriale.

Tra i lavoratori dipendenti beneficiari, è bene precisarlo, vi sono anche coloro che hanno i seguenti contratti di lavoro:

  • apprendisti con contratto di apprendistato,
  • contratto di lavoro a tempo parziale o part-time,
  • lavoro a domicilio;
  • contratto a tempo determinato o contratto a termine, full-time e part-time.

I lavoratori dipendenti per aver diritto agli ANF in busta paga devono prestare attività lavorativa retribuita nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dal sesso, dall'età e dalla nazionalità del lavoratore. Questo lo stabilisce l'art. 2 del D.L. n. 69/1988 e la circolare Inps n. 41 del 2006.

Gli assegni familiari spettano anche ai lavoratori in malattia, maternità, cassa integrazione guadagni e tutte quelle assenze da lavoro retribuite e tutelate dalla legge.

Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, con le modalità previste per il lavoro dipendente nel caso delle collaborazioni. E spettano anche per i periodi di congedo di maternità o congedo di paternità. E durante i periodi di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa.

Assegni familiari ai pensionati. La norma prevede il diritto agli assegni per il nucleo familiare anche ai pensionati del FPLD, ai pensionati ex Enpals e iscritti ai Fondi speciali. Quindi la normativa comprende trai beneficiari i pensionati, che ovviamente devono avere i requisiti in materia di composizione del nucleo familiare del richiedente, nonché ovviamente del reddito familiare per il diritto agli ANF.

Assegni familiari e unioni civili. La legge n. 76 del 2016 che ha disciplinato le unioni civili e la successiva circolare Inps n. 84 del 2017 trattano il caso delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e dei casi di convivenza di fatto. Per quanto riguarda le unioni civili, la disciplina prevede che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni concernenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Quindi spettano gli anf e viene prevista una specifica normativa nella circolare Inps n. 84 del 2017.

Assegni familiari: soggetti esclusi 

Sono esclusi dalla prestazione Inps i soggetti ai quali la precedente normativa relativa agli assegni familiari è stata estesa con specifiche disposizioni legislative. In sostanza a questi soggetti viene applicata la normativa degli assegni familiari. Sono i seguenti:

  • Piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • Pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi (Gestione artigiani, Gestione commercianti, Gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Sono esclusi dal diritto agli assegni per il nucleo familiare anche i seguenti lavoratori:

  • il coniuge del datore di lavoro in ogni caso;
  • i parenti e affini entro il 3° grado, qualora siano conviventi. Ad eccezione dei fratelli, sorelle e nipoti in linea retta con meno di 18 anni compiuti, viventi a carico dell'ascendente, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati ovvero senza limiti di età qualora si trovino a causa di infermità, difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente difficoltà di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. Ciò lo prevedono l'art. 2, comma 6, del Decreto legge n. 69 del 1988, la circolare Inps n. 12 del 1990 e la circolare Inps n. 146 del 2001;
  • gli ufficiali esattoriali;
  • i messi notificatori di esattorie e ricevitorie;
  • i produttori di imprese o agenzie di assicurazione;
  • i dipendenti di casse rurali, agrarie ed enti ausiliari o agenti di credito soci dell'azienda che rientrano in determinate condizioni previste dalla legge, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 797 del 1955.

Per quali familiari spetta l’assegno ANF

Il nucleo familiare per l’erogazione dell’assegno ANF deve essere individuato in relazione al richiedente (generalmente il lavoratore dipendente genitore). Il nucleo ai fini ANF è composto o può essere composto dal richiedente, lavoratore dipendente o dal titolare della prestazione previdenziale, e dai seguenti altri familiari:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge, anche ai servizi sociali, anche non conviventi, in caso di separazione dei coniugi), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore ai 26 anni;
  • i figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente, figli di fratello o di sorella), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati. 

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato non deve aver abbandonato la famiglia. Non è sufficiente che la separazione tra i coniugi sia stata dichiarata dal giudice, è necessario anche i coniugi non vivano insieme.  Sono non conviventi anche i separati in casa cioè coloro che sono stati autorizzati dal giudice a vivere nella stessa abitazione, in via temporanea.

Sono quindi equiparati ai figli ai fini ANF:

  • i figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
  • i figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
  • i minori regolarmente affidati dai competenti organi;
  • i nipoti minori viventi a carico dell'ascendente. 

Queste persone nei due elenchi fanno parte del nucleo familiare anche se non conviventi con il richiedente, non sono a carico del richiedente e non sono residenti in Italia. Questo se il richiedente è cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro Stato estero col quale esiste apposita convenzione. Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e i nipoti di ascendente diretto, per i quali è richiesta la convivenza.

Assegni familiari ai nipoti in linea diretta. Come abbiamo visto rientrano nel nucleo familiare per il diritto agli ANF anche i nipoti in linea diretta il cui ascendente diretto sia il nonno o la nonna (e non lo zio o la zia). Essi sono equiparati ai figli legittimi, anche se non sono formalmente affidati.

I nipoti diretti, quando sono minori di 18 anni, in particolare, hanno diritto alla prestazione, quindi a rientrare nel nucleo familiare ai fini della domanda di ANF, non solo in presenza dei requisiti dei nipoti collaterali (avere meno di 18 anni o senza limiti di età che si trovino nelle stesse condizioni di infermità o difetto fisico o mentale dei figli maggiorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori non siano titolari del diritto alla pensione ai superstiti) ma anche, in via alternativa, se sono in uno stato di bisogno, in quanto economicamente non autosufficienti oppure sono mantenuti dal nonno o la nonna che richiede l'assegno. In particolare, l'Inps verifica se il nonno e/o nonna vivono sotto lo stesso tetto del nipote, quindi che vi sia la convivenza. Se non vi è la convivenza, l'Istituto dovrà stabilire se esiste una situazione di mantenimento effettivo. A precisarlo è la circolare Inps n. 146 del 2001.

Assegno per il nucleo familiare e residenza all’estero. Il familiare fa parte del nucleo familiare del richiedente l’ANF, sia che risieda in Italia che all’estero, questo a condizione che il richiedente sia un cittadino italiano. Se il richiedente non è italiano, anche se lavora o è pensionato in Italia, il suo familiare fa parte del nucleo familiare ai fini ANF se risiede in Italia. Se risiede all’estero, invece, non fa parte del nucleo familiare e non può essere considerato ai fini della percezione dell’assegno per il nucleo familiare. Se il familiare del richiedente, pur se non italiano, è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, esso fa parte del nucleo ai fini ANF.

Fa parte del nucleo ai fini ANF anche se è cittadino di uno stato estero che riconosce le prestazioni di famiglia agli italiani residenti nel suo territorio, questo per la condizione di reciprocità. Analogamente fa parte del nucleo familiare anche il cittadino di uno Stato estero che ha stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Non fa parte del nucleo di un lavoratore o pensionato, sia italiano che straniero, il residente all’estero per il quale spetti un trattamento di famiglia a carico dello Stato estero. Questo salvo che non si tratti della Svizzera, del Liechtenstein o degli stati della ex Jugoslavia.

Familiari in Stati esteri convenzionati. Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati: Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede.

Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno essere inclusi anche i familiari residenti in: Australia, Canada, Norvegia, Stati Uniti, Uruguay. Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie.

Familiari esclusi dal nucleo familiare del richiedente

Ci sono dei familiari, o per meglio dire delle condizioni in cui si trovano i familiari che comportano l’esclusione dal nucleo familiare ai fini ANF. Per questi soggetti non c’è il diritto all’assegno e quindi non fanno parte del nucleo familiare del richiedente e non vanno considerati nella ricerca dell’importo spettante nelle tabelle ANF. Sono i seguenti soggetti:

  • coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • il coniuge che ha abbandonato la famiglia;
  • i figli minorenni, o maggiorenni, inabili, che sono coniugati;
  • i figli ed equiparati maggiorenni (età superiore a 18 anni), non inabili, anche se studenti o apprendisti facenti parte di un nucleo familiare non numeroso (meno di 4 figli);
  • i figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori, che non convivono con il richiedente;
  • i figli naturali del richiedente coniugato che non sono inseriti nella sua famiglia legittima;
  • i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge in caso di separazione legale o divorzio;
  • i genitori ed equiparati, e gli altri ascendenti, anche se inabili;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti, ad eccezione dei nipoti viventi a carico dell’ascendente, anche se minorenni o inabili, che sono organi di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che si sono sposati
  • i familiari di cittadino straniero non residenti in Italia, tranne nel caso di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato convenzionato. 

Divorzio, separazione legale e affidamento dei figli: chi percepisce l’ANF

Il reddito di riferimento, come detto, è il reddito familiare, quindi il reddito di entrambi i genitori e l’eventuale reddito dei figli e altri familiari, ai fini della determinazione dell’importo spettante ai fini ANF.

Ai fini del diritto all’ANF, influisce la situazione familiare. In caso di divorzio o separazione legale, essendo l’assegno per il nucleo familiare riferibile al numero dei componenti (genitori o genitore, e figli) e al reddito degli stessi, ci sono importanti cambiamenti da considerare.

Se c’è un coniuge affidatario, ad egli spetta l’ANF. In caso di affidamento condiviso dei figli, invece l’ANF va richiesto da uno solo dei due genitori ed è necessario l’accordo. In caso di mancato accordo, scatta il requisito della convivenza con il figlio. Per maggiori informazioni vediamo l’ANF in caso di divorzio e separazione.

ANF per famiglie numerose: più di tre figli di età inferiore a 26 anni

Si tratta di una deroga prevista dall’Inps per le famiglie con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni. La deroga consiste nel poter includere nel nucleo familiare ai fini ANF, e quindi percepire l’assegno, anche per i figli di età tra i 18 anni ed i 21 anni non compiuti, se questi hanno la qualifica di studente o apprendista. Trattasi quindi di un triennio di ANF in più percepito dalla famiglia sui figli che hanno raggiunto la maggiore età. Ma ci sono delle condizioni da rispettare e delle cause di perdita del diritto come il matrimonio dell’under 21, nonché il compimento dei 26 anni di uno dei figli, oppure la perdita dello status di studente o apprendista.

Per questa prestazione inoltre è richiesta l’autorizzazione da parte dell’Inps. Inoltre la stessa spetta anche per gli equiparati a figli come i figli adottivi, quelli naturali, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti.

Per maggiori informazioni vediamo l’ANF per famiglie numerose per i figli fino a 21 anni.

ANF per nipoti diretti e collaterali: quando c’è l’equiparazione ai figli

L’equiparazione ai figli in materia di assegni per il nucleo familiare permette ai nonni di percepire l’assegno calcolato anche sui nipoti, quando essi hanno meno di 18 anni e non sono a carico dei genitori, pur se non formalmente affidati.

Esiste una importante differenza tra lo status di nipote diretto (nonno e nipote) e nipote collaterale (figlio di un fratello o di una sorella).

Per i nipoti diretti c’è appunto l’equiparazione ai figli e il diritto da parte del richiedente (il nonno) dell’assegno per il nucleo familiare (sempre che vi via uno stato di bisogno, la convivenza e il mantenimento.

Per i nipoti collaterali invece i requisiti sono due: che i nipoti siano orfani di entrambi i genitori e che non siano destinatari di pensione ai superstiti.

Per maggiori informazioni vediamo il diritto all’ANF per i nipoti.

Reddito familiare da considerare per il calcolo dell’ANF

Per il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), percepito normalmente tramite il datore di lavoro direttamente in busta paga ma erogato dall’Inps, è necessario che il reddito del nucleo familiare non superi determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

Il reddito da considerare è quello familiare, quindi vanno sommati il reddito del richiedente (il genitore, generalmente) con i redditi degli altri componenti (moglie, marito, figli, ecc.). Il reddito da prendere a riferimento è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Tenuto conto di quanto detto, quindi vanno inclusi tutti i redditi dei familiari per i quali l’ANF spetta. Concorrono a formare il reddito del nucleo familiare i redditi assoggettabili all’Irpef quali il reddito di lavoro dipendente, autonomo o professionale, i redditi d’impresa, i redditi da pensione, i redditi da terreni e fabbricati, ed altri. Inclusi anche i redditi a tassazione separata come gli arretrati di retribuzione.  I redditi di lavoro dipendente vanno considerati nel loro imponibile IRPEF quindi al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.

Sono esclusi dal computo invece i trattamenti di fine rapporto, la liquidazione, la buonuscita, e le relative anticipazioni TFR ecc. Sono esclusi gli arretrati delle integrazioni salariali riferiti agli anni precedenti a quello di pagamento.

In concomitanza di un reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo l’ANF spetta se la somma dei redditi di lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti all’attività lavorativa dipendente (es. l’indennità Aspi) riferiti al nucleo familiare nel suo complesso, è almeno del 70% dell’intero reddito familiare. Per approfondimenti vediamo i redditi da considerare ai fini del diritto all’ANF.

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